Domanda

Quali voci stipendiali (fisse e accessorie) competono ad una dipendente con funzioni di educatrice asilo nido assente da diversi mesi per malattia?

 

Risposta

In relazione al quesito proposto si evidenzia che:

  1. fatte salve le disposizioni di cui all’art. 71, comma 1, del decreto legge 112/2008, con riferimento al trattamento spettante nei primi 10 giorni di assenza per malattia (“Per  i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  di cui all’articolo 1, comma  2,  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci  giorni  di  assenza  è corrisposto  il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati,  aventi  carattere  fisso e continuativo, nonché di ogni altro   trattamento  accessorio”), la materia è definita dall’art. 36, comma 10, del CCNL 21/05/2018, il quale dispone che, decorso tale termine, venga corrisposta “(l’) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell’ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995”;
  2. l’art. 31, comma 7, del CCNL 14/9/2000 ha confermato quanto previsto dall’art. 37, comma 1, lett. c), del CCNL 06/07/1995, aggiungendovi una ulteriore indennità, per soli 10 mesi all’anno, oggi individuata nel valore di Euro 61,98 mensili; tale importo, recita la norma pattizia, “(…) costituisce trattamento economico accessorio, incide solo sulla seconda quota di pensione, non è valutabile ai fini del trattamento di fine rapporto e non incide su altri istituti di carattere economico”.
    La nuova voce non presenta, innanzitutto, i requisiti di fissità e continuità propri di quella di cui all’art. 37, comma 1, lett. c), del CCNL del 06/07/1995 (che è definita, infatti, nella misura di un importo annuo lordo), e non risponde, perciò, alla prescrizione contrattuale laddove dispone che al dipendente siano corrisposte le “indennità fisse e ricorrenti”.
    Inoltre, anche con riferimento al trattamento accessorio che il CCNL aggiunge alle voci retributive da computare, se da un lato l’indennità in esame non potrebbe, per ragioni cronologiche, rientrare tra quelle considerate nella Tabella 1 allegata al CCNL 06/07/1995, dall’altro né il contratto che l’ha introdotta né i successivi, incluso l’ultimo, ne hanno mai previsto l’integrazione.

Si deve ritenere, perciò, che essa non debba essere corrisposta al dipendente assente per malattia, e in effetti in tal senso si è sempre espressa anche l’Aran (cfr., tra gli altri, gli orientamenti RAL_525, RAL_660 e RAL_661). L’odierna definizione delle voci retributive spettanti al dipendente in malattia non differisce, nella sostanza, da quella del previgente art. 21, comma 7, del CCNL 06/07/1995, cui l’Aran si riferiva, necessariamente, negli orientamenti citati e un poco risalenti; e anche il nuovo contratto collettivo ha espressamente confermato l’inclusione, nel trattamento spettante al dipendente in malattia, oltre alle voci retributive fisse, delle sole voci accessorie riportate nella tabella 1 allegata al CCNL del 06/07/1995.

 

Quanto alla determinazione della “retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti”, di cui al richiamato art. 36 del CCNL 21/05/2018, dando per scontati la retribuzione tabellare inclusiva di rateo di XIII mensilità, la progressione economica orizzontale in godimento, la IVC, gli eventuali assegni ad personam e la eventuale RIA in godimento, si ritiene per il resto di rifarsi agli orientamenti dell’Agenzia in materia: tra questi, ad esempio, il RAL_523 aveva ritenuto che: “(…) le uniche voci del trattamento accessorio che non devono essere corrisposte, tenuto conto della ratio della clausola contrattuale, sembrerebbero essere solo quelle che non sono fisse e che, per la loro intrinseca natura, sono legate esclusivamente alla effettiva prestazione o alla presenza in servizio (ad es. compenso per il lavoro straordinario e le varie indennità di turno, reperibilità, maneggio valori) (…)”.

Infine, interpellata alcuni mesi dopo l’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo sulla natura dell’elemento perequativo, l’Aran (cfr. l’orientamento CFL_1) ha ritenuto che esso non sia stipendio, che non rientri in alcuna nozione di “retribuzione” e che non sia neppure qualificabile come trattamento accessorio. Stante questa lettura, si ritiene esso non sia da computare nel trattamento spettante al dipendente in malattia, né durante i primi 10 giorni, soggetti alla disciplina del d.l. 112/2008 (nei quali va riconosciuto il solo trattamento fondamentale, ed esso non lo è), né nei successivi.