Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 16 del 27 marzo 2012
Oggetto: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012.

Quadro Normativo

  • DPR n. 1124 del 30 giugno 1965: "Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive modifiche ed integrazioni. Artt. 4 (nn. 1, 3, 6 e 7), 29, 30 (commi 1 e 4), 41, 42, 116 (comma)

  • DPR n. 602 del 30 aprile 1970 : ”Riassetto previdenziale ed assistenziale di particolari categorie di lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi” Artt. 1, 5 e 7

  • Legge n. 160 del 3 giugno 1975 : “Norme per il miglioramento dei trattamenti pensionistici e per il collegamento alla dinamica salariale” Art. 22, comma 1

  • Decreto legge n. 402 del 29 luglio 1981 , convertito in legge n. 537 del 26 settembre 1981: adeguamento delle contribuzioni. Art. 1 (commi 1 - 4) e allegate Tabelle A e B

  • Decreto legge n. 462 del 12 settembre 1983 , convertito in legge n. 638 dell’ 11 novembre 1983: “Misure urgenti in materia previdenziale”. Art. 7, comma 1, modificato dall’art. 1, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389

  • Decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984 , convertito in legge n. 863 del 19 dicembre 1984: “Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali”. Art. 5, commi 5, 9, 9-bis, 9-ter, 16, 17, 19 e 20, in vigore fino al 31 marzo 2000

  • DPR n. 917 del 22 dicembre 1986 : “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)” e s.m.s. Art. 51

  • Decreto legge n. 338 del 9 ottobre 1989, convertito in legge 7 dicembre 1989, n. 389: “Disposizioni urgenti in materia contributiva”. Art. 1, comma 1

  • Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000 : “Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell’articolo 55, comma 1, della legge n. 144/1999”. Artt. 4, 5, 6, 8 e 11

  • Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000 : attuazione della direttiva 97/1981/CE relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale. Artt. 9 (commi 1 e 3) e 11

  • Decreto 22 settembre 2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale : Determinazione dell’imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell’area dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi

  • Decreto 1° febbraio 2001 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica : nuova tariffa dei premi speciali unitari per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei titolari di aziende artigiane, dei soci di società fra artigiani lavoratori, nonché dei relativi familiari coadiuvanti ed associati in partecipazione

  • Legge n. 142 del 3 aprile 2001 , come modificata dall'art. 9 della legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (GU n. 47 del 26 febbraio 2003): revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore. Artt. 1, 4 e 6

  • Decreto legislativo n. 423 del6 novembre 2001: disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative di cui al DPR n. 602/1970, a norma dell'articolo 4, comma 3, della legge n. 142/2001

  • Decreto 28 marzo 2002 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze : fissazione delle retribuzioni e dei riferimenti tariffari per l'assicurazione antinfortunistica degli sportivi professionisti dipendenti. Art. 2

  • Legge n. 30 del 14 febbraio 2003 (GU n. 47 del 26 febbraio 2003): delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro

  • Legge n. 350 del 24 dicembre 2003 : disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). Artt. 2, comma 5, e 3, comma 137

  • Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 : attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30 (GU 9 ottobre 2003, n. 235)

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 787 – Legge Finanziaria 2007 (SO alla GU 27 dicembre 2006, n. 299)

  • Legge 24 dicembre 2007, n. 247 (GU 29 dicembre 2007, n. 301): Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale

  • Decreto 13 giugno 2011 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (GU 6 settembre 2011, n. 207): “Rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale con decorrenza 1° luglio 2011, nel settore industria”. Art. 1, comma 1: minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2011

  • Decreto 24 gennaio 2012 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GU 30 gennaio 2012, n. 24): “Determinazione, per l’anno 2012, delle retribuzioni convenzionali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398”

  • Circolare Inail n . 17/1998: “Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, r ecante "Armonizzazione razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi adempimenti da parte dei datori di lavoro". Nuova formulazione dell'articolo 29 del TU 1124/1965: regime imponibile dal 1° gennaio 1998. Istruzioni riassuntive in merito al regime imponibile fino al 1997

  • Circolare Inail n. 48/2002 : “ Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli sportivi professionisti dipendenti”

  • Circolare Inail n . 28/2003: “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”

  • Circolare Inail n . 22/2004: “Collaborazioni coordinate e continuative. Lavoro a progetto e lavoro occasionale. Applicazione della nuova disciplina”

  • Circolare Inail n . 57/2004: “Lavoro a tempo parziale. Applicazione della nuova disciplina: retribuzione imponibile”

  • Circolare Inail n . 79/2004: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di alfabetizzazione informatica e lingua straniera. Aspetti contributivi”

  • Circolare Inail n . 19/2006: “Alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio nell’ambito delle lezioni di scienze motorie e sportive. Aspetti contributivi”

  • Circolare Inail n . 22/2006: “Lavoro intermittente. Applicazione della nuova disciplina. Obbligo assicurativo. Tutela contro gli infortuni”

  • Circolare Inail n. 46/2008 : “Cooperative di facchinaggio nelle aree portuali – Premio speciale unitario”

  • Circolare Inail n . 18/2010: “Lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale. Obbligo assicurativo e premio INAIL”

  • Circolare Inail n. 39/2010 : “Base imponibile contributiva. Aggiornamento Circolare n. 17 del 20 marzo 1998”

  • Circolare Inail n. 51/2010 : “Rapporti di lavoro nel Settore Edile:
  • Circolare Inail n. 21/2011 : “Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2011”

  • Circolare Inail n. 49/2011 : “Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2011”

  • Circolare Inail n . 53/2011: “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale: settore industria, agricoltura, medici radiologi e tecnici sanitari di radiologia autonomi. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° luglio 2011”

  • Circolare Inail n. 14/2012 : “Lavoratori operanti in Paesi extracomunitari: assicurazioni obbligatorie non previste da accordi di sicurezza sociale. Retribuzioni convenzionali per l’anno 2012”.

  • INDICE
     
    Pag.
      PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.
      PREMESSA
     
    1.
      RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI
    1.1 Minimale contrattuale
    1.2 Minimale di retribuzione giornaliera
     
    2.
     

    LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
    2.1 Minimale contributivo e minimale di rendita

     
    3.
      RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO
    A. Operai agricoli
    B. Erogazioni speciali
    C. Indennitą di disponibilitą previste per il contratto di lavoro intermittente
     
    4.
      RETRIBUZIONI CONVENZIONALI
    4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
    4.2 Limiti Minimi di retribuzione giornaliera - Anno 2012
    4.3Lavoratori a domicilio
     
     
     
     
     
     
     
    5.
     

    RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE
    5.1 Categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale stabilita con decreto ministeriale a livello nazionale da variare a norma dell'art. 116 T.U. n. 1124/1965
    5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale
    5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale

     
     
     
     
     
     
     
    6.
      RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
    6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari
    6.2 Lavoratori con contratto part time
    6.3 Lavoro ripartito
    6.4 Lavoratori dell'area dirigenziale
     
    7.
      RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO
     
    8.
      LAVORATORI PARASUBORDINATI
     
      8.1 Prestazioni occasionali
     
    9.
      SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI
      SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari
      PREMESSA  
     
    10.
      PREMI SPECIALI UNITARI
      TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.

     

    PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.

    PREMESSA

     I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:

    La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:

    1. RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI

     La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 TUIR e 29 TU5 , deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.

    In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:

    1.1 sia delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale6

    1.2 sia dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – minimale di retribuzione giornaliera7 .

    Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.

    Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale (vedi successivo paragrafo 1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (vedi successivo paragrafo 1.2).

    1.1 Minimale contrattuale

    La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo8 .

     La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera quale di seguito riportato.

    1.2 Minimale di retribuzione giornaliera9

    I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.

    Atteso che, per l’anno 2012 la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT è pari al 2,7%, si riportano nell’Allegato n. 1 – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l’anno 2012.

    Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 45,70 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2012, pari ad € 481,00 mensili).

    2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE

     Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2012:

     

    Anno 2012

    Euro

     

     

    Limite minimo

     

     

     

    giornaliero

     

     

     

    per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti10

     

     

     

    45,70

     

     

    mensile (x 26)

     

    1.188,20

     

    Il minimale di € 45,70 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita11 (uguale a € 48,94: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro12.

    3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL’ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO

    Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:

    A. gli operai agricoli13 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale14.

    Per l’anno 2012, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:

    Anno 2012

    Euro

    Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli

    40,65

    B. le seguenti erogazioni speciali:

    4. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI  

    L’imponibile convenzionale19 è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile “effettivo” ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.

     Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore20.

    L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.

    Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite21.

    4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere

    Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2012 , a € 25,3922.

    Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.

    Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.

    4.2 Limiti Minimi di retribuzione giornaliera – Anno 2012

    Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.

    Anno 2012

    Euro

    Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali

    retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera

    45,70

    retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera

    25,39

    Il riepilogo per l’anno 2012 ed il riepilogo per gli anni 2003 – 2012 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’Allegato n. 2 e nella tabella dell’Allegato n. 3.

    4.3 Lavoratori a domicilio23  

    Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specificolimite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente inrelazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, pari, per l’anno 2012 , a € 25,3924.

    Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 45,7025.

    5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE26

    Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:

    A. Generalità delle retribuzioni convenzionali , a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).

    Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 30027 .

    Criteri di calcolo da applicare:

    B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari31 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2012, con Decreto 24.01.201232.

      A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita

        Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero (€ 14.681,10 : 300) e mensile (x 25 ovvero € 14.681,10 : 12) corrisponde ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    giornaliera

    48,94 *

    mensile

    1.223,43

    *per arrotondamento del valore di € 48,937

    Le categorie in argomento sono:

     B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del TU n. 1124/1965

  • Familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis codice civile39.

    Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi40 :

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    giornaliera

    49,15 *

    mensile

    1.228,76

    *per arrotondamento del valore di € 49,1502

  • Lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali - non cooperative - di cui alla legge n. 84/199441

    Per questi soggetti42 è stabilita43 una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.

    Dal 1° luglio 2011 , l’imponibilemensile (€ 91,23 x 12) corrisponde al seguente importo44 :

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione convenzionale giornaliera

    x 12 giorni mensili

    1.094,76

     

    5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale

    A. Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi45
    La retribuzione convenzionale giornaliera dei lavoratori in argomento46 va distinta secondo quanto segue:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    giornaliera

    45,70

    mensile

    1.142,50


    Lavoratori soci di cooperative anche di fatto

    Per l’anno 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi47

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    giornaliera

    25,39

    mensile

    634,75

    B. Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, art. 2.48
    Per l’anno2012, l’imponibile giornaliero49 corrisponde al seguente importo:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione convenzionale giornaliera

    45,70

    5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale

    Nell’ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail50.  

    Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.  

    Qualora l’importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest’ultimo. La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.

    A. Familiari, soci e associati di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7

    Le categorie in argomento sono:

    Nella tabella, Allegato n. 3, sono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera di riferimento.

    6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE

      Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.

    6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari54

    Per l’anno 2012, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell’Allegato n. 4 (la contribuzione trimestrale è da versare all’INPS anche per la quota parte relativa all’assicurazione INAIL).

    6.2 Lavoratori con contratto part-time55

    La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time - basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo56.

    La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:

    Anno 2012

    Orario normale

    Euro

    Retribuzione oraria minimale

    40 ore settimanali

    45,70 x 6 : 40 = 6,86

    La retribuzione oraria tabellare si ottiene come segue:

    La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.

    Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.

    Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono:

    entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.

    Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 6.4, LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE).

    I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito58 sono assimilati,ai fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. paragrafo 6.2).

    Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro59.

    La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita61 .

    Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.

    Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.

    Dal 1° luglio 2011, l’imponibile orario (€ 90,88 : 8), giornaliero (€ 27.264,90 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione convenzionale

    oraria

    11,36 *

    giornaliera

    90,88 **

    mensile

    2.272,08

    * per arrotondamento del valore di € 11,361 (€ 90,88 : 8)

    ** per arrotondamento del valore di € 90,883

     

    7. RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO

  •  La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita.

    Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva62 .

    Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).

    Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero (€ 14.681,10 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Retribuzione di ragguaglio

    giornaliera

    48,94 *

    mensile

    1.223,43

    *per arrotondamento del valore di € 48,937

    8. LAVORATORI PARASUBORDINATI63

    La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del DPR n. 917/1986 (TUIR)64, nel rispetto del minimale e massimale di rendita65 .

    Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.

    L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.

     Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 14.681,10 : 12; € 27.264,90 : 12) corrispondono ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo mensile

    1.223,43 - 2.272,08

     8.1 Prestazioni occasionali66

     Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000, la base imponibile è costituita daicompensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:

    Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€14.681,10 : 300; € 27.264,90 : 300) e mensile (€ 14.681,10: 12; € 27.264,90: 12) corrispondono ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo giornaliero

    48,94* - 90,88**

    Minimo e massimo mensile

    1.223,43 - 2.272,08

    * per arrotondamento del valore di € 48,937

    **per arrotondamento del valore di € 90,883

    9. SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI67

    La base imponibile degli sportivi professionisti68 è costituita dalla retribuzione effettiva69, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.

    Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita70.

    Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo annuale

    14.681,10 - 27.264,90

    SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.

    PREMESSA

    Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari71 in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.

    Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.

    10. PREMI SPECIALI UNITARI

    I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.

    Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° TU) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’anno 2012.

    A. Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano72

    Sono stabiliti premi annualia persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000” 73.

    Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo74.

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2012:

     

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione minima

    giornaliera

    45,70

    Annuale

    45,70x 300 = 13.710,00

     

     

    Classi di rischio

    Premi minimi annuali

    a persona

    Euro

    1

    77,70

    2

    162,10

    3

    318,50

    4

    498,10

    5

    698,40

    6

    897,20

    7

    1.102,40

    8

    1.212,00

    9

    1.665,00

     

    N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'Allegato n. 6, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore.

    Nella tabella dell'Allegato n. 7 sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni 2007–2012.

    I nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l’avvenuto aggiornamento delle tabelle.

    Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l’aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l’anno 2012/2013.

     B. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto75

    Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva76 - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa77 – e, per i facchini, al settore di lavorazione78 .

    Per “facchini” devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell’ Allegato n. 8 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”).

    I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi, cioè nelle aree portuali79 .

    Questo premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.

    Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall’organismo associativo e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività80 .

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l’anno 2012:

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione minima giornaliera

    45,70

     

     

    Categorie di soci

    Premi minimi trimestrali
    a persona

    Euro

     

    a) Facchini

    (*)

    I settore

    98,90

    II settore

    197,90

    III settore

    (*)

    b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori

    178,40

     

    (*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli.

    II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale.

    III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore).

    Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore.

    Quando la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.

    Calcolo da effettuare : il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.

    Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima giornaliera 2012:

    Esempio di calcolo del premio
    Retribuzione superiore al minimale 2012
    Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 47,00
     
    Premio minimo trimestrale
    Retribuzione minima giornaliera
    Retribuzione giornaliera effettiva
    Premio trimestrale dovuto

    Facchini
    I Settore

    € 98,90 :
    € 45,70 x
    € 47,00 =
    € 101,70

    Facchini
    II Settore

    € 197,90 :
    € 45,70 x
    € 47,00 =
    € 203,50

    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori

    € 178,40 :
    € 45,70 x
    € 47,00 =
    € 183,50

    In caso di rapporto di lavoro part-time, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time81.

    Anno 2012

    Orario normale

    Euro

    Retribuzione oraria minimale

    40 ore settimanali

    45,70 x 6 : 40 = 6,86

     

    Rapporto di lavoro part-time

    Esempio di calcolo del premio per l’anno 2012

    (si ipotizza un part-time di tipo orizzontale con riduzione dell’orario giornaliero)

    Si ipotizzano 3 ore di lavoro giornaliere
    Premio minimo trimestrale
    Retribuzione minima giornaliera
    Retribuzione convenzionale oraria minimale
    Numero ore giornaliere
    Premio trimestrale dovuto

    Facchini
    I Settore

    € 98,90 :
    € 45,70 x
    € 6,86 x
    3 =
    € 44,50

    Facchini
    II Settore

    € 197,90 :
    € 45,70 x
    € 6,86 x
    3 =
    € 89,10

    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori

    € 178,40 :
    € 45,70 x
    € 6,86 x
    3 =
    € 80,30

     

     

    Rapporto di lavoro part-time

    Esempio di calcolo del premio per l’anno 2012

    (si ipotizza un part-time di tipo verticale con riduzione delle giornate lavorative settimanali)

    Si ipotizzano 4 giorni di lavoro settimanale
    Premio minimo trimestrale
    Giornate lavorative settimanali full-time

    Giornate lavorative settimanali
    part-time

    Premio trimestrale dovuto

    Facchini
    I Settore

    € 98,90 :
    6 x
    4 =
    € 65,93

    Facchini
    II Settore

    € 197,90 :
    6 x
    4 =
    € 131,93

    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori

    € 178,40 :
    6 x
    4 =
    € 118,93

    In caso di rapporto di lavoro parasubordinato, la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati82, cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita83.

     

    dal 1° luglio 2011

    Euro

    Minimo e massimo giornaliero

    48,94 - 90,88

    Minimo e massimo mensile

    1.223,43 -2.272,08

    Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio in caso di rapporto di lavoro parasubordinato con una retribuzione effettiva pari al minimale previsto per detta tipologia di rapporto di lavoro:

    Esempio di calcolo del premio – Lavoratori parasubordinati

    Retribuzione effettiva pari al minimale 2012

    Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 48,94
     
    Premio minimo trimestrale
    Retribuzione minima giornaliera
    Retribuzione giornaliera effettiva
    Premio trimestrale dovuto

    Facchini
    I Settore

    € 98,90 :
    € 45,70 x
    € 48,94 =
    € 105,90

    Facchini
    II Settore

    € 197,90 :
    € 45,70 x
    € 48,94 =
    € 211,90

    Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori

    € 178,40 :
    € 45,70 x
    € 48,94 =
    € 191,00

    C. Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo84

    Sono stabiliti85, a decorrere dalla campagna olearia ‘87/‘88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico–operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione86 :

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2012/2013:

     

    Campagna olearia 2012/ 2013

    Euro

    Retribuzione minima giornaliera

    45,70

     

    Frantoi

     

    Durata dei lavori

    Premi minimi
    per frantoio

    Euro

     

    A) Frantoi di tipo A

    non superiore a 30 giorni

    174,50

    intera campagna olearia

    549,50

     

    B) Frantoi di tipo B

     

    non superiore a 30 giorni

    240,50

    intera campagna olearia

    671,10

     

    N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

     

    D. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)91

    E’ stabilito92 un premio mensilea persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l’anno 2012 , a € 25,3993 .

    Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo94 va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.

    Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l’anno 2012:

     

    Anno 2012

    Euro

    Retribuzione minima giornaliera

    25,39

     

     

    Pescatori di cui alla legge
    n. 250/1958

    Premio minimo mensile

    a persona

    Euro

    30,30

     

    N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore).

     

    E. Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)95

    E’ stabilito96 un premio annuale a persona in relazione alla retribuzione annua effettiva non inferiore alla retribuzione minima giornaliera imponibile stabilita dalla legge moltiplicato per 300.

    Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali sono determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell’anno scolastico secondo il settore e la qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera97 .

    Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:

    Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l’anno scolastico 2011/2012:

     


    Insegnamento prescolare

    (insegnanti di scuole materne e primarie)

    2011

    2012

    Euro

     

    Insegnanti

    con funzioni direttive

    retribuzione minima

    giornaliera

    47,05

    48,32

    annuale

    14.115,00

    14.496,00

    2011/2012

    14.432,50

    premio minimo annuale
    a persona

    corrispondente

    60,60

    62,20

     

    dovuto

     

    61,90

     

     

    Insegnanti

    retribuzione minima

    giornaliera

    44,49

    45,70

    annuale

    13.347,00

    13.710,00

    2011/2012

    13.649,50

    premio minimo annuale
    a persona

    corrispondente

    57,30

    58,80

     

    dovuto

     

    58,60

     

    Insegnamento scolare

    2011

    2012

    Euro

     

     

    Insegnanti

    con funzioni direttive

    retribuzione minima

    Giornaliera

    48,25

    49,55

    annuale

    14.475,00

    14.865,00

    2011/2012

    14.800,00

    premio minimo annuale
    a persona

    corrispondente

    62,10

    63,80

     

    dovuto

     

    63,50

     

     

     

    Insegnanti

     

     

     

    retribuzione minima

    giornaliera

    44,49

    45,70

    annuale

    13.347,00

    13.710,00

    2011/2012

    13.649,50

    premio minimo annuale
    a persona

    corrispondente

    57,30

    58,80

     

    dovuto

     

    58,60

     

    NB: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita.
    Per tutti gli altri docenti, con retribuzione nell’anno scolastico superiore a quella minima 2011/2012, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo dovuto va diviso per la retribuzione minima 2011/2012 e, poi, moltiplicato per la retribuzione nell’anno scolastico superiore).

     

    F. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5)99

    E’ stabilito100 un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del TU, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.

    Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.

    Si illustra l’importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l’anno scolastico 2011/2012:

     

    Anno scolastico 2011/2012:

    anticipo

    Premio annuale a persona

    Euro

    Alunni e studenti

    di scuole o istituti non statali

    2,35

    G. Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5)101

    E’ stabilito102 un premio a persona per ogni prova d’arte nella misura di L. 6.000, ovvero € 3,10.

    L’importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d’arte, tecnico–pratiche o di idoneità.

    H. Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi103

     Sono stabiliti104 premi annualidovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

    I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sonodivisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

    I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di “becquerel” utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

    I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico105.

    Nelle tabelle dell'Allegato n. 9 sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

    TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.

    Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue:

     

    dal 1° luglio 2011

     

     

    Euro

    Minimale di rendita

    annuale

    14.681,10

    giornaliero

    48,94

     

    Massimale di rendita

    annuale

    27.264,90

    giornaliero

    90,88

     

     

    IL DIRETTORE GENERALE

    Allegati: 9

    _______________________________
    1. DM 12.12.20 00.
    2. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29.
    3. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 30 e art.118.
    4. DPR n. 1124/1965, art. 30, comma 4, come innovato dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 8.
    5. Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR n. 917/1986 e s.m.i. e TU approvato con DPR n. 1124/1965 e s.m.i.. V. Circolare Inail n. 39 del 15 ottobre 2010: “Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare n. 17 del 20 marzo 1998”.
    6. DL n. 338/1989, convertito con modificazioni nella Legge n. 389/1989.
    7. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981.
    8. In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Legge n. 549/1995, art. 2, c. 25).
    9. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1.
    10. La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche: - dall’1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970 (D.Lgs. n. 423/2001) – v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4
    - dall’1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 797/1955 (Testo Unico degli Assegni Familiari) – v. circolare n. 11/2010, paragrafo 2.2. Per i rapporti di lavoro nel Settore Edile, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale. Pertanto, ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto, ai fini del computo dell’orario contrattuale, l’imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali (v. circolare Inail n. 51/2010).
    11. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
    12. Nell’ ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
    13. Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, art. 7, comma 5.
    14. La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
    15. Le istruzioni sono nelle circolari n. 88/1976 e n. 27/1983.
    16. Il tasso da applicare è il 50‰, mentre alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell’assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell’attività svolta.
    17. Legge n. 30/2003, art 4 e D.Lgs. n. 276/2003, artt. da 33 a 40. DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 39, c. 11. Circolare Inail n. 22 del 12.4.2006. Legge n. 247/2007 ha, tra l’altro, introdotto modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente (v. note della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e del 5.9.2008: “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133/2008. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni”).
    18. In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione Centrale Prestazioni del 17.2.2012, prot. 0001839.
    19. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
    20. Legge n. 160/1975, art. 22, comma 1.
    21. TU n. 1124/1965, art. 116 e D.lgs. n. 38/2000, art. 11.
    22. Il Decreto Legge n. 402/1981, convertito in Legge n. 537/1981, art. 1, comma 3 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine Lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT.
    23. In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari n. 37/1974 e n. 83/1977.
    24. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1, commi 3 e 4.
    25. Legge n. 638/1983, art. 7, come modificato dal DL n. 338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge n. 389/1989.
    26. DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
    27. TU n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare n. 45/1976.
    28. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di renditadi cui all’art. 116, comma 3, del DPR n. 1124/1965 (vedi § 5.1, lettera A).
    29. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3 (lettera A).
    30. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., secondo punto elenco).
    31. La particolare normativa da cui scaturiscono – Decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987, artt. 1 e 4.– le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. Circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale Rischi 15.12.2000; lettera Direzione Centrale Rischi, Direzione Centrale Prestazioni, Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali 12.3.2012; circolare n. 14/2012.
    32. Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2012 sono riportate nella circolare n. 14/2012.
    33. Il DM 13.6.2011 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industriale a decorrere dall’1.7.2011. V. circolare n. 49/2011.
    34. Per l’“attività occupazionale” di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al D.M. 30.6.1969. V. circolari n. 120/1969, n. 10/1980 e n. 53/2001.
    35. Per l’attività di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al D.M. 26.10.1970. V. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e circ. n. 1/2011. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 (v. lettera Direzione Centrale Rischi-Ufficio Tariffe 26.7.2007, prot. 0006087).
    36. DM 18.5.1988, leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 e decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v. lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 8.8.1995).
    37. Leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, Decreto interministeriale n. 142/1998, DPR n. 156/1999 (v. lettere Direzione Centrale Rischi 19.6.1998, 22.6.1999 e 23.9.2011 prot. 0006295; v. lettera Direzione Centrale Rischi-Prestazioni 31.7.2002).
    38. DM n. 49281 del 18.12.2009, art. 4, c. 4 (v. circolare Inail n. 18/2010 e lettere Direzione Centrale Rischi18.2.2010 prot. 0001597 e 2.7.2010 prot. 0005153). L’utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall’art. 1, comma 1, del DL 1.7.2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102 del 3.8.2009, è stato prorogato per l’anno 2011 dall’art. 1, comma 33, della legge n. 220 del 13.12.2010 e per l’anno 2012 dall’art. 33, comma 24, della legge n. 183 del 12.11.2011.
    39. Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all’art. 4, punto 6, del TU n. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare). In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991, n. 49/2011 e n. 53/2011.
    40. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10, punto A).
    41. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 12.12.1996, ed alle circolari n. 49/2011 e n. 53/2011.
    42. Lavoratori che esercitano l’attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).
    43. DM 12.1.1996.
    44. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al DPR n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafo 10 punto B).
    45. In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 53/2011.
    46. DM 31.3.1980.
    47. Il premio ordinario su base convenzionale:
    -
    non è applicato le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo 10 punto C)
    - è applicato, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2, del DM 31.3.1980, anche alle categorie di cui all’art. 4 , nn. 3, 6, e 7 TU, compresi, quindi, i titolari e i soci artigiani, i familiari del titolare artigiano e gli associati ad imprenditore artigiano.
    48. I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attivitą spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993.
    49. DM 11.6.1992.
    50. TU n. 1124/1965, art. 118, comma 1; DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1.
    51. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 6. Sono assicurati anche i familiari coadiuvanti dei soci di società in nome collettivo e gli accomandanti di s.a.s. coadiuvanti familiari degli accomandatari, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l’impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: “Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non”).
    52. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7.
    53. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7 (Corte Costituzionale n. 332/1992).
    54. DL n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n. 12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 53/2011.
    55. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 57/2004. Detta circolare è modificata dalla Legge n. 247/2007 (v. nota della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”). Circa il profilo risarcitivo, si rinvia alle istruzioni della lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 21.7.1995 (circolare n. 21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003.
    56. Le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dal D.lgs n. 276/2003 – in adempimento a quanto previsto dalla Legge delega n. 30/2003, art. 3 - non hanno modificato la disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3, che conferma ai fini INAIL la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).
    57. In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005 “Decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
    58. D.Lgs. n. 273/2003, artt. 41- 45.
    59. Nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005: “Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
    60. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000, alla circolare n. 49/2011.
    61. D.Lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1.
    62. Ad esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).
    63. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 22/2004, n. 49/2011 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003.
    64. TUIR così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato al n. 51 senza modificazioni di contenuto).
    65. D. Lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4.
    66. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 22/2004.
    67. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 48/2002 e n. 49/2011.
    68. Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del D. Lgs. n. 38/2000, art. 6.
    69. TU n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal D Lgs. n. 314/1997, art. 6.
    70. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
    71. TU n. 1124/1965, artt. 42 e 39.
    72. Rientrano in tale tipologia anche i familiari coadiuvanti dei soci di società artigiana, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l’impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: “Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non”).
    In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n. 30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n. 97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n. 21/2002 e n. 53/2011.
    73. DM 1.2.2001 (Allegato n. 5).
    74. DM 4.12.1981, a cui rinvia il DM 1.2.2001.
    75. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966 (all. 1 e 2 : “modalità di applicazione dei premi”), al notiziario n. 12/1974, alla circolare n. 60/1987, alla nota della Direzione Centrale Rischi del 29.1.2002. È previsto un servizio telematico “Regolazione trimestri” presente su Punto Cliente, sezione “Polizze facchini” che permette alle cooperative di facchinaggio di assolvere l’obbligo di presentazione degli elenchi trimestrali con modalità esclusivamente telematiche: v. note della Direzione Centrale Rischi del 30.1.2012 prot. 0000655 e del 13.3.2012 prot. 0001850.
    76. A decorrere dall’1.1.2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4): v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4.
    77. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, comma 1.
    78. DM 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4.
    79. v. circolare n. 46/2008.
    80. DM 15.7.1987, art. 2.
    81. D.Lgs. n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3. V. paragrafo 6.2 – Lavoratori con contratto part-time.
    82. D.Lgs. n. 38/2000, art. 5, c. 4.
    83. V. paragrafo 8 – Lavoratori parasubordinati.
    84. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n. 58/1987.
    85. DM 15.7.1987.
    86. DM 18.11.1982.
    87. Retribuzione giornaliera effettiva: nei frantoi dove, oltre al titolare ed ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell’ambito del frantoio.
    88. Retribuzione prescelta : nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (Anno 2012 - € 45,70).
    89. Tipo di frantoio: Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (Frantoio di tipo A). Qualunque altro tipo di frantoio (Frantoio di tipo B).
    90. Durata dei lavori: il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell’ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l’intera campagna olearia.
    91. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966 (all. 3: “modalità di applicazione del premio”), n. 61/1987 e n. 30/1998, alla lettera Direzione Centrale Rischi-Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA del 18.1.2012 (esonero dal pagamento dei premi assicurativi nel limite del 60%, con conseguente riduzione al 40% dell’importo dovuto per l’anno 2012).
    92. DM 15.7.1987.
    93. Legge n. 537/1981 (v. paragrafo 1).
    94. Testo Unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
    95. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 12/1990, n. 28/2003 e n. 53/2011, alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999. Il Commissario Straordinario dell’Istituto, con provvedimento CS n. 23 del 6.12.2011, ha determinato il passaggio a regime assicurativo ordinario per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali a partire dall’anno 2012. Detta determinazione è stata inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza. Si fa riserva di dettare sul punto apposite istruzioni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che stabilisce il passaggio a tariffa ordinaria della citata categoria.
    96. DM 15.7.1987, art. 2.
    97. Legge n. 537/1981 e – solo fino al 31.3.2000 – legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione “prescolare” e “scolare”).
    98. v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
    99. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 73/1987, n. 12/1990, n. 28/2003, n. 79/2004, n. 19/2006, n. 49/2011 e n. 53/2011; alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.
    100. DM 15.7.1987, art. 1.
    101. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989.
    102. DM 15.7.1987.
    103. Legge n. 93/1958. DPR n. 1055/1960. Legge n. 1103/1965. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla lettera–circolare n. 43/1986, ai notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, alle circolari n. 41 /1991 e n. 53/2011.
    104. DM 24.9.1996.
    105. DPR n. 1055/1960, art. 2.