Domanda
Quali vantaggi presenta una procedura di gara svolta attraverso le piattaforme telematiche?
Risposta
Le gare svolte mediante piattaforme telematiche, al di là dell’obbligo normativo stabilito dalle spending review e dell’autonomia negoziale che l’art. 37 del d.lgs. 50/2016 riconosce agli enti che le utilizzano, presentano alcuni vantaggi che a livello pratico si traducono in un’effettiva semplificazione in termini organizzativi e procedurali. Oltre alla facilità nell’invitare gli operatori economici, alla riduzione del rischio derivante dalla cattiva conservazione o dalla tardiva consegna dei plichi da parte dell’ufficio protocollo, alla possibilità di nominare alcuni componenti interni della commissione giudicatrice, in quanto ai sensi dell’art. 77 del codice le gare telematiche sono considerate come gare “non complesse”, il vantaggio maggiore è sicuramente costituito dalla seduta pubblica virtuale.
La giurisprudenza si è pronunciata più volte su questo aspetto delle gare telematiche, definito in modo puntuale nella sentenza del TAR Campania, Napoli, sez. I sent. n. 725 del 02.02.2018, dove «il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso, quanto piuttosto alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, in ragione del fatto che la piattaforma elettronica che ha supportato le varie fasi di gara assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) posto che ogni operazione compiuta risulta essere ritualmente tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni; in altri termini, è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi, ma proprio l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato» (Consiglio di Stato Sezione V 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III 25 novembre 2016 n. 4990; Consiglio di Stato sez. III 3 ottobre 2016 n. 4050).
Tale garanzia di trasparenza, imparzialità e immodificabilità delle offerte nelle procedure telematiche è tale da prevalere anche qualora nella lex specialis l’amministrazione aggiudicatrice si sia autovincolata alla seduta pubblica fisica, senza poi darvi seguito, in ragione dell’irrilevanza dell’omissione (TAR Puglia, Bari, sez. III sent. n. 1112 del 02.11.2017).
Altro aspetto positivo delle procedure di gara telematiche è la deroga allo “stand still”, ovvero il termine dilatorio per la stipula del contratto dei trentacinque giorni dall’invio della comunicazione di aggiudicazione, che non si applica, ai sensi dell’art. 32, co. 10 lett. b) nel caso di acquisti effettuati tramite il mercato elettronico nel sotto soglia.
Rilevante, inoltre, in termini di semplificazione la possibilità di formalizzare il rapporto negoziale, quale titolo giuridico che legittima il pagamento della prestazione, nel caso di approvvigionamenti effettuati tramite il Mepa, direttamente sulla piattaforma, mediante sottoscrizione digitale di un contratto generato in automatico dal sistema stesso, con disapplicazione nel caso di forniture e servizi, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 52/2012, dell’obbligo di richiedere i diritti di segreteria.