“La circostanza per cui i dipendenti interessati dal trasferimento siano unicamente quelli che hanno presentato la segnalazione di illeciti ai sensi dell’art. 54 bis co 1 d.lgs. 165/2001 costituisce un indizio idoneo a dimostrare la ritorsività dell’operato del firmatario del trasferimento, salvo che costui fornisca la prova della presenza di esigenze organizzative idonee a giustificare il trasferimento nonché la prova dell’utilizzo di criteri tecnici e di professionalità nella scelta dei dipendenti da trasferire”.
Questa la massima fissata dall’ANAC nella delibera n. 185 del 19 febbraio 2020, con la quale ha risolto il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un soggetto, reo di aver adottato presunte misure discriminatorie/ritorsive, nei confronti di un whistleblower.
In particolare, nell’archiviare il procedimento, l’Autorità illustra come, nel caso in esame, il soggetto che aveva disposto il trasferimento di personale dipendente in sedi periferiche dell’ente, avesse dimostrato che tale scelta derivasse da esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione della struttura e, dunque, per motivazioni completamente estranee alle segnalazioni dichiaratamente presentate (anche) dal lavoratore che, nel frattempo, si era rivolto ad ANAC.
Secondo l’Autorità, del resto, il trasferimento di personale dipendente nelle sedi periferiche dell’ente era stato un atto di gestione dovuto alle esigenze di buon andamento e miglior funzionamento dei servizi, per cui la circostanza che i dipendenti interessati erano unicamente quelli che avevano presentato una segnalazione di illeciti (benché potesse costituire indizio idoneo a dimostrare la ritorsività dell’operato del
firmatario del trasferimento), di per sé sola non poteva costituire prova dell’illecito.
Questa la massima fissata dall’ANAC nella delibera n. 185 del 19 febbraio 2020, con la quale ha risolto il procedimento sanzionatorio avviato nei confronti di un soggetto, reo di aver adottato presunte misure discriminatorie/ritorsive, nei confronti di un whistleblower.
In particolare, nell’archiviare il procedimento, l’Autorità illustra come, nel caso in esame, il soggetto che aveva disposto il trasferimento di personale dipendente in sedi periferiche dell’ente, avesse dimostrato che tale scelta derivasse da esigenze di riorganizzazione e ristrutturazione della struttura e, dunque, per motivazioni completamente estranee alle segnalazioni dichiaratamente presentate (anche) dal lavoratore che, nel frattempo, si era rivolto ad ANAC.
Secondo l’Autorità, del resto, il trasferimento di personale dipendente nelle sedi periferiche dell’ente era stato un atto di gestione dovuto alle esigenze di buon andamento e miglior funzionamento dei servizi, per cui la circostanza che i dipendenti interessati erano unicamente quelli che avevano presentato una segnalazione di illeciti (benché potesse costituire indizio idoneo a dimostrare la ritorsività dell’operato del
firmatario del trasferimento), di per sé sola non poteva costituire prova dell’illecito.