Whistleblowing – Parere Consiglio di Stato su linee guida ANAC

Le Linee Guida ANAC sul whistleblowing nel settore pubblico, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della l. 179/2017, non hanno carattere vincolante per le pubbliche amministrazioni, che avranno comunque l’obbligo di motivare eventuali scelte diverse.
Questo quanto chiarito dal Consiglio di Stato – sezione prima in funzione consultiva – con il parere n. 615 del 24 marzo 2020, con il quale ha espresso il proprio parere sulle linee guida ANAC in materia di whistleblowing.
In particolare, ha chiarito la Sezione che nell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, la base legislativa di riferimento, costituita dall’art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001, contiene un elenco delle PP.AA. non coincidente con quello per l’applicazione dalla l. 190/2012.
Ciò si riflette in particolare sull’applicabilità delle linee guida agli ordini professionali, alle autorità amministrative indipendenti, alle società a controllo pubblico.
Con riguardo ai soggetti tutelati, la legge non prevede procedure distinte per gli appartenenti alle magistrature.
Tuttavia, le garanzie sancite dagli artt. 101 ss. Cost. consigliano che ANAC verifichi con i rispettivi organi di autogoverno, ai fini dell’applicabilità ai magistrati, le modalità per assicurare la compatibilità con le garanzie di autonomia costituzionalmente sancita.
Quanto all’ambito oggettivo e all’individuazione delle condotte illecite, l’estensione, prospettata da ANAC, ai casi in cui si configurano fattispecie che potrebbero essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio, senza che esse configurino forme di illecito, non è facilmente riconducibile al dettato legislativo.
La gestione delle segnalazioni nelle amministrazioni e negli enti può essere realizzata anche tramite l’individuazione di alcuni ruoli da assegnare agli utenti del sistema, tra cui la figura, non prevista espressamente dalla legge, del custode delle identità.
Nelle procedure di ANAC relative alla gestione delle segnalazioni di condotte illecite e delle comunicazioni di misure ritorsive, possono essere legittimamente considerate anche le comunicazioni di misure ritorsive che provengano da soggetti diversi rispetto al segnalante o alle organizzazioni sindacali.
Inoltre, solo una volta passata in giudicato, la sentenza sulla colpevolezza o meno del dipendente che abbia effettuato una segnalazione e sia stato sottoposto a procedimento penale potrà influire sulla valutazione di ANAC circa il carattere ritorsivo della misura nei confronti del dipendente medesimo.