Con la sentenza n. 91 del 3 gennaio 2024 il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittima l’introduzione di una sottoclasse tariffaria specifica per attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale (AIA), ribaltando l’esito del giudizio di primo grado.
Nel caso in esame il Comune aveva individuato un’apposita categoria all’interno della classe n. 14 prevista dal DPR n.158/99 per le “attività industriali con capannoni di produzione” una sottoclasse 14a per le “attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale”.
Il Consiglio di Stato ribalta l’esito del giudizio di primo grado, evidenziando preliminarmente che la questione controversa concerne la previsione, all’interno della classe n. 14 per le attività industriali con capannoni di produzione, già contemplata dal legislatore nel citato D.P.R. n. 158 del 1999, di una sottoclasse 14a, appositamente dedicata alle attività industriali soggette ad autorizzazione ambientale.
In particolare, nel caso dell’azienda soggetta ad AIA, il Comune ha ritenuto di considerare imponibili solo le aree espressamente e stabilmente destinate ad un uso effettivo diverso da quello produttivo, ossia ad uffici, casa del custode e mensa. Ciò avrebbe condotto ad applicare, per questi immobili, una tariffa specifica che tenesse conto esclusivamente dell’effettivo potenziale di produzione rifiuti di tali superfici.
Tuttavia, il Consiglio di Stato rileva che l’art.1, comma 649, della legge n. 147/2013 prevede che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tenga conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
Pertanto, la ragione sottesa alla previsione di una sottocategoria ad hoc per le attività produttive soggette ad AIA non solo non appare adeguatamente motivata, ma si pone in contrasto con i richiamati canoni di proporzionalità e adeguatezza, non emergendo quali siano le ragioni che dovrebbero giustificare una diversa (e più gravosa) imposizione tributaria in materia di rifiuti solidi urbani per le attività industriali che si connotano unicamente per il possesso dell’autorizzazione integrata ambientale, trattandosi della medesima tipologia di rifiuti urbani prodotti anche dalle altre attività produttive (seppur sprovviste di autorizzazione integrata ambientale).
In conclusione, il Consiglio di Stato accoglie l’appello proposto dalla società e annulla conseguentemente la deliberazione consiliare del 2017, limitatamente alla previsione della categoria 14a e della relativa tariffa, condannando il Comune alla rifusione delle spese di giudizio.