Domanda
Alla luce dell’art. 43 del nuovo contratto in materia di congedo dei genitori, il termine di preavviso del congedo parentale ad ore è di 2 o di 5 giorni?
Risposta
Per rispondere alla domanda va detto che il termine di preavviso con il quale va presentata la domanda di congedo parentale trova regolamentazione sia nel d.lgs. 151/2001 che nel nuovo contratto; nelle due diverse fonti del diritto le discipline non possono dirsi completamente allineate.
L’art. 43 dell’ipotesi di contratto, riscrive e sostituisce all’art. 17 del CCNL del 14.09.2000 in materia di congedo dei genitori e prevede che ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del d.lgs. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre debbano presentare la relativa domanda almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione.
La disposizione contrattuale prevede poi che, per particolari e comprovate situazioni personali che rendano oggettivamente impossibile il rispetto dei termini sopra descritti, la domanda può essere presentate entro le 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
L’art. 32 del d.lgs. 151/2001 rimanda in primis ai contratti collettivi il compito di definire i termini di preavviso con i quali fruire del congedo parentale, prevedendo poi un diverso termine a seconda che il congedo sia a fruito a giorni: preavviso di 5 giorni, oppure sia fruito ad ore: 2 giorni di preavviso. Questo salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando il rinvio alla contrattazione collettiva, si ritiene che il termine di preavviso da rispettare nel caso di congedo parentale fruito ad ore sia quello dei 5 giorni, derogabile a 48 ora solo nei casi in cui è oggettivamente impossibile il rispetto del termine dei 5 giorni.
Previsione contrattuale meno favorevole di quella legale dove il termine di preavviso, in difetto di disciplina collettiva, è, per il congedo ad ore di 2 giorni.