Sent. 1347/2013
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del
Popolo Italiano
Sezione Giurisdizionale per la Campania
composta dai Magistrati:
dott. Fiorenzo SANTORO - Presidente
dott.ssa Rossella CASSANETI - Consigliere
dott.ssa Giulia DE FRANCISCIS - Primo Referendario
relatore
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
responsabilità iscritto ai n. 64177
del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei
confronti di
DELLA CORTE Ferruccio, nato a Montecorvino Pugliano (SA) il 21/05/1957,
rappresentato e difeso dall’avv. Mario D’Urso, con il quale è elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’avv. Rosa Leggio, in Napoli, Via
Monteoliveto, n. 86;
Visto
l’atto di citazione.
Letti gli
atti ed i documenti di causa.
Uditi, nella pubblica udienza del
FATTO
Con atto di citazione depositato in data
L’azione trae origine dalla segnalazione effettuata alla
Procura presso questa Corte dal Segretario comunale succeduto alla Granese,
sulla base dei rilievi all’uopo formulati dal Collegio dei revisori dell’ente.
Gli approfondimenti istruttori condotti dal Requirente hanno portato ad
accertare che il segretario comunale in carica nel periodo in questione ha
effettivamente ricevuto una remunerazione autonoma per detto incarico,
contestualmente alla percezione della maggiorazione massima della retribuzione
di posizione (pari al 50%). La stessa, si riferisce ancora, svolgeva nel
medesimo spatium temporis anche le
funzioni di Direttore Generale del Comune, per le quali beneficiava di un
ulteriore compenso separato.
In proposito parte attrice sottolinea come – per un verso –
il regolamento per i controlli interni, adottato dall’amministrazione nel 2002,
rechi in merito alla composizione del nucleo di valutazione la chiara
indicazione che il Segretario comunale ne è componente di diritto, assumendone
altresì la presidenza, con ciò risultando inequivoca la sua designazione “ratione officii”; e, per l’altro, il
Contratto collettivo integrativo di comparto del dicembre 2003, indichi tra gli
incarichi speciali che consentono il riconoscimento della maggiorazione fino al
50% della retribuzione di posizione del Segretario comunale, proprio la
partecipazione all’organo de quo, di
talché la remunerazione di detto incarico deve necessariamente rientrare in
detta maggiorazione, ovvero – se retribuita autonomamente – non può coesistere
con la misura massima della stessa.
A sostegno della descritta linea interpretativa si richiama
un precedente omologo di questa Sezione (sent. n. 1775/2010), ponendosi in
rilievo come il quadro normativo vigente fosse pienamente intellegibile,
soprattutto a seguito delle statuizioni contenute nel citato contratto
integrativo.
Nei termini che precedono, la Procura reputa gravemente
colposa la condotta del rag. Della Corte, avendo questi disposto l’erogazione
delle somme contestate senza un adeguato e doveroso approfondimento delle
condizioni legittimanti l’attribuzione in favore della dott.ssa Granese: alla
sua responsabilità si imputa pertanto il danno corrispondente all’intero
ammontare dei compensi liquidati, pari a € 5.400,00, in quanto giudicati
integralmente contra legem.
Con memoria depositata in data
All’uopo si deducono le seguenti argomentazioni difensive:
1) preliminarmente, la prescrizione parziale della domanda,
con riferimento alle somme di cui alle determinazioni n. 142/2004 e 253/2005,
atteso che l’invito a dedurre è stato notificato in data
2) nel merito, la correttezza della condotta del convenuto,
alla luce delle previsioni del regolamento comunale degli uffici di controllo
interno e delle disposizioni del Contratto collettivo di comparto, secondo l’interpretazione
dello stesso resa dall’ARAN. In proposito si pone in rilevo come l’Agenzia
abbia riconosciuto l’ammissibilità di un compenso aggiuntivo in favore del
Segretario comunale per l’espletamento dell’incarico di presidente del nucleo
di valutazione, se le prestazioni “si
collocano fuori delle competenze ordinarie” dello stesso: si sostiene,
infatti, che questo è proprio il caso della dott.ssa Granese, a cui l’incarico
era stato conferito per le sue speciali competenze amministrative. In tal senso
si reputa coerente anche la norma contrattuale sulla maggiorazione della retribuzione
di posizione, nella misura in cui considera anche l’ipotesi che detta funzione sia
remunerata autonomamente;
3) l’assenza, in ogni caso, dell’elemento soggettivo della colpa
grave, stante la qualifica di ragioniere del Della Corte e le ripetute
sollecitazioni ricevute da parte dall’interessata: circostanze, queste, che
senz’altro lo hanno indotto in errore, data anche la posizione di
sovraordinazione gerarchica dell’una rispetto all’altro.
Sulla base di tali assunti si conclude, pertanto, chiedendo:
in via preliminare il riconoscimento della parziale prescrizione dell’azione;
nel merito il rigetto della stessa; in subordine l’apprezzamento dei vantaggi
comunque conseguiti dall’attività della Granese e, comunque, il più ampio
esercizio del potere riduttivo.
Alla pubblica udienza le parti hanno confermato le
conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.
DIRITTO
L’azione della Procura si palesa fondata e, come tale, va
accolta, affermando la responsabilità del convenuto nei termini che seguono.
Preliminarmente il Collegio è chiamato a esaminare
l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa del Della Corte con
riferimento alle somme corrisposte al segretario comunale per il biennio
2004/2005, e liquidate con i provvedimenti n. 142 del
L’argomento è fondato. Ai fini del presente giudizio,
infatti, l’invito a dedurre è stato notificato al convenuto il
Sul punto non può accogliersi la diversa tesi propugnata dal
Requirente, in ordine al disposto dell’art. 17, comma 30 ter, della legge n. 141/2009, secondo cui l’ancoraggio ivi previsto
dell’azione di responsabilità erariale all’acquisizione di una notizia di danno
concreta e specifica, consentirebbe di riferire a tale evento anche il computo
del termine di prescrizione dell’azione stessa.
Come osservato in altre pronunce di questa Sezione, la
disposizione de qua introduce una
condizione di proponibilità dell’azione erariale che si presenta del tutto
distinta dall’apprezzamento dello spatium
temporis entro cui sono state realizzate le condotte asseritamente foriere
di danno, il quale resta – e non può che restare - strettamente legato al
momento in cui detto danno si è consumato (cfr. sent. n. 561/2013).
Per quanto detto, la domanda di parte attrice va
circoscritta alla somma liquidata alla dott.ssa Granese con la determinazione
n. 78, del
Nel merito, la condotta del convenuto si palesa gravemente
colposa, per un duplice ordine profili, oggettivi e soggettivi.
Innanzitutto è importante ribadire – anche in questa vicenda
– come il quadro normativo, ermeneutico ed applicativo di riferimento sia
sostanzialmente chiaro ed intellegibile nei suoi contenuti. L’art. 41, comma 6,
del CCNL del
Nel descritto contesto, il Regolamento, approvato dal Comune
di Montecorvino Pugliano nel 2002 per disciplinare l’istituzione e il
funzionamento dei servizi di controllo interno e, in particolare, del Nucleo di
valutazione, prevede – all’art. 6, comma 3 – che detto organo “..è un collegio composto dal Segretario
comunale, che lo presiede e da n° 2 membri esperti esterni di provata
qualificazione..”. Come rilevato dal Requirente, il tenore di questa
disposizione non lascia spazio a dubbi circa il fatto che la presidenza del
Nucleo sia attribuita al segretario comunale di diritto, ovverosia senz’altro ratione officii, non trovando pertanto
alcun riscontro gli assunti difensivi secondo i quali, al contrario, la
dott.ssa Granese avrebbe ricevuto quell’incarico per specifiche competenze
amministrative, non menzionate (né richieste) nella norma.
Altro dato pacifico nella fattispecie all’esame, è la
percezione da parte di costei – nel periodo considerato – della misura massima
della retribuzione di posizione, nonché di un compenso separato per
l’espletamento delle funzioni di Direttore generale dell’ente.
A fronte dei summenzionati elementi fattuali e giuridici, va
posto quindi – doverosamente - l’accento sulla qualifica dirigenziale rivestita
dal Della Corte, in relazione alla quale s’impongono requisiti di
professionalità e conoscenza che la stabile giurisprudenza di questa Corte
reputa non legittimino alcuna forma di ignorantia
legis, men che mai nel settore di specifica competenza. Nel caso di specie,
non può ammettersi che il responsabile dell’ufficio finanziario di un Comune
non abbia piena cognizione e padronanza delle norme che regolano la
corresponsione dei trattamenti economici dei dipendenti e del segretario
comunale, così come non è ammissibile che non faccia uso della propria autonomia
decisionale per svolgere un’istruttoria pur minima rispetto alla richiesta di
un compenso aggiuntivo, ovvero non ritenga di poter/dover interloquire
formalmente sulla questione con il segretario comunale richiedente.
A ben vedere la situazione della dott.ssa Granese era
assolutamente chiara: rivestendo ella di diritto il ruolo di Presidente del
Nucleo di valutazione e beneficiando – nel periodo contestato – della
maggiorazione massima della retribuzione di posizione, a nessun titolo ed in
alcuna forma era possibile riconoscerle un ulteriore remunerazione per
quell’incarico. In proposito – diversamente da quanto dedotto dalla difesa del
convenuto - si palesa corretto e conferente il richiamo, operato dalla Procura,
alla sentenza di questa Sezione n. 1775/2010, in cui detta affermazione è
suffragata da ampie argomentazioni, pienamente condivise dall’odierno Collegio
giudicante.
Nei descritti termini va accolta, altresì, l’identificazione
del danno erariale nell’intero ammontare delle somme conferite. Come osservato
più volte da questa Corte, infatti, in fattispecie come queste non può trovare
ingresso il principio della compensatio
lucri cum damno, con cui è possibile dare rilievo ai risultati comunque
conseguiti dall’organo contestato nell’interesse della comunità amministrata:
il vizio che colpisce la struttura e/o i poteri di un organo pubblico, infatti,
fa sì che gli oneri finanziari da questo generati siano completamente e
irrimediabilmente contra legem, e
perciò costituiscano integralmente danno erariale, restando così preclusa
qualsivoglia operazione compensativa. Anche su questo punto, dunque, gli
assunti difensivi vanno respinti.
Circoscritto peraltro il nocumento concretamente
risarcibile, per effetto dell’eccepita prescrizione, alla minor somma di €
2.640,00, l’affermazione della responsabilità del convenuto - tuttavia - va
anch’essa limitata nella misura del 70%, atteso che il Collegio – conformemente
a quanto statuito in precedente omologo (sent. n. 1627 del
In conclusione, pertanto, individuato l’ammontare
complessivo del danno azionato in € 2.640,00, va disposta la condanna di Della
Corte Ferruccio al pagamento di € 1.848,00. All’importo dovuto vanno aggiunti
la rivalutazione monetaria, e gli interessi legali dalla data del deposito
della presente decisione fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la
soccombenza, in proporzione alla responsabilità accertata a suo carico.
La quota residua del danno, pari a € 792,00, imputabile a
Granese Beatrice resta, invece, a carico della collettività.
P. Q. M.
La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la
Campania, definitivamente pronunciando,
CONDANNA
DELLA CORTE Ferruccio al pagamento di € 1.848,00.
La
somma così determinata è dovuta in favore del Comune di Montecorvino Pugliano,
con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal
deposito della sentenza fino al soddisfo. A carico del convenuto sono poste, in
proporzione alla sua responsabilità, le spese di giudizio, quantificate in
€__________, che vengono liquidate in favore dello Stato.
Così
deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del
L'Estensore Il Presidente
Giulia
De Franciscis Fiorenzo
Santoro
Depositata
oggi in Segreteria nei modi di legge.
Napoli,
11 ottobre 2013
Il Direttore della
Segreteria
(dott. Carmine De Michele)