Domanda
Qual è l’esatta tempistica nella normativa sul licenziamento dei Furbetti del cartellino?

Risposta
Le norme per il licenziamento sprint, in caso di flagranza di un dipendente che attesta falsamente la presenza in servizio, sono previste nel d.lgs. 116/2016, integrato e corretto dal d.lgs. 118/2017.

La relativa tempistica è la seguente:

  1. il dirigente o PO negli enti senza dirigenza, ha 48 ore di tempo per provvedere alla sospensione del dipendente infedele;
  2. il dirigente deve inviare contestualmente la sospensione all’Ufficio Provvedimenti Disciplinari (UPD);
  3. dal giorno di sospensione il lavoratore ha 15 giorni per preparare la difesa (convocazione con preavviso). Gli altri 15 giorni sono dedicati al completamento dell’istruttoria da parte dell’UPD. Il termine non è decadenziale “purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4” (120 giorni dall’emissione della contestazione).
  4. il medesimo dirigente ha venti giorni di tempo, decorrenti dall’avvio del procedimento disciplinare, entro il quale deve essere fatta la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla procura della sezione regionale della Corte dei Conti;
  5. è stato ampliato da 120 a 150 giorni il termine, decorrente dal momento in cui la denuncia perviene alla sezione regionale della Corte dei Conti, entro il quale la medesima Corte, qualora ne ricorrano i presupposti, può esercitare l’azione di responsabilità per danno d’immagine nei confronti del dipendente.

Nella tabella che segue si riportano i termini e gli organismi preposti all’adozione dei vari atti.

 

CHI COSA QUANDO
Responsabile della struttura (o UPD) Irrogazione della sospensione cautelare e contestazione degli addebiti, convocando il dipendente per il contradditorio (commi 3-bis e 3-ter). Immediata e comunque nelle 48 ore (termine non decadenziale).
Responsabile della struttura (o UPD) Comunicazione dei provvedimenti di cui sopra all’Ispettorato per la funzione pubblica (comma 3-sexies). Entro 20 giorni dalla contestazione.
Responsabile della struttura (o UPD) Denuncia dei fatti al pubblico ministero (comma 3-quater) e segnalazione alla procura Corte dei Conti Entro 20 giorni dalla contestazione.
UPD Audizione disciplinare (comma 3-ter). Almeno 15 giorni dopo la ricezione della contestazione di addebito da parte del dipendente. Il dipendente può chiedere il differimento per un massimo di 5 giorni in caso di grave, oggettivo e assoluto impedimento.
UPD Provvedimento finale (comma 3-ter). Entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione di addebito da parte del dipendente. Il termine non è decadenziale “purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente e non sia superato il termine per la conclusione del procedimento di cui all’articolo 55-bis, comma 4” (120 giorni dall’emissione della contestazione).
UPD Comunicazione del provvedimento finale all’Ispettorato per la funzione pubblica (comma 3-sexies). Entro 20 giorni dall’adozione del provvedimento finale.