Domanda

Potete riassumere le capacità assunzionali valide per i dirigenti?

Risposta

A nostro parere, per determinare le percentuali del turn-over dei dirigenti, si deve fare riferimento all’art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 [1]  e quindi programmare le assunzioni secondo lo schema seguente [2]:

A decorrere dal calcolo dell’anno 2016, gli enti in cui è presente la dirigenza avrebbero dovuto effettuare due conteggi; uno riferito alla cessazione del personale non dirigenziale e l’altro solo per i dirigenti cessati.

Invece, fino all’anno 2015, il computo avrebbe dovuto essere unico per entrambe le fattispecie.

Anche la sezione del Veneto con deliberazione n. 12/2017/PAR, depositata in data 11.01.2017, confermava tale interpretazione circa il mantenimento di differenti percentuali di turn over sulla base delle disposizioni citate.

A ritornare di recente sull’argomento, è stata la sezione regionale della Corte dei Conti del Lazio che si è espressa con la deliberazione n. 21/2018/PAR del 13 aprile 2018 [3].

La Corte, confermando quanto sopra, precisa infatti che:

  • sulla base del dato letterale della limitazione al solo personale di qualifica non dirigenziale ne deriva che è assoggettata a differente disciplina normativa la materia delle capacità assunzionali delle due tipologie di dipendenti (personale con qualifica dirigenziale e personale del comparto), anche con riguardo alla riconosciuta possibilità di utilizzo dei resti del triennio precedente non utilizzati negli esercizi di relativa competenza (che quindi non possono essere cumulati);
  • in sede applicativa, ciascun ente dovrà procedere a quantificare budget distinti, che pure andranno distintamente utilizzati in sede di eventuali assunzioni, così come distinti per tipologia devono essere considerati i resti del triennio precedente;
  • la programmazione del personale, con la puntuale adozione dei relativi atti di pianificazione, costituisce condizione di procedibilità della concreta adozione degli atti finalizzati al reclutamento di nuovo personale, nei limiti di correlata spesa ratione temporis applicabili.

 

[1] Disponibile al link: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;90

[2] La legge 208/2015, art. 1, comma 228, aveva stabilito percentuali diverse per i soggetti di qualifica non dirigenziale: “Le amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.”

[1] Disponibile al link: https://servizi.corteconti.it/banchedati/controllo/#!/dettaglio/delibera/MTI3My0wNy8wNS8yMDE4LVNSQ0xBWg==