Il termine per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel quarto trimestre del 2024 scade il 28 febbraio 2025.
Ai sensi dell’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR 642/72 e dell’art. 6 della Tabella B, allegata al medesimo decreto, l’imposta di bollo di 2 euro è dovuta sulle fatture elettroniche che presentano importi superiori a 77,47 euro e si riferiscono a operazioni in cui non viene addebitata l’IVA, come nel caso di operazioni fuori campo IVA, operazioni non imponibili, operazioni esenti, nonché quelle effettuate da contribuenti in regime di vantaggio ed in regime forfettario (salvo specifiche eccezioni). Il versamento è obbligatorio anche nel caso in cui una fattura includa sia operazioni soggette a IVA sia importi non assoggettati, purché superiori alla suddetta soglia.
Il pagamento dell’imposta avviene attraverso la valorizzazione del campo “Bollo virtuale” all’interno del tracciato record della fattura elettronica, che segnala l’assolvimento dell’imposta. Per ciascun trimestre solare, l’Agenzia delle Entrate provvede all’integrazione automatica delle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) che non presentano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è dovuta.
Gli elenchi delle fatture vengono messi a disposizione nel portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del mese successivo a ciascun trimestre, suddivisi in due categorie:
- Elenco A (non modificabile): contiene le fatture correttamente assoggettate all’imposta di bollo.
- Elenco B (modificabile): comprende le fatture che, pur presentando i requisiti per il bollo, non riportano l’indicazione.
Entro il 15 del secondo mese successivo alla chiusura di ciascun trimestre, l’Agenzia delle Entrate comunica al contribuente, o all’intermediario delegato, l’importo complessivo dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate durante il trimestre, calcolato sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, quest’ultimo aggiornato dal contribuente nei termini stabiliti. Per le fatture inviate nel secondo trimestre, il termine di comunicazione è fissato al 20 settembre.
Le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture emesse nei vari trimestri sono le seguenti (con rinvio al primo giorno lavorativo successivo qualora la scadenza coincida con un giorno festivo)
- I trimestre (gennaio-marzo): 31 maggio;
- II trimestre (aprile-giugno): 30 settembre;
- III trimestre (luglio-settembre): 30 novembre;
- IV trimestre (ottobre-dicembre): 28 febbraio dell’anno successivo.
Sono previste altresì semplificazioni:
- se l’importo dovuto per il primo trimestre è inferiore o pari a 5.000 euro, il pagamento può essere effettuato entro il 30 settembre;
- se l’importo complessivo dovuto per il primo e il secondo trimestre non supera i 5.000 euro, il versamento può essere effettuato entro il 30 novembre.
Il pagamento può avvenire tramite addebito su conto corrente bancario o postale. In alternativa è possibile versare tramite modello F24 e F24 EP, utilizzando i codici tributo specifici (2521 per il primo trimestre, 2522 per il secondo, 2523 per il terzo e 2524 per il quarto), e i codici 2525 e 2526 per sanzioni e interessi.
Conosci il nostro servizio fiscale più richiesto del momento?
Elaborazione Dichiarazione IVAServizio di assistenza per la predisposizione, l’elaborazione e l’invio telematico della Dichiarazione annuale IVA dell’Ente Locale.
Scopri tutti i servizi di Publika in materia fiscale