Organo: DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE CENTRALE RISCHI
Documento: Circolare n. 16 del 27 marzo 2012
Oggetto: Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2012.
Quadro Normativo
INDICE
Pag. |
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PRIMA SEZIONE: Premi ordinari. | |||||
PREMESSA | |||||
1. |
RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI 1.1 Minimale contrattuale 1.2 Minimale di retribuzione giornaliera |
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2. |
LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE |
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3. |
RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL'ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO A. Operai agricoli B. Erogazioni speciali C. Indennitą di disponibilitą previste per il contratto di lavoro intermittente |
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4. |
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI 4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere 4.2 Limiti Minimi di retribuzione giornaliera - Anno 2012 4.3Lavoratori a domicilio |
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5. |
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE |
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6. |
RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE 6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari 6.2 Lavoratori con contratto part time 6.3 Lavoro ripartito 6.4 Lavoratori dell'area dirigenziale |
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7. |
RETRIBUZIONE DI RAGGUAGLIO | ||||
8. |
LAVORATORI PARASUBORDINATI |
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8.1 | Prestazioni occasionali | ||||
9. |
SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI | ||||
SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari | |||||
PREMESSA | |||||
10. |
PREMI SPECIALI UNITARI | ||||
TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo. |
PRIMA SEZIONE: Premi ordinari.
PREMESSA
I due fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
1. RETRIBUZIONE EFFETTIVA - MINIMALE GIORNALIERO PER LA GENERALITA’ DEI LAVORATORI
La retribuzione effettiva per la generalità dei lavoratori, costituita dall’ammontare del reddito di lavoro dipendente di cui al combinato disposto degli articoli 51 TUIR e 29 TU5 , deve essere uguagliata agli importi giornalieri non inferiori a quelli stabiliti dalla legge, in tutti i casi in cui risulti ad essi inferiore.
In particolare, la retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo del premio assicurativo deve tener conto:
1.1 sia delle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti – minimale contrattuale6
1.2 sia dei limiti di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente indicizzati in base al costo della vita – minimale di retribuzione giornaliera7 .
Se la retribuzione effettiva è inferiore ai limiti minimi di retribuzione giornaliera e al limite minimo contrattuale, la stessa deve essere adeguata all’importo più elevato tra i due.
Pertanto, il criterio per determinare la base imponibile minima effettiva è quello di scegliere l’importo più elevato tra quello contrattuale (vedi successivo paragrafo 1.1) e quello del limite minimo di retribuzione giornaliera (vedi successivo paragrafo 1.2).
1.1 Minimale contrattuale
La retribuzione da assumere come base di calcolo del premio non può essere inferiore all’importo stabilito da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello del contratto collettivo8 .
La retribuzione minima imponibile come sopra delineata deve essere adeguata, se inferiore, al minimale di retribuzione giornaliera quale di seguito riportato.
1.2 Minimale di retribuzione giornaliera9
I valori minimi di retribuzione giornaliera devono essere annualmente rivalutati in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita accertato dall’ISTAT.
Atteso che, per l’anno 2012 la variazione percentuale calcolata dall’ISTAT è pari al 2,7%, si riportano nell’Allegato n. 1 – tabelle A, B e C – i limiti minimi di retribuzione giornaliera da valere per l’anno 2012.
Tali limiti minimi sono stati adeguati, ove inferiori, a € 45,70 (9,5% dell’importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2012, pari ad € 481,00 mensili).
2. LIMITI MINIMI IMPONIBILI PER LE RETRIBUZIONI EFFETTIVE
Nella tabella che segue è individuato il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell’ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l’anno 2012:
Anno 2012 |
Euro |
||
Limite minimo
|
giornaliero
|
per le retribuzioni effettive della generalità dei lavoratori dipendenti10
|
45,70
|
mensile (x 26) |
1.188,20 |
Il minimale di € 45,70 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita11 (uguale a € 48,94: v. paragrafo 5.1), poiché l’uno prescinde dall’altro12.
3. RETRIBUZIONI EFFETTIVE ESCLUSE DALL’ADEGUAMENTO AL MINIMALE GIORNALIERO
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
A. gli operai agricoli13 per i quali il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto è aggiornato solo in base all’indice ISTAT, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale14.
Per l’anno 2012, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è il seguente:
Anno 2012 |
Euro |
Limite minimo di retribuzione giornaliera per gli operai agricoli |
40,65 |
B. le seguenti erogazioni speciali:
Circa i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali, la base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera.
La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro16. Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni Regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici ed i periodi di riferimento.
C. le indennità di disponibilità previste nelcontratto di lavoro intermittente17, sulla quale i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo18.
L’imponibile convenzionale19 è, per talune categorie di lavoratori, l’eccezione che prevale sulla regola dell’imponibile “effettivo” ed è stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice ISTAT a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore20.
L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.
Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite21.
4.1 Minimale giornaliero e retribuzioni convenzionali in genere
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2012 , a € 25,3922.
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
4.2 Limiti Minimi di retribuzione giornaliera – Anno 2012
Nella seguente tabella, si riportano i limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali.
Anno 2012 |
Euro |
||
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali |
retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera |
45,70 |
|
retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera |
25,39 |
Il riepilogo per l’anno 2012 ed il riepilogo per gli anni 2003 – 2012 dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le retribuzioni effettive e convenzionali sono indicati, rispettivamente, nella tabella dell’Allegato n. 2 e nella tabella dell’Allegato n. 3.
4.3 Lavoratori a domicilio23
Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specificolimite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente inrelazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita, pari, per l’anno 2012 , a € 25,3924.
Detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive pari a € 45,7025.
5. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON DECRETO MINISTERIALE26
Le retribuzioni in argomento si dividono come segue:
A. Generalità delle retribuzioni convenzionali , a livello nazionale o provinciale, incluse nel principio generale dell’adeguamento ai limiti minimi di retribuzione giornaliera (v. paragrafo 4.2).
Per determinare la base convenzionale di calcolo del premio, da utilizzare, si deve tenere conto dei giorni di effettiva presenza e del limite convenzionale dei giorni lavorativi mensili ed annuali, pari a 25 e 30027 .
Criteri di calcolo da applicare:
L’importo annuale va diviso per 300 e l’importo giornaliero così ottenuto va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.
L’importo giornaliero va moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro fino ad un massimo di 25 giorni mensili e 300 giorni annuali.
L’importo giornaliero va sempre moltiplicato per il periodo mensile fissato dal decreto, a prescindere dai giorni di effettiva presenza al lavoro.
B. Retribuzioni convenzionali per i lavoratori operanti in Paesi extracomunitari31 stabilite annualmente con apposito decreto ministeriale e, per l’anno 2012, con Decreto 24.01.201232.
A. Retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero (€ 14.681,10 : 300) e mensile (x 25 ovvero € 14.681,10 : 12) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
48,94 * |
mensile |
1.223,43 |
*per arrotondamento del valore di € 48,937
Le categorie in argomento sono:
B. Retribuzione convenzionale giornaliera da variare a norma dell’art. 116 del TU n. 1124/1965
Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi40 :
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
49,15 * |
mensile |
1.228,76 |
*per arrotondamento del valore di € 49,1502
Per questi soggetti42 è stabilita43 una retribuzione convenzionale giornaliera da moltiplicare per un periodo di occupazione media mensile, ovvero 12 giorni al mese o 144 all’anno.
Dal 1° luglio 2011 , l’imponibilemensile (€ 91,23 x 12) corrisponde al seguente importo44 :
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera x 12 giorni mensili |
1.094,76 |
5.2 Altre categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale a livello nazionale
A. Addetti a lavorazioni meccanico-agricole per conto terzi45Per l’anno 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
Anno 2012 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
45,70 |
mensile |
1.142,50 |
Lavoratori soci di cooperative anche di fatto
Per l’anno 2012, l’imponibile giornaliero e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi47
Anno 2012 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
giornaliera |
25,39 |
mensile |
634,75 |
B. Soci volontari delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991, art. 2.48
Per l’anno2012, l’imponibile giornaliero49 corrisponde al seguente importo:
Anno 2012 |
Euro |
Retribuzione convenzionale giornaliera |
45,70 |
5.3 Categorie di lavoratori con retribuzioni convenzionali giornaliere a livello provinciale
Nell’ambito di varie province, per particolari categorie, sono in vigore decreti ministeriali recanti importi convenzionali giornalieri solo o anche ai fini contributivi e risarcitivi Inail50.
Le retribuzioni convenzionali provinciali che non sono da correlare alla variazione delle rendite sono adeguate in base all’indice ISTAT dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore, sempre che siano superiori al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera.
Qualora l’importo convenzionale indicizzato sia inferiore al relativo limite minimo di retribuzione giornaliera deve essere uguagliato a quest’ultimo. La retribuzione convenzionale a livello provinciale non si applica ai lavoratori per i quali è già stabilita una retribuzione convenzionale a livello nazionale od un premio speciale.
A. Familiari, soci e associati di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 6 e 7
Le categorie in argomento sono:
Nella tabella, Allegato n. 3, sono indicati i limiti minimi di retribuzione giornaliera di riferimento.
6. RETRIBUZIONI CONVENZIONALI STABILITE CON LEGGE
Vigono le seguenti retribuzioni convenzionali determinate con legge.
6.1 Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari54
Per l’anno 2012, i valori convenzionali sono riportati nelle tabelle dell’Allegato n. 4 (la contribuzione trimestrale è da versare all’INPS anche per la quota parte relativa all’assicurazione INAIL).
6.2 Lavoratori con contratto part-time55
La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part-time - basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria - è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo56.
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2012 risulta come segue:
Anno 2012 |
Orario normale |
Euro |
Retribuzione oraria minimale |
40 ore settimanali |
45,70 x 6 : 40 = 6,86 |
La retribuzione oraria tabellare si ottiene come segue:
La retribuzione annua tabellare (paga base o minimo tabellare) include anche le mensilità aggiuntive, ad esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale: contingenza – pure se conglobata nella paga base – scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale, ecc.
Ciò posto, si deve scegliere la retribuzione oraria superiore tra la minimale e la tabellare come sopra calcolate e tale importo convenzionale va moltiplicato per le ore complessive da retribuire in forza di legge o di contratto.
Le ore da retribuire a carico del datore di lavoro comprendono:
entro il limite massimo di 25 giorni lavorativi mensili.
Il sopraindicato criterio della retribuzione convenzionale oraria non si applica ai lavoratori dell’area dirigenziale, per i quali vale un diverso criterio orario (v. paragrafo 6.4, LAVORATORI DELL'AREA DIRIGENZIALE).
6.3 Lavoro ripartito57
I lavoratori contitolari del contratto di lavoro ripartito58 sono assimilati,ai fini del calcolo dei premi, ai lavoratori a tempo parziale (v. paragrafo 6.2).
Per detti soggetti, quindi, si deve tenere conto della retribuzione convenzionale oraria (minimale o tabellare) moltiplicata per la totalità delle ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo dai contitolari del contratto di lavoro59.
6.4 Lavoratori dell’area dirigenziale60
La base imponibile è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita61 .
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Per i lavoratori dell’area dirigenziale con contratto part-time, si deve calcolare l’importo orario del massimale di rendita, da moltiplicare per l’orario definito nel rapporto di lavoro a tempo parziale.
Dal 1° luglio 2011, l’imponibile orario (€ 90,88 : 8), giornaliero (€ 27.264,90 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
|
Retribuzione convenzionale |
oraria |
11,36 * |
giornaliera |
90,88 ** |
|
mensile |
2.272,08 |
* per arrotondamento del valore di € 11,361 (€ 90,88 : 8)
** per arrotondamento del valore di € 90,883
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita.
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva62 .
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi (v. paragrafo 5).
Dal 1° luglio 2011 , l’imponibile giornaliero (€ 14.681,10 : 300) e mensile (x 25) corrisponde ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
|
Retribuzione di ragguaglio |
giornaliera |
48,94 * |
mensile |
1.223,43 |
*per arrotondamento del valore di € 48,937
8. LAVORATORI PARASUBORDINATI63
La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, da determinare secondo l’articolo 51 del DPR n. 917/1986 (TUIR)64, nel rispetto del minimale e massimale di rendita65 .
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L'importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 14.681,10 : 12; € 27.264,90 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
Minimo e massimo mensile |
1.223,43 - 2.272,08 |
8.1 Prestazioni occasionali66
Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000, la base imponibile è costituita daicompensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€14.681,10 : 300; € 27.264,90 : 300) e mensile (€ 14.681,10: 12; € 27.264,90: 12) corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
Minimo e massimo giornaliero |
48,94* - 90,88** |
Minimo e massimo mensile |
1.223,43 - 2.272,08 |
* per arrotondamento del valore di € 48,937
**per arrotondamento del valore di € 90,883
9. SPORTIVI PROFESSIONISTI DIPENDENTI67
La base imponibile degli sportivi professionisti68 è costituita dalla retribuzione effettiva69, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita70.
Dal 1° luglio 2011 , i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
Minimo e massimo annuale |
14.681,10 - 27.264,90 |
SECONDA SEZIONE: Premi speciali unitari.
PREMESSA
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari71 in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc.. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
I “premi speciali unitari” sono generalmente calcolati in rapporto ad una retribuzione minima giornaliera.
Si riportano di seguito, per la gestione industriale (Titolo I° TU) e per la gestione medici radiologi, le categorie dei lavoratori con i premi speciali relativi all’anno 2012.
A. Titolari artigiani, soci artigiani, familiari coadiuvanti del titolare artigiano ed associati ad imprenditore artigiano72
Sono stabiliti premi annualia persona in relazione alla retribuzione annua prescelta – non inferiore al minimale previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti moltiplicato per 300 – ed alla classe di rischio in cui è compresa la lavorazione svolta, secondo le 9 classi della “Tariffa artigiani autonomi 2000” 73.
Questi premi annuali sono divisibili in 12 mesi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività, dall’inizio alla cessazione definitiva o alla cessazione del rapporto assicurativo74.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima, giornaliera ed annuale, e dei corrispondenti premi annuali da valere per l’anno 2012:
Anno 2012 |
Euro |
|
Retribuzione minima |
giornaliera |
45,70 |
Annuale |
45,70x 300 = 13.710,00 |
Classi di rischio |
Premi minimi annuali a persona |
Euro |
|
1 |
77,70 |
2 |
162,10 |
3 |
318,50 |
4 |
498,10 |
5 |
698,40 |
6 |
897,20 |
7 |
1.102,40 |
8 |
1.212,00 |
9 |
1.665,00 |
N.B.: Per una retribuzione annuale superiore, il premio va aumentato secondo le aliquote aggiuntive indicate nella tabella dell'Allegato n. 6, con arrotondamento al primo decimale di euro superiore. |
Nella tabella dell'Allegato n. 7 sono indicati i premi minimi in vigore per gli anni 2007–2012.
I nuovi valori avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l’avvenuto aggiornamento delle tabelle.
Per quanto, invece, riguarda le posizioni artigiane in essere alla data di rilascio delle predette tabelle, l’aggiornamento delle retribuzioni avverrà in occasione dell'autoliquidazione per l’anno 2012/2013.
B. Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative ed organismi associativi di fatto75
Sono stabiliti premi trimestrali a persona in relazione alla retribuzione giornaliera effettiva76 - non inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa77 – e, per i facchini, al settore di lavorazione78 .
Per “facchini” devono intendersi coloro che svolgono le attività indicate nella tabella dell’ Allegato n. 8 (comprese le attività di “insacco, pesatura, legatura, …”).
I premi speciali in argomento riguardano anche tutte le tipologie di cooperative che svolgono attività di facchinaggio nei porti e a bordo navi, cioè nelle aree portuali79 .
Questo premio speciale è dovuto a persona per trimestre, indipendentemente dalle giornate di lavoro effettivamente prestate dal socio lavoratore.
Il premio è divisibile in 3 mesi nel caso di recesso o ingresso del socio dall’organismo associativo e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di durata dell’attività80 .
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi trimestrali da valere per l’anno 2012:
Anno 2012 |
Euro |
Retribuzione minima giornaliera |
45,70 |
Categorie di soci |
Premi minimi trimestrali |
|
Euro |
||
a) Facchini (*) |
I settore |
98,90 |
II settore |
197,90 |
|
III settore |
(*) |
|
b) Barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori |
178,40 |
(*) I settore: facchinaggio di generi ortofrutticoli o di bagagli. II settore: facchinaggio di ogni altra merce e materiale. III settore: facchinaggio promiscuo (rischi del I e del II settore). Il premio minimo è da determinare in relazione alla effettiva incidenza dei rischi del I e del II settore. |
Quando la retribuzione giornaliera effettiva è superiore alla retribuzione minima giornaliera, il premio trimestrale va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino.
Calcolo da effettuare : il premio minimo trimestrale va diviso per la retribuzione minima giornaliera e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera effettiva superiore.
Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio trimestrale per una retribuzione effettiva giornaliera superiore alla retribuzione minima giornaliera 2012:
Esempio di calcolo del premio Retribuzione superiore al minimale 2012 |
||||
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 47,00 |
||||
Premio minimo trimestrale |
Retribuzione minima giornaliera |
Retribuzione giornaliera effettiva |
Premio trimestrale dovuto |
|
Facchini |
€ 98,90 : |
€ 45,70 x |
€ 47,00 = |
€ 101,70 |
Facchini |
€ 197,90 : |
€ 45,70 x |
€ 47,00 = |
€ 203,50 |
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori |
€ 178,40 : |
€ 45,70 x |
€ 47,00 = |
€ 183,50 |
In caso di rapporto di lavoro part-time, ai fini di una equiparazione della categoria dei lavoratori in argomento con la generalità dei lavoratori dipendenti, la retribuzione imponibile, utile per il calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è la retribuzione convenzionale oraria prevista per i lavoratori dipendenti con contratto part-time81.
Anno 2012 |
Orario normale |
Euro |
Retribuzione oraria minimale |
40 ore settimanali |
45,70 x 6 : 40 = 6,86 |
Rapporto di lavoro part-time Esempio di calcolo del premio per l’anno 2012 (si ipotizza un part-time di tipo orizzontale con riduzione dell’orario giornaliero) |
|||||
Si ipotizzano 3 ore di lavoro giornaliere |
|||||
Premio minimo trimestrale |
Retribuzione minima giornaliera |
Retribuzione convenzionale oraria minimale |
Numero ore giornaliere |
Premio trimestrale dovuto |
|
Facchini |
€ 98,90 : |
€ 45,70 x |
€ 6,86 x |
3 = |
€ 44,50 |
Facchini |
€ 197,90 : |
€ 45,70 x |
€ 6,86 x |
3 = |
€ 89,10 |
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori |
€ 178,40 : |
€ 45,70 x |
€ 6,86 x |
3 = |
€ 80,30 |
Rapporto di lavoro part-time Esempio di calcolo del premio per l’anno 2012 (si ipotizza un part-time di tipo verticale con riduzione delle giornate lavorative settimanali) |
||||
Si ipotizzano 4 giorni di lavoro settimanale |
||||
Premio minimo trimestrale |
Giornate lavorative settimanali full-time |
Giornate lavorative settimanali |
Premio trimestrale dovuto |
|
Facchini |
€ 98,90 : |
6 x |
4 = |
€ 65,93 |
Facchini |
€ 197,90 : |
6 x |
4 = |
€ 131,93 |
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori |
€ 178,40 : |
6 x |
4 = |
€ 118,93 |
In caso di rapporto di lavoro parasubordinato, la base imponibile, ai fini del calcolo del premio speciale unitario su base trimestrale, è quella prevista per i lavoratori parasubordinati82, cioè i compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e del massimale di rendita83.
dal 1° luglio 2011 |
Euro |
Minimo e massimo giornaliero |
48,94 - 90,88 |
Minimo e massimo mensile |
1.223,43 -2.272,08 |
Si riporta, a titolo di esempio, il calcolo del premio in caso di rapporto di lavoro parasubordinato con una retribuzione effettiva pari al minimale previsto per detta tipologia di rapporto di lavoro:
Esempio di calcolo del premio – Lavoratori parasubordinati Retribuzione effettiva pari al minimale 2012 |
||||
Si ipotizza una retribuzione effettiva giornaliera pari a € 48,94 |
||||
Premio minimo trimestrale |
Retribuzione minima giornaliera |
Retribuzione giornaliera effettiva |
Premio trimestrale dovuto |
|
Facchini |
€ 98,90 : |
€ 45,70 x |
€ 48,94 = |
€ 105,90 |
Facchini |
€ 197,90 : |
€ 45,70 x |
€ 48,94 = |
€ 211,90 |
Barrocciai, vetturini, ippotrasportatori |
€ 178,40 : |
€ 45,70 x |
€ 48,94 = |
€ 191,00 |
C. Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive soggette all’obbligo assicurativo84
Sono stabiliti85, a decorrere dalla campagna olearia ‘87/‘88, premi dovuti per frantoio (considerato come unità tecnico–operativa a prescindere dal numero delle persone addette) in relazione86 :
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e dei corrispondenti premi da valere per la campagna olearia 2012/2013:
Campagna olearia 2012/ 2013 |
Euro |
|
Retribuzione minima giornaliera |
45,70 |
|
Frantoi |
Durata dei lavori |
Premi minimi |
Euro |
||
A) Frantoi di tipo A |
non superiore a 30 giorni |
174,50 |
intera campagna olearia |
549,50 |
|
B) Frantoi di tipo B
|
non superiore a 30 giorni |
240,50 |
intera campagna olearia |
671,10 |
N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore). |
D. Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne (legge n. 250/1958)91
E’ stabilito92 un premio mensilea persona in relazione alla retribuzione giornaliera prescelta non inferiore ad uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera da indicizzare annualmente, uguale, per l’anno 2012 , a € 25,3993 .
Per i pescatori familiari coadiuvanti del titolare/pescatore autonomo94 va, invece, applicato il premio ordinario relativo alla generalità dei familiari, ovvero su base convenzionale, effettiva o di ragguaglio.
Si illustrano gli importi della retribuzione minima giornaliera e del corrispondente premio mensile da valere per l’anno 2012:
Anno 2012 |
Euro |
Retribuzione minima giornaliera |
25,39 |
Pescatori di cui alla legge |
Premio minimo mensile a persona |
Euro |
|
30,30 |
N.B.: Per una retribuzione giornaliera superiore, il premio va aumentato proporzionalmente con arrotondamento al primo decimale di euro più vicino (in particolare, il premio minimo va diviso per la retribuzione minima e, poi, moltiplicato per la retribuzione giornaliera superiore). |
E. Insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti a macchine elettriche e addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (TU n. 1124/1965, art. 4, nn. 1 e 5)95
E’ stabilito96 un premio annuale a persona in relazione alla retribuzione annua effettiva non inferiore alla retribuzione minima giornaliera imponibile stabilita dalla legge moltiplicato per 300.
Assumendo tali importi come premio e minimale di base, i premi speciali sono determinati con riferimento alla retribuzione effettiva nell’anno scolastico secondo il settore e la qualifica ed il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera97 .
Si ricordano, quindi, le modalità della contribuzione:
Si illustrano gli importi delle retribuzioni minime, giornaliere ed annuali, nonché dei premi dovuti per l’anno scolastico 2011/2012:
Insegnamento prescolare (insegnanti di scuole materne e primarie) |
2011 |
2012 |
||
Euro |
||||
Insegnanti con funzioni direttive |
retribuzione minima |
giornaliera |
47,05 |
48,32 |
annuale |
14.115,00 |
14.496,00 |
||
2011/2012 |
14.432,50 |
|||
premio minimo annuale |
corrispondente |
60,60 |
62,20 |
|
dovuto |
61,90 |
|||
Insegnanti |
retribuzione minima |
giornaliera |
44,49 |
45,70 |
annuale |
13.347,00 |
13.710,00 |
||
2011/2012 |
13.649,50 |
|||
premio minimo annuale |
corrispondente |
57,30 |
58,80 |
|
dovuto |
58,60 |
Insegnamento scolare |
2011 |
2012 |
||
Euro |
||||
Insegnanti con funzioni direttive |
retribuzione minima |
Giornaliera |
48,25 |
49,55 |
annuale |
14.475,00 |
14.865,00 |
||
2011/2012 |
14.800,00 |
|||
premio minimo annuale |
corrispondente |
62,10 |
63,80 |
|
dovuto |
63,50 |
|||
Insegnanti
|
retribuzione minima |
giornaliera |
44,49 |
45,70 |
annuale |
13.347,00 |
13.710,00 |
||
2011/2012 |
13.649,50 |
|||
premio minimo annuale |
corrispondente |
57,30 |
58,80 |
|
dovuto |
58,60 |
NB: I docenti delle scuole materne e primarie pagano il premio minimo annuale, indipendentemente dalla retribuzione percepita. |
F. Alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche o di lavoro (TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5)99
E’ stabilito100 un premio annuale a persona da variare proporzionalmente a norma dell’articolo 116 del TU, ovvero secondo la rivalutazione delle rendite.
Come per gli insegnanti, il periodo assicurativo inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell’anno successivo, ma questo premio speciale non è riferito ad alcuna retribuzione.
Si illustra l’importo del premio annuale da valere – in via provvisoria – per l’anno scolastico 2011/2012:
Anno scolastico 2011/2012: anticipo |
Premio annuale a persona |
Euro |
|
Alunni e studenti di scuole o istituti non statali |
2,35 |
G. Candidati all’emigrazione sottoposti a prova d’arte prima dell’espatrio (TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5)101
E’ stabilito102 un premio a persona per ogni prova d’arte nella misura di L. 6.000, ovvero € 3,10.
L’importo citato - non soggetto a variazioni - è a carico degli istituti, centri di formazione od aziende presso i quali sono svolte le prove d’arte, tecnico–pratiche o di idoneità.
H. Medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi103
Sono stabiliti104 premi annualidovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio ed alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.
I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sonodivisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.
I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di “becquerel” utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).
I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti ed i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrano all'opera di personale medico105.
Nelle tabelle dell'Allegato n. 9 sono illustrati gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.
TERZA SEZIONE: Profilo risarcitivo.
Circa il profilo risarcitivo, si precisa quanto segue:
dal 1° luglio 2011 |
||
|
|
Euro |
Minimale di rendita |
annuale |
14.681,10 |
giornaliero |
48,94 |
|
|
||
Massimale di rendita |
annuale |
27.264,90 |
giornaliero |
90,88 |
IL DIRETTORE GENERALE
Allegati: 9
_______________________________
1. DM 12.12.20 00.
2. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 29.
3. DPR n. 1124/1965 e successive modifiche ed integrazioni, art. 30 e art.118.
4. DPR n. 1124/1965, art. 30, comma 4, come innovato dal D.Lgs. n. 38/2000, art. 8.
5. Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con DPR n. 917/1986 e s.m.i. e TU approvato con DPR n. 1124/1965 e s.m.i.. V. Circolare Inail n. 39 del 15 ottobre 2010: “Base imponibile contributiva. Aggiornamento circolare n. 17 del 20 marzo 1998”.
6. DL n. 338/1989, convertito con modificazioni nella Legge n. 389/1989.
7. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981.
8. In caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, dovrà farsi riferimento alla retribuzione stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria (Legge n. 549/1995, art. 2, c. 25).
9. DL n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1.
10. La retribuzione imponibile secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti vale anche: - dall’1.1.2007 per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto di cui al DPR n. 602/1970 (D.Lgs. n. 423/2001) – v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4
- dall’1.1.2010 per i lavoratori soci delle cooperative sociali e di altre cooperative per le quali sono stati adottati decreti ministeriali ai sensi dell’art. 35 del DPR n. 797/1955 (Testo Unico degli Assegni Familiari) – v. circolare n. 11/2010, paragrafo 2.2. Per i rapporti di lavoro nel Settore Edile, i datori di lavoro sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale su una retribuzione c.d. virtuale. Pertanto, ove non si verifichi l’impiego del lavoratore per tutto l’orario contrattualmente previsto, ai fini del computo dell’orario contrattuale, l’imponibile contributivo può essere abbassato solo in presenza di assenze giustificate espressamente indicate dalla legge o da decreti ministeriali (v. circolare Inail n. 51/2010).
11. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
12. Nell’ ipotesi in cui il minimale contributivo diventi superiore al minimale di rendita rapportato a giorno, quest’ultimo – ove assunto come retribuzione convenzionale – dovrà essere adeguato al limite minimo contributivo.
13. Decreto-legge n. 463/1983 convertito in legge n. 638/1983, art. 7, comma 5.
14. La retribuzione giornaliera degli operai agricoli non è soggetta all’adeguamento di cui all’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo.
15. Le istruzioni sono nelle circolari n. 88/1976 e n. 27/1983.
16. Il tasso da applicare è il 50‰, mentre alle eventuali somme corrisposte a titolo di integrazione dell’assegno o indennità va applicato il tasso effettivo dell’attività svolta.
17. Legge n. 30/2003, art 4 e D.Lgs. n. 276/2003, artt. da 33 a 40. DL n. 112/2008 convertito, con modificazioni, nella Legge n. 133/2008, art. 39, c. 11. Circolare Inail n. 22 del 12.4.2006. Legge n. 247/2007 ha, tra l’altro, introdotto modifiche alla disciplina del contratto di lavoro intermittente (v. note della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale” e del 5.9.2008: “Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133/2008. Lavoro occasionale accessorio e lavoro intermittente. Prime indicazioni”).
18. In caso di calcolo della retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione dell’indennità di inabilità temporanea assoluta, v. nota Direzione Centrale Prestazioni del 17.2.2012, prot. 0001839.
19. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
20. Legge n. 160/1975, art. 22, comma 1.
21. TU n. 1124/1965, art. 116 e D.lgs. n. 38/2000, art. 11.
22. Il Decreto Legge n. 402/1981, convertito in Legge n. 537/1981, art. 1, comma 3 fissa, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, compresa la misura giornaliera dei salari medi convenzionali, una retribuzione minima di € 5,16 (in origine Lire 10.000) da rivalutare annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’ISTAT.
23. In merito alle istruzioni diramate per questi lavoratori v. circolari n. 37/1974 e n. 83/1977.
24. Decreto-legge n. 402/1981, convertito in legge n. 537/1981, art. 1, commi 3 e 4.
25. Legge n. 638/1983, art. 7, come modificato dal DL n. 338/1989, art. 1, comma 2, convertito in legge n. 389/1989.
26. DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1. TU n. 1124/1965, artt 30 e 118.
27. TU n. 1124/1965, art. 116, commi 2 e 3; lettera-circolare n. 45/1976.
28. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di renditadi cui all’art. 116, comma 3, del DPR n. 1124/1965 (vedi § 5.1, lettera A).
29. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., primo punto elenco), 5.2 (lettera A. e B.), 5.3 (lettera A).
30. Tale criterio di calcolo si applica per le categorie di lavoratori indicati nella presente circolare ai paragrafi 5.1 (lettera B., secondo punto elenco).
31. La particolare normativa da cui scaturiscono – Decreto-legge n. 317/1987, convertito in legge n. 398/1987, artt. 1 e 4.– le esclude dalla generalità delle retribuzioni convenzionali. V. Circolari n. 54/1988 e n. 68/1989; lettera Direzione Centrale Rischi 15.12.2000; lettera Direzione Centrale Rischi, Direzione Centrale Prestazioni, Ufficio Rapporti Assicurativi Extranazionali 12.3.2012; circolare n. 14/2012.
32. Le retribuzioni convenzionali per l’anno 2012 sono riportate nella circolare n. 14/2012.
33. Il DM 13.6.2011 ha rivalutato le prestazioni economiche erogate dall’Inail nel settore industriale a decorrere dall’1.7.2011. V. circolare n. 49/2011.
34. Per l’“attività occupazionale” di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 9 e al D.M. 30.6.1969. V. circolari n. 120/1969, n. 10/1980 e n. 53/2001.
35. Per l’attività di cui al TU n. 1124/1965, art. 4, n. 5 e al D.M. 26.10.1970. V. circolare n. 125/1970, notiziario n. 21/1977 e circ. n. 1/2011. Sono da ricondurre agli allievi dei corsi di istruzione professionale i medici specializzandi con contratto di formazione specialistica di cui al D.Lgs. n. 368/1999 (v. lettera Direzione Centrale Rischi-Ufficio Tariffe 26.7.2007, prot. 0006087).
36. DM 18.5.1988, leggi n. 236/1993, n. 451/1994 e n. 608/1996 e decreti legislativi n. 280/1997, n. 468/1997 e n. 81/2000 (v. lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 8.8.1995).
37. Leggi n. 236/1993 e n. 196/1997, Decreto interministeriale n. 142/1998, DPR n. 156/1999 (v. lettere Direzione Centrale Rischi 19.6.1998, 22.6.1999 e 23.9.2011 prot. 0006295; v. lettera Direzione Centrale Rischi-Prestazioni 31.7.2002).
38. DM n. 49281 del 18.12.2009, art. 4, c. 4 (v. circolare Inail n. 18/2010 e lettere Direzione Centrale Rischi18.2.2010 prot. 0001597 e 2.7.2010 prot. 0005153). L’utilizzo di lavoratori percettori di sostegno del reddito nei progetti di formazione in azienda previsto in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010 dall’art. 1, comma 1, del DL 1.7.2009 convertito con modificazioni nella legge n. 102 del 3.8.2009, è stato prorogato per l’anno 2011 dall’art. 1, comma 33, della legge n. 220 del 13.12.2010 e per l’anno 2012 dall’art. 33, comma 24, della legge n. 183 del 12.11.2011.
39. Rientrano in questa categoria il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado (si distinguono dai familiari previsti all’art. 4, punto 6, del TU n. 1124/1965 in quanto non sono alle dipendenze del datore di lavoro titolare dell’impresa familiare). In merito alle istruzioni diramate si rinvia alle circolari n. 67/1988, n. 42/1989, n. 24/1990, n. 62/1991, n. 49/2011 e n. 53/2011.
40. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i familiari partecipanti all’impresa familiare artigiana, ai quali vanno applicati i premi speciali di cui al D.M. 1.2.2001 (v. paragrafo 10, punto A).
41. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 27 e n. 70/1996 (all. 3), aggiornate con lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 12.12.1996, ed alle circolari n. 49/2011 e n. 53/2011.
42. Lavoratori che esercitano l’attività di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale svolti in ambito portuale, di cui all’art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994 (ossia lavori di facchinaggio nelle aree portuali).
43. DM 12.1.1996.
44. Il premio ordinario su base convenzionale non vale per i soci di cooperative e di organismi associativi di fatto, soggetti o meno al DPR n. 602/1970, ai quali vanno applicati i premi speciali (v. paragrafo 10 punto B).
45. In merito alle istruzioni diramate per gli addetti a lavorazioni meccanico–agricole per conto terzi, si rinvia alle circolari n. 32/1976, n. 31/1979 e n. 47/1980, al notiziario n. 43/1989, alla lettera Direzione Centrale Rischi 23.3.2001 ed alla circolare n. 53/2011.
46. DM 31.3.1980.
47. Il premio ordinario su base convenzionale:
- non è applicato le persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive, alle quali vanno applicati i premi speciali, dovuti per frantoio (v. paragrafo 10 punto C)
-
è applicato, per espressa previsione dell’art. 2, comma 2, del DM 31.3.1980, anche alle categorie di cui all’art. 4 , nn. 3, 6, e 7 TU, compresi, quindi, i titolari e i soci artigiani, i familiari del titolare artigiano e gli associati ad imprenditore artigiano.
48. I soci volontari delle cooperative sociali sono coloro che prestano attivitą spontanea e gratuita con il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate entro parametri prestabiliti. In merito alle istruzioni diramate, si rinvia alla circolare n. 55/1993.
49. DM 11.6.1992.
50. TU n. 1124/1965, art. 118, comma 1; DPR n. 797/1955, art. 35, comma 1.
51. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 6. Sono assicurati anche i familiari coadiuvanti dei soci di società in nome collettivo e gli accomandanti di s.a.s. coadiuvanti familiari degli accomandatari, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l’impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: “Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non”).
52. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7.
53. TU n. 1124/1965, art. 4, n. 7 (Corte Costituzionale n. 332/1992).
54. DL n. 155/1993, convertito in legge n. 243/1993, art. 1, comma 1. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 54/1972 e n. 83/1973, ai notiziari n. 12/1974 e n. 18/1976, alle circolari n. 61/1979 e n. 53/2011.
55. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 57/2004. Detta circolare è modificata dalla Legge n. 247/2007 (v. nota della Direzione Centrale Rischi del 4.4.2008: “Legge n. 247 del 24 dicembre 2007. Circolare n. 7/2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale”). Circa il profilo risarcitivo, si rinvia alle istruzioni della lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 21.7.1995 (circolare n. 21/1999: all. 2) e delle lettere Direzione Centrale Prestazioni 26.6.2001 e 8.5.2003.
56. Le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale introdotte dal D.lgs n. 276/2003 – in adempimento a quanto previsto dalla Legge delega n. 30/2003, art. 3 - non hanno modificato la disciplina previdenziale di cui al decreto legislativo n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3, che conferma ai fini INAIL la disciplina imponibile – fondata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria – già prevista dal D.L. n. 726/1984, convertito in L. n. 863/1984, art. 5, commi 5, 9, 9/bis e 9/ter (come integrato dal D.L. n. 232/1995, più volte reiterato fino al D.L. n. 510/1996 convertito in L. n. 608/1996).
57. In merito alle istruzioni diramate per i lavoratori con contratto di lavoro ripartito, si rinvia alla nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005 “Decreto legislativo n. 276 del 10.9.2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
58. D.Lgs. n. 273/2003, artt. 41- 45.
59. Nota della Direzione Centrale Rischi del 10.6.2005: “Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003 e successive modifiche ed integrazioni. Rapporti di lavoro e relativi profili assicurativi”.
60. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle lettere Direzione Centrale Rischi 13.3 e 5.4.2000, alla circolare n. 49/2011.
61. D.Lgs. n. 38/2000, art. 4, comma 1.
62. Ad esempio, tale tipologia di retribuzione si applica ai familiari, soci ed associati senza retribuzione effettiva (a condizione che non siano stabilite retribuzioni convenzionali o premi speciali).
63. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 32/2000, n. 22/2004, n. 49/2011 ed alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.2001, 4.7.2001 e 11.1.2002 e Direzione Centrale Prestazioni 8.5.2003.
64. TUIR così come modificato, a far data dal 1° gennaio 2004, per effetto del D.lgs. n. 344/2003 (il vecchio art. 48 è traslato al n. 51 senza modificazioni di contenuto).
65. D. Lgs. n. 38/2000, art. 5, comma 4.
66. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alla circolare n. 22/2004.
67. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti lavoratori, si rinvia alle circolari n. 48/2002 e n. 49/2011.
68. Decreto interministeriale 28 marzo 2002, art. 2, emanato in attuazione del D. Lgs. n. 38/2000, art. 6.
69. TU n. 1124/1965, art. 29, così come sostituito dal D Lgs. n. 314/1997, art. 6.
70. Testo Unico n. 1124/1965, art. 116, comma 3.
71. TU n. 1124/1965, artt. 42 e 39.
72. Rientrano in tale tipologia anche i familiari coadiuvanti dei soci di società artigiana, se partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e se l’impresa sia organizzata e/o diretta prevalentemente con il lavoro dei soci e dei loro familiari (v. nota della Direzione Centrale Rischi 22.3.2010: “Assicurazione Inail del coadiuvante di socio di società artigiana e non”).
In merito alle istruzioni diramate sul premio speciale in argomento, si rinvia alle circolari n. 51 e n. 58/1981 (par. 3), n. 30/1982 e n. 61/1986, alle lettere-circolari n. 33/1987 e n. 24/1988, alla circolare n. 56/1988, al notiziario n. 55/1994, alle circolari n. 70 e n. 97/1997, n. 30 e n. 40/1998 e n. 1/1999 (2° parte, par. 8), alle lettere Direzione Centrale Rischi 20.11.2000, 20.2 e 23.3.2001, alle circolari n. 21/2002 e n. 53/2011.
73. DM 1.2.2001 (Allegato n. 5).
74. DM 4.12.1981, a cui rinvia il DM 1.2.2001.
75. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti soci, si rinvia alla circolare n. 8/1966 (all. 1 e 2 : “modalità di applicazione dei premi”), al notiziario n. 12/1974, alla circolare n. 60/1987, alla nota della Direzione Centrale Rischi del 29.1.2002. È previsto un servizio telematico “Regolazione trimestri” presente su Punto Cliente, sezione “Polizze facchini” che permette alle cooperative di facchinaggio di assolvere l’obbligo di presentazione degli elenchi trimestrali con modalità esclusivamente telematiche: v. note della Direzione Centrale Rischi del 30.1.2012 prot. 0000655 e del 13.3.2012 prot. 0001850.
76. A decorrere dall’1.1.2007, la retribuzione imponibile per i soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto è la retribuzione effettiva (D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4): v. circolare n. 24/2007, paragrafo 4.
77. Decreto-legge n. 338/1989, convertito in legge n. 389/1989, art. 1, comma 1.
78. DM 15.7.1987 (Allegato A, lettera B; Allegato B, lettera B), come innovato per la retribuzione minima dal D.Lgs. n. 423/2001, art. 3, comma 4.
79. v. circolare n. 46/2008.
80. DM 15.7.1987, art. 2.
81. D.Lgs. n. 61/2000, art. 9, commi 1 e 3. V. paragrafo 6.2 – Lavoratori con contratto part-time.
82. D.Lgs. n. 38/2000, art. 5, c. 4.
83. V. paragrafo 8 – Lavoratori parasubordinati.
84. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 12/1974 ed alle circolari n. 79/1982 e n. 58/1987.
85. DM 15.7.1987.
86. DM 18.11.1982.
87. Retribuzione giornaliera effettiva: nei frantoi dove, oltre al titolare ed ai suoi familiari coadiuvanti, operano lavoratori dipendenti effettivamente retribuiti, il premio va commisurato alla retribuzione effettiva percepita dal lavoratore meglio retribuito nell’ambito del frantoio.
88. Retribuzione prescelta : nei frantoi dove operano solo persone senza retribuzione effettiva (titolare e familiari coadiuvanti) il premio è commisurato alla retribuzione prescelta dal titolare del frantoio, non inferiore alla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge (Anno 2012 - € 45,70).
89. Tipo di frantoio: Frantoio con una vasca da macina e non più di 2 presse o superpresse (Frantoio di tipo A). Qualunque altro tipo di frantoio (Frantoio di tipo B).
90. Durata dei lavori: il titolare del frantoio che abbia preventivamente indicato una durata della lavorazione non superiore a 30 giorni di calendario (“breve periodo”) è tenuto, entro 30 giorni dalla fine della campagna olearia, a comprovare, mediante idonea documentazione, di non aver superato tale durata. Nell’ipotesi contraria, va applicato il premio speciale nella misura fissata per l’intera campagna olearia.
91. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti pescatori, si rinvia alle circolari n. 8/1966 (all. 3: “modalità di applicazione del premio”), n. 61/1987 e n. 30/1998, alla lettera Direzione Centrale Rischi-Direzione Centrale Servizi Istituzionali ex IPSEMA del 18.1.2012 (esonero dal pagamento dei premi assicurativi nel limite del 60%, con conseguente riduzione al 40% dell’importo dovuto per l’anno 2012).
92. DM 15.7.1987.
93. Legge n. 537/1981 (v. paragrafo 1).
94. Testo Unico n. 1124/1965, art. 4, n. 6.
95. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti insegnanti, si rinvia anche alle circolari n. 62/1987, n. 12/1990, n. 28/2003 e n. 53/2011, alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alla lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999. Il Commissario Straordinario dell’Istituto, con provvedimento CS n. 23 del 6.12.2011, ha determinato il passaggio a regime assicurativo ordinario per la categoria degli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali a partire dall’anno 2012. Detta determinazione è stata inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’adozione del provvedimento di competenza. Si fa riserva di dettare sul punto apposite istruzioni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale che stabilisce il passaggio a tariffa ordinaria della citata categoria.
96. DM 15.7.1987, art. 2.
97. Legge n. 537/1981 e – solo fino al 31.3.2000 – legge n. 863/1984 (v. circolare n. 61/2000: paragrafo 11.6; v. questa circolare, Allegato n. 1, tabella B: istruzione “prescolare” e “scolare”).
98. v. lettera Direzione Centrale Rischi 26.1.1999.
99. In merito alle istruzioni diramate per i suddetti alunni e studenti, si rinvia alle circolari n. 62/1987, n. 73/1987, n. 12/1990, n. 28/2003, n. 79/2004, n. 19/2006, n. 49/2011 e n. 53/2011; alla lettera Servizio Normativo Gestioni Assicurative 13.12.1993, alle lettere Direzione Centrale Rischi 26.1.1999 e 20.2.2001.
100. DM 15.7.1987, art. 1.
101. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia alle circolari n. 30/1967, n. 55/1987 e n. 33/1989.
102. DM 15.7.1987.
103. Legge n. 93/1958. DPR n. 1055/1960. Legge n. 1103/1965. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario n. 28/1982, alle circolari n. 47/1983, n. 20/1984 e n. 55/1985, alla lettera–circolare n. 43/1986, ai notiziari n. 41 e n. 42/1988, alle circolari n. 67/1989 e n. 4 e n. 65/1990, alle circolari n. 41 /1991 e n. 53/2011.
104. DM 24.9.1996.
105. DPR n. 1055/1960, art. 2.