Sent. 1347/2013

REPUBBLICA  ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Campania

composta dai Magistrati:

dott. Fiorenzo SANTORO                                      - Presidente

dott.ssa Rossella CASSANETI                                - Consigliere               

dott.ssa Giulia DE FRANCISCIS                              - Primo Referendario relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto ai n. 64177 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di

DELLA CORTE Ferruccio, nato a Montecorvino Pugliano (SA) il 21/05/1957, rappresentato e difeso dall’avv. Mario D’Urso, con il quale è elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Rosa Leggio, in Napoli, Via Monteoliveto, n. 86;

Visto l’atto di citazione.

Letti gli atti ed i documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 aprile 2013, il magistrato relatore, dott.ssa Giulia De Franciscis; il Pubblico Ministero, nella persona del V.P.G. dott. Pierpaolo Grasso e l’avv. Mario D’Urso, per il convenuto.

FATTO

Con atto di citazione depositato in data 11/0572011, la Procura Regionale ha convenuto in giudizio il sig. Della Corte Ferruccio, per sentirlo condannare – in qualità di Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Montecorvino Pugliano – al pagamento della somma di € 5.400,00, a titolo di danno erariale cagionato all’amministrazione comunale, in relazione alla corresponsione in favore del Segretario comunale p.t. (Beatrice Granese), di un compenso aggiuntivo, nel triennio 2003/2006, per il suo incarico di Presidente del Nucleo di valutazione.

L’azione trae origine dalla segnalazione effettuata alla Procura presso questa Corte dal Segretario comunale succeduto alla Granese, sulla base dei rilievi all’uopo formulati dal Collegio dei revisori dell’ente. Gli approfondimenti istruttori condotti dal Requirente hanno portato ad accertare che il segretario comunale in carica nel periodo in questione ha effettivamente ricevuto una remunerazione autonoma per detto incarico, contestualmente alla percezione della maggiorazione massima della retribuzione di posizione (pari al 50%). La stessa, si riferisce ancora, svolgeva nel medesimo spatium temporis anche le funzioni di Direttore Generale del Comune, per le quali beneficiava di un ulteriore compenso separato.

In proposito parte attrice sottolinea come – per un verso – il regolamento per i controlli interni, adottato dall’amministrazione nel 2002, rechi in merito alla composizione del nucleo di valutazione la chiara indicazione che il Segretario comunale ne è componente di diritto, assumendone altresì la presidenza, con ciò risultando inequivoca la sua designazione “ratione officii”; e, per l’altro, il Contratto collettivo integrativo di comparto del dicembre 2003, indichi tra gli incarichi speciali che consentono il riconoscimento della maggiorazione fino al 50% della retribuzione di posizione del Segretario comunale, proprio la partecipazione all’organo de quo, di talché la remunerazione di detto incarico deve necessariamente rientrare in detta maggiorazione, ovvero – se retribuita autonomamente – non può coesistere con la misura massima della stessa.

A sostegno della descritta linea interpretativa si richiama un precedente omologo di questa Sezione (sent. n. 1775/2010), ponendosi in rilievo come il quadro normativo vigente fosse pienamente intellegibile, soprattutto a seguito delle statuizioni contenute nel citato contratto integrativo.

Nei termini che precedono, la Procura reputa gravemente colposa la condotta del rag. Della Corte, avendo questi disposto l’erogazione delle somme contestate senza un adeguato e doveroso approfondimento delle condizioni legittimanti l’attribuzione in favore della dott.ssa Granese: alla sua responsabilità si imputa pertanto il danno corrispondente all’intero ammontare dei compensi liquidati, pari a € 5.400,00, in quanto giudicati integralmente contra legem.

Con memoria depositata in data 13/03/2013 si è costituito in giudizio il convenuto, respingendo funditus la tesi di parte attrice. 

All’uopo si deducono le seguenti argomentazioni difensive:

1) preliminarmente, la prescrizione parziale della domanda, con riferimento alle somme di cui alle determinazioni n. 142/2004 e 253/2005, atteso che l’invito a dedurre è stato notificato in data 24/02/2011. L’ammontare del danno si reputa pertanto limitato all’importo di € 2.640,00 (det. n. 78, del 12/04/2006);

2) nel merito, la correttezza della condotta del convenuto, alla luce delle previsioni del regolamento comunale degli uffici di controllo interno e delle disposizioni del Contratto collettivo di comparto, secondo l’interpretazione dello stesso resa dall’ARAN. In proposito si pone in rilevo come l’Agenzia abbia riconosciuto l’ammissibilità di un compenso aggiuntivo in favore del Segretario comunale per l’espletamento dell’incarico di presidente del nucleo di valutazione, se le prestazioni “si collocano fuori delle competenze ordinarie” dello stesso: si sostiene, infatti, che questo è proprio il caso della dott.ssa Granese, a cui l’incarico era stato conferito per le sue speciali competenze amministrative. In tal senso si reputa coerente anche la norma contrattuale sulla maggiorazione della retribuzione di posizione, nella misura in cui considera anche l’ipotesi che detta funzione sia remunerata autonomamente;

3) l’assenza, in ogni caso, dell’elemento soggettivo della colpa grave, stante la qualifica di ragioniere del Della Corte e le ripetute sollecitazioni ricevute da parte dall’interessata: circostanze, queste, che senz’altro lo hanno indotto in errore, data anche la posizione di sovraordinazione gerarchica dell’una rispetto all’altro.

Sulla base di tali assunti si conclude, pertanto, chiedendo: in via preliminare il riconoscimento della parziale prescrizione dell’azione; nel merito il rigetto della stessa; in subordine l’apprezzamento dei vantaggi comunque conseguiti dall’attività della Granese e, comunque, il più ampio esercizio del potere riduttivo.

Alla pubblica udienza le parti hanno confermato le conclusioni rispettivamente rassegnate in atti.

DIRITTO

L’azione della Procura si palesa fondata e, come tale, va accolta, affermando la responsabilità del convenuto nei termini che seguono.

Preliminarmente il Collegio è chiamato a esaminare l’eccezione di prescrizione, sollevata dalla difesa del Della Corte con riferimento alle somme corrisposte al segretario comunale per il biennio 2004/2005, e liquidate con i provvedimenti n. 142 del 15/09/2004 (€ 1.080,00) e n. 253 del 30/05/2005 (€ 1.680,00).

L’argomento è fondato. Ai fini del presente giudizio, infatti, l’invito a dedurre è stato notificato al convenuto il 24/02/2011, data rispetto alla quale il dies a quo del termine prescrizionale – ormai stabilmente identificato da questa Corte nella data del pagamento da parte del soggetto pubblico delle somme oggetto di contestazione (cfr. SS.RR. n. 5/2007/QM e n. 14/2011/QM), tanto nell’ipotesi di danno erariale diretto che in quella di danno indiretto – risulta in entrambi i casi anteriore al quinquennio precedente (settembre 2004 e maggio 2005).

Sul punto non può accogliersi la diversa tesi propugnata dal Requirente, in ordine al disposto dell’art. 17, comma 30 ter, della legge n. 141/2009, secondo cui l’ancoraggio ivi previsto dell’azione di responsabilità erariale all’acquisizione di una notizia di danno concreta e specifica, consentirebbe di riferire a tale evento anche il computo del termine di prescrizione dell’azione stessa.

Come osservato in altre pronunce di questa Sezione, la disposizione de qua introduce una condizione di proponibilità dell’azione erariale che si presenta del tutto distinta dall’apprezzamento dello spatium temporis entro cui sono state realizzate le condotte asseritamente foriere di danno, il quale resta – e non può che restare - strettamente legato al momento in cui detto danno si è consumato (cfr. sent. n. 561/2013).

Per quanto detto, la domanda di parte attrice va circoscritta alla somma liquidata alla dott.ssa Granese con la determinazione n. 78, del 12/04/2006, pari a € 2.640,00.

Nel merito, la condotta del convenuto si palesa gravemente colposa, per un duplice ordine profili, oggettivi e soggettivi.

Innanzitutto è importante ribadire – anche in questa vicenda – come il quadro normativo, ermeneutico ed applicativo di riferimento sia sostanzialmente chiaro ed intellegibile nei suoi contenuti. L’art. 41, comma 6, del CCNL del 16/05/2001 stabilisce, infatti, il principio di onnicomprensività della retribuzione di posizione del Segretario comunale, a corredo del quale è prevista – altresì – la possibilità di riconoscere una maggiorazione di detto emolumento, che con il contratto integrativo stipulato il 21/12/2003 è stata fissata fino ad un massimo del 50% , in ragione della riscontrata presenza di condizioni di natura soggettiva ed oggettiva, indicate nel medesimo accordo. Tra dette condizioni rientra anche la partecipazione al Nucleo di valutazione e, già nell’agosto del 2003, l’ARAN – in risposta a specifico quesito – indicava chiaramente che è ammissibile una remunerazione separata (e aggiuntiva) per tale attività soltanto qualora essa si collochi al di fuori delle competenze ordinarie del segretario, altrimenti la stessa può solo concorrere al riconoscimento della maggiorazione di cui sopra.

Nel descritto contesto, il Regolamento, approvato dal Comune di Montecorvino Pugliano nel 2002 per disciplinare l’istituzione e il funzionamento dei servizi di controllo interno e, in particolare, del Nucleo di valutazione, prevede – all’art. 6, comma 3 – che detto organo “..è un collegio composto dal Segretario comunale, che lo presiede e da n° 2 membri esperti esterni di provata qualificazione..”. Come rilevato dal Requirente, il tenore di questa disposizione non lascia spazio a dubbi circa il fatto che la presidenza del Nucleo sia attribuita al segretario comunale di diritto, ovverosia senz’altro ratione officii, non trovando pertanto alcun riscontro gli assunti difensivi secondo i quali, al contrario, la dott.ssa Granese avrebbe ricevuto quell’incarico per specifiche competenze amministrative, non menzionate (né richieste) nella norma.

Altro dato pacifico nella fattispecie all’esame, è la percezione da parte di costei – nel periodo considerato – della misura massima della retribuzione di posizione, nonché di un compenso separato per l’espletamento delle funzioni di Direttore generale dell’ente.

A fronte dei summenzionati elementi fattuali e giuridici, va posto quindi – doverosamente - l’accento sulla qualifica dirigenziale rivestita dal Della Corte, in relazione alla quale s’impongono requisiti di professionalità e conoscenza che la stabile giurisprudenza di questa Corte reputa non legittimino alcuna forma di ignorantia legis, men che mai nel settore di specifica competenza. Nel caso di specie, non può ammettersi che il responsabile dell’ufficio finanziario di un Comune non abbia piena cognizione e padronanza delle norme che regolano la corresponsione dei trattamenti economici dei dipendenti e del segretario comunale, così come non è ammissibile che non faccia uso della propria autonomia decisionale per svolgere un’istruttoria pur minima rispetto alla richiesta di un compenso aggiuntivo, ovvero non ritenga di poter/dover interloquire formalmente sulla questione con il segretario comunale richiedente.

A ben vedere la situazione della dott.ssa Granese era assolutamente chiara: rivestendo ella di diritto il ruolo di Presidente del Nucleo di valutazione e beneficiando – nel periodo contestato – della maggiorazione massima della retribuzione di posizione, a nessun titolo ed in alcuna forma era possibile riconoscerle un ulteriore remunerazione per quell’incarico. In proposito – diversamente da quanto dedotto dalla difesa del convenuto - si palesa corretto e conferente il richiamo, operato dalla Procura, alla sentenza di questa Sezione n. 1775/2010, in cui detta affermazione è suffragata da ampie argomentazioni, pienamente condivise dall’odierno Collegio giudicante.

Nei descritti termini va accolta, altresì, l’identificazione del danno erariale nell’intero ammontare delle somme conferite. Come osservato più volte da questa Corte, infatti, in fattispecie come queste non può trovare ingresso il principio della compensatio lucri cum damno, con cui è possibile dare rilievo ai risultati comunque conseguiti dall’organo contestato nell’interesse della comunità amministrata: il vizio che colpisce la struttura e/o i poteri di un organo pubblico, infatti, fa sì che gli oneri finanziari da questo generati siano completamente e irrimediabilmente contra legem, e perciò costituiscano integralmente danno erariale, restando così preclusa qualsivoglia operazione compensativa. Anche su questo punto, dunque, gli assunti difensivi vanno respinti.

Circoscritto peraltro il nocumento concretamente risarcibile, per effetto dell’eccepita prescrizione, alla minor somma di € 2.640,00, l’affermazione della responsabilità del convenuto - tuttavia - va anch’essa limitata nella misura del 70%, atteso che il Collegio – conformemente a quanto statuito in precedente omologo (sent. n. 1627 del 19/10/2012) - ritiene di dover apprezzare anche l’apporto causale astrattamente imputabile alla stessa dott.ssa Granese non evocata in giudizio (30%), per aver formulato una richiesta di emolumenti palesemente non dovuti, alla luce della normativa regolatrice della sua posizione professionale, che ella in primis era tenuta a conoscere ed osservare.

In conclusione, pertanto, individuato l’ammontare complessivo del danno azionato in € 2.640,00, va disposta la condanna di Della Corte Ferruccio al pagamento di € 1.848,00. All’importo dovuto vanno aggiunti la rivalutazione monetaria, e gli interessi legali dalla data del deposito della presente decisione fino al soddisfo. Le spese del giudizio seguono la soccombenza, in proporzione alla responsabilità accertata a suo carico.

La quota residua del danno, pari a € 792,00, imputabile a Granese Beatrice resta, invece, a carico della collettività.

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Campania, definitivamente pronunciando,

CONDANNA

DELLA CORTE Ferruccio al pagamento di € 1.848,00.

La somma così determinata è dovuta in favore del Comune di Montecorvino Pugliano, con rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dal deposito della sentenza fino al soddisfo. A carico del convenuto sono poste, in proporzione alla sua responsabilità, le spese di giudizio, quantificate in €__________, che vengono liquidate in favore dello Stato.

Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del 18 aprile 2013.

 

     L'Estensore                                                                Il Presidente

Giulia De Franciscis                                                         Fiorenzo Santoro

 

 

 

 

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.

Napoli, 11 ottobre 2013

   Il Direttore della Segreteria

(dott. Carmine De Michele)