Domanda

Nel caso in cui un lavoratore turnista faccia richiesta di 1 giorno di permesso ex l. 104/1992 in corrispondenza di un turno notturno, a cavallo cioè tra due giornate, quanti giorni di permesso devono essere computati? 1 o 2?

Risposta

Le fonti del diritto che disciplinano il lavoro a turno sono l’art.1 del d.lgs. 66/2003 e l’art. 23 del CCNL del 21.05.2018 all’interno dei quali sono definiti gli elementi e le modalità organizzative che identificano detta articolazione dell’orario di lavoro.

Per lavoro a turno si intende quindi ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale lavoro giornaliero, in cui l’orario può coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali.

La disciplina contrattuale identifica i presupposti che devono ricorrere come segue:

  • effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni orarie giornaliere;
  • distribuzione equilibrata e avvicendata dei turni nell’arco del mese;
  • orario di servizio giornaliero di almeno 10 ore.

Tale modalità organizzativa può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive.

Il messaggio INPS n. 3114 del 7 agosto 2018, prende in esame l’ipotesi in cui 1 giorno di permesso di cui all’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 venga fruito in corrispondenza di un turno notturno, indicando la corretta modalità di computo del permesso.

Al riguardo va ricordato che l’art. 33, comma 3, della legge 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.

L’INPS precisa che, in caso di turno di lavoro notturno, la prestazione lavorativa, pur attraversando due giorni solari, rimane riferita ad un unico turno di lavoro.

Pertanto, nel computo del permesso fruito, va considerato 1 solo giorno anche nel caso in cui la prestazione lavorativa sia a cavallo di due giorni solari. Questo in quanto la prestazione è riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione.