Domanda

Il sindaco ha istituito un ufficio di staff composto da una sola unità a 18 ore settimanale cat. C1. La persona incaricata chiede se può essere esonerata dall’obbligo di timbratura  in quanto il suo impegno con il sindaco la occupa ben oltre le 18 ore e, comunque, molto spesso è impossibilitata logisticamente ad eseguire la timbratura.

Questo esonero può essere concesso?

Risposta

In riferimento alla questione posta ci sono due aspetti di cui tenere conto.

Il primo riguarda l’art. 53, comma 11, del CCNL del 21.05.2018 dove si precisa che:

La costituzione del rapporto a tempo parziale avviene con contratto di lavoro stipulato in forma scritta e con l’indicazione della data di inizio del rapporto di lavoro, della durata della prestazione lavorativa nonché della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno e del relativo trattamento economico. Quando l’organizzazione del lavoro è articolata in turni, l’indicazione dell’orario di lavoro può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite

La collocazione temporale dell’orario di lavoro, con riferimento al giorno, rimanda alla definizione di un orario teorico di lavoro da rispettare in determinate fasce orarie.
Non è escluso che anche ai part time sia legittimato l’esercizio di ampia flessibilità, ma questo a condizione che l’ente lo abbia regolamentato e, alla luce delle nuove relazioni sindacali, la disciplina della flessibilità va definita in sede di contrattazione decentrata.

Questo aspetto ha a che fare con lo spazio di flessibilità oraria che va accordato alle figure di staff del sindaco, in ragione di diverse e impreviste esigenze che si possono configurare di presenza in servizio.

Il secondo aspetto, quello più rilevante ai fini della domanda, riguarda l’obbligo di timbratura.

Il cartellino segnatempo è l’unico mezzo per accertare la presenza del lavoratore in ufficio e la presenza nel luogo di lavoro è il parametro cui ancorare la retribuzione.

L’osservanza dell’orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche di qualifica dirigenziale, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dall’amministrazione pubblica e l’orario di lavoro deve essere documentato e accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivi. (Corte dei Conti Sardegna n. 114 sezione giurisdizionale del 20.09.2017).

Le mancate timbrature sono sussumibili, pertanto, alla fattispecie di un mancato rispetto delle disposizioni in materia di orario di lavoro e di servizio e devono essere considerate quale fatto eccezionale.

I regolamenti sull’orario di lavoro, in genere, prevedono una modalità alternativa alla timbratura automatica ove la prestazione lavorativa sia resa in luoghi diversi dalla sede indicata nel contratto di lavoro.

Dal punto di vista giuridico e alla luce della più recente giurisprudenza in materia di attestazione della presenza in servizio, non esiste spazio ampio che possa essere legittimamente concesso alle mancate timbrature, al contrario, è ribadito il principio che timbrare costituisce un obbligo lavoratore.