Si chiede se è possibile consentire ai contribuenti di avvalersi del cumulo giuridico delle sanzioni anche in caso di violazioni pluriennali riguardanti l’omesso versamento.
Si premette che sulla questione non si è ancora formato un orientamento giurisprudenziale univoco, ma recentemente la Cassazione si mostra sempre più favorevole al cumulo giuridico per omesso versamento.
Invero, l’istituto del cumulo giuridico è disciplinato all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, il quale prevede in caso di violazioni plurime l’applicazione della sanzione base (cioè quella connessa alla violazione più grave), aumentata dalla metà al triplo.
Inizialmente si era consolidato un orientamento di Cassazione che riteneva applicabile ai tributi locali il cumulo giuridico solo in caso di infedele e omessa dichiarazione, ma non nell’ipotesi di violazioni attinenti all’omesso versamento (cfr. Cass. n. 5744/2021, n. 27068/2017, n. 1540/2017 e n. 8148/2019).
Tuttavia, più recentemente, i giudici di piazza Cavour hanno esteso l’ambito di applicazione del cumulo giuridico alle contestazioni per omesso versamento. Ciò è avvenuto già con la pronuncia n. 11432/2022, confermata con l’ordinanza n. 7710/2024 con la quale la Cassazione (in una questione avente ad oggetto l’IMU) ha chiarito che “in ipotesi di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di prevista dall’articolo 12, comma 5, del Dlgs n. 472/1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo”.
Ancora più di recente, con l’ordinanza n. 10971 dello scorso 23 aprile, i giudici della Cassazione, riprendendo la precedente pronuncia n. 11432/2022 hanno ribadito che in caso di più violazioni per omesso o insufficiente versamento dell’imposta relativa ad uno stesso immobile, conseguenti a identici accertamenti per più annualità successive, si applica il regime della continuazione attenuata di cui all’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 472 del 1997, che consente di irrogare un’unica sanzione, pari alla sanzione base aumentata dalla metà al triplo (fattispecie relativa a Imu e Tasi 2014-2017).
La questione è comunque destinata ad essere superata con l’approvazione del testo dello schema di decreto attuativo delle sanzioni (licenziato dal Governo in via preliminare il 20/2/2024 e ora all’esame delle Commissioni parlamentari), che esclude l’applicazione del cumulo giuridico in caso di violazioni concernenti gli obblighi di pagamento.