Domanda

Ci sono delle novità da parte di ANAC sulle verifiche spettanti agli Organismi Indipendenti di Valutazione sulla corretta strutturazione del “sistema” anticorruzione all’interno delle singole amministrazioni?

Risposta

L’articolo 8-bis, della legge 6 novembre 2012, n. 190, così come introdotto dall’art. 41, del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, stabilisce che “l’Organismo Indipendente di Valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l’Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L’Organismo medesimo riferisce all’Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Agli OIV (o Nuclei di Valutazione nei comuni che hanno mantenuto la vecchia denominazione), spetterebbe, pertanto, oltre ai controlli sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione sulla sezione di Amministrazione Trasparente, previsti dall’art.14, comma 4, lettera g), del d.lgs. n. 150/2009 e dalle deliberazioni di ANAC, una puntuale verifica sul “sistema” di prevenzione della corruzione e della trasparenza messo in piedi dalle singole amministrazioni.

Ciò al fine di accertare, in primis, che il PTPCT approvato, sia collegato agli strumenti di programmazione interni ed al Sistema di Valutazione della performance ed, in secondo luogo, che tale collegamento non resti formale o “sulla carta” dovendo l’OIV riferire all’ANAC sulla  coerenza dei piani e sull’efficacia ed attuazione delle misure di anticorruzione.

Il condizionale in questo caso è d’obbligo, considerato che la norma, già in vigore dal maggio 2016, non ha trovato, fino ad ora, concreta applicazione; tanto nelle attestazioni degli OIV dell’anno 2016, quanto in quelle 2017, non appaiono infatti riferimenti in merito.

Ciò è dovuto sicuramente al silenzio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione dal quale ci si aspettava un’attività deliberativa di indirizzo al pari di quanto fatto annualmente in materia di trasparenza.

Ad oggi non ci sono pertanto novità, ma è bene ricordare che la stessa ANAC, a prescindere dall’attività ed eventuali segnalazioni degli OIV e degli RPCT, può svolgere d’ufficio verifiche ed ispezioni sulla corretta attuazione della normativa “anticorruzione”.

È sempre vigente, infatti, il “Regolamento sull’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione”, emanato dall’autorità il 29 marzo 2017 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 arile 2017, che consente all’Autorità di sanzionare le amministrazioni per mancata adozione di PTPCT, di misure di trasparenza o Codici di Comportamento; ben potendoci rientrare, nella prima fattispecie, anche gli adempimenti meramente formali o “vuoti di efficacia” .

Non si dimentichi, invero, che ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera g), del precedente “Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per l’omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento”, equivale ad  omessa adozione dei piani, e quindi parimenti sanzionabile:

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento di amministrazione;

b) l’approvazione di un provvedimento il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione;

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione, di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.