Domanda

Il nostro ente deve procedere alla liquidazione dei compensi per lavoro straordinario per consultazione elettorale. Quali obblighi di pubblicazione dobbiamo rispettare, ai sensi del d.lgs. 33/2013?

Risposta

Il decreto Trasparenza (d.lgs. 33/2013) non prevede nessun obbligo di pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente per ciò che concerne la liquidazione del trattamento accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, tra cui figura anche il lavoro straordinario. Gli obblighi per la pubblicazione dei dati sui trattamenti economici riguardano altre categorie di soggetti tra i quali compaiono gli amministratori dell’ente (art. 14, comma 1), i collaboratori e consulenti (art. 15, comma 1), i dipendenti per gli incarichi extra-istituzionali conferiti o autorizzati dalla propria amministrazione (art. 18).

Per i dirigenti apicali, i dirigenti non apicali e le posizioni organizzative, titolari di funzioni dirigenziali, l’iniziale obbligo – previsto dal riscritto art. 14 del d.lgs. 33/2013 – risulta attualmente sospeso, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, come da delibere ANAC n. 241 del 8 marzo 2017 e n. 382 del 12 aprile 2017, nonché Comunicato del Presidente del 7 marzo 2018.

Escluse queste figure, il trattamento economico del personale dipendente viene menzionato nell’art. 20, del d.lgs. 33/2013, specificando che vanno pubblicati (comma 1) “i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti” e (comma 2) “i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi”.

Chiarito che, per le norme sulla trasparenza, non si ravvisa alcun obbligo, resta da capire come deve essere redatto l’atto per poter liquidare l’importo dovuto a ciascun dipendente per il lavoro straordinario, svolto in occasione delle consultazioni elettorali.

Ipotizzando che si debba procedere con una determinazione dirigenziale – adottata dal responsabile del servizio elettorale – da pubblicare su Albo pretorio online, è consigliabile che, nel testo dell’atto, venga inserita solamente la cifra complessiva da liquidare, dando atto che l’elenco dei singoli dipendenti, le ore di lavoro straordinario da ciascuno effettuate, le relative tariffe orarie e il totale della somma dovuta da ciascun dipendente, sia riportato in un documento collegato alla determinazione dirigenziale depositato (e non allegato) presso l’ufficio elettorale e l’ufficio personale.

In sede di rendicontazione delle spese sostenute, da trasmettere alla Prefettura territorialmente competente, per la parte che riguarda il personale dipendente comunale, dovrà essere trasmessa la seguente documentazione:

  • determinazione di costituzione dell’ufficio elettorale e autorizzazione allo svolgimento di lavoro straordinario;
  • determinazione di liquidazione dei compensi (con la sola somma complessiva);
  • elenco dettagliato, collegato alla determina di liquidazione, depositato presso la competente struttura comunale con la distinta dei singoli dati (tabella).