Nell’ultimo mese dell’anno si verifica la consueta corsa ad impegnare le spese e a pagare quanto più possibile prima della chiusura della cassa da parte del tesoriere. Per questo il Legislatore ha previsto alcuni strumenti per fronteggiare tali situazioni. Vediamoli brevemente.
Il primo strumento, già previsto dal TUEL ante Riforma, e poi riconfermato in toto da quest’ultima, è rappresentato dal classico prelevamento dal Fondo di riserva, la cui disciplina è contenuta negli artt. 166 e 176. Essi possono essere effettuati fino al 31 dicembre di ogni anno, qualora si verifichino esigenze straordinarie di bilancio ovvero qualora le dotazioni dei singoli capitoli di spesa corrente siano insufficienti rispetto al fabbisogno. La Riforma ha introdotto la possibilità di effettuare tali prelevamenti anche per fronteggiare necessità di cassa che dovessero verificarsi anche nel corso di dicembre.
Il secondo strumento è costituito dai prelevamenti di somme dai fondi spese potenziali, introdotti ex novo dalla Riforma nel nuovo testo dell’art. 176. Per entrambi gli strumenti la competenza è della giunta comunale che provvede con propria deliberazione entro il 31 dicembre di ogni anno. I prelievi dal fondo di riserva devono essere comunicati al consiglio comunale nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, ai sensi dell’art. 166, comma 2; nulla è invece previsto per i prelievi dai fondi passività potenziali, salvo che a farlo sia il proprio regolamento di contabilità. Riteniamo in ogni caso opportuno provvedervi, per ragioni di trasparenza nei confronti del consiglio stesso.
Il terzo strumento è costituito dalle tipologie di variazione di bilancio di cui all’art. 175, comma 3, lettere da a) a g), che possono essere adottate sempre fino al 31 dicembre. Facendo rinvio alla lettura della norma, peraltro notoriamente assai contorta e malscritta, vogliamo tuttavia evidenziare fra queste le variazioni alle dotazioni di cassa, previste dalla lett. e). La loro adozione diviene indispensabile per effettuare pagamenti nell’ultimo mese a fronte di stanziamenti di cassa che dovessero rivelarsi insufficienti. Anche queste variazioni competono alla giunta comunale che provvede con propria deliberazione.
Da ultimo restano le variazioni al Piano esecutivo di gestione – Peg che, ai sensi del successivo comma 9, possono essere adottate, sempre dalla giunta comunale, entro il 15 dicembre. Le variazioni di Peg correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3 del medesimo articolo e più sopra elencate possono invece essere deliberate fino al 31 dicembre. Rientrano invece fra le variazioni di Peg, che possono essere adottate a dicembre ma solo fino al giorno 15, quelle indicate al comma 5-quater, lett. a). Trattasi di quelle di competenza dei singoli responsabili della spesa, se previsto dal regolamento di contabilità, o del responsabile finanziario in mancanza di diversa disciplina regolamentare. Di cosa si tratta? Sono variazioni compensative del Peg fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato.
Oltre a queste, possono essere adottate, fino al 31 dicembre, quelle previste dalla lettera b) del medesimo comma. Quali sono quest’ultime? Trattasi delle variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall’art. 3, comma 5, del d.lgs. 118/2011.
È infine solo il caso di ricordare che le variazioni di bilancio, adottate dalla giunta con i poteri d’urgenza del consiglio ai sensi del comma 4 del medesimo art. 175 devono essere ratificate entro i sessanta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dell’anno corrente se a tale data il suddetto termine non sia ancora scaduto.