Domanda
In una unione tra due comuni è possibile gestire in forma associata le funzioni attinenti al servizio di stato civile, anagrafe ed elettorale?
In particolare, si può attribuire a un dipendente dell’unione dei due comuni l’incarico di ufficiale di stato civile, anagrafe e responsabile dell’ufficio elettorale di entrambi gli enti?
Risposta
Il tema viene trattato dall’art. 32 (Unione di comuni) del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, che al comma 5-bis, prevede:
“Previa apposita convenzione, i sindaci dei comuni facenti parte dell’Unione possono delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell’Unione stessa, o dei singoli comuni associati, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, e dall’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, recante regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127.”
Quindi, nulla quaestio per quanto riguarda le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe.
Il problema si pone, invece, in riferimento alla delega di Ufficiale elettorale (responsabile dell’ufficio elettorale comunale).
Il Ministero dell’Interno, interpellato su questa problematica specifica, ha chiarito che:
“Al riguardo, pur considerando le finalità sottese alla costituzione, ai sensi dell’art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell’Unione dei Comuni, volte al conseguimento, attraverso l’esercizio associato di funzioni e servizi, della maggiore efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, si ritiene che, in considerazione della specialità della normativa elettorale e dell’assenza di una specifica espressa previsione normativa, non sia possibile attribuire o delegare le funzioni del servizio elettorale di un comune, e in specie quelle di responsabile del relativo ufficio, a dipendenti di altro comune o ente locale e, quindi, che non possa invocarsi l’applicabilità ed estensione in via analogica della disposizione di cui al comma 5-bis dell’articolo 32 citato in materia di delegabilità delle funzioni di ufficiale d’anagrafe e di stato civile.
I servizi elettorali, al pari della tenuta dei registri di stato civile e anagrafe, oltre a costituire servizi di competenza statale, ai quali il sindaco di ogni comune sovraintende in qualità di ufficiale del governo, sono stati individuati altresì tra le funzioni fondamentali dei comuni ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), della Costituzione. In materia di funzioni e servizi elettorali esercitati dai comuni nell’interesse dello Stato, deve richiamarsi tuttora il combinato disposto dell’art. 4-bis del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (T.U. per la disciplina dell’elettorato attivo) e dell’art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per effetto del quale “in ciascun comune” vi è un responsabile dell’ufficio elettorale, da individuarsi nel segretario comunale o in un funzionario del comune, avente funzioni di ufficiale elettorale.”