Domanda

Il nostro comune ha trasformato il rapporto di lavoro di un dipendente inquadrato in cat. C1-C5 da tempo parziale in tempo pieno utilizzando capacità assunzionale che aveva a disposizione. L’inquadramento economico del lavoratore deve rimanere nella posizione C5, oppure il nuovo contratto deve ripartire dalla posizione C1?

Risposta

Il dubbio dell’ente, probabilmente, dipende dal fatto che generalmente viene affermato che la trasformazione del rapporto a tempo parziale a tempo pieno equivale ad una nuova assunzione.

Tale indicazione è contenuta all’art. 3, comma 101, della l. 244/2007 che indica: “Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni”.

Come si può vedere, la disposizione si limita a precisare che la trasformazione va svolta nel rispetto delle regole assunzionali, nello specifico a quelle del turn-over le cui percentuali sono di volta in volta individuate dal legislatore.

Si ritiene, pertanto, che la trasformazione pur essendo equiparata a “nuova assunzione” dal punto di vista delle facoltà assunzionali, non comporti un diverso inquadramento del dipendente rispetto alle posizioni economiche raggiunte durante la sua vita lavorativa a tempo parziale.