Domanda
In fase di predisposizione degli atti di gara per appaltare alcuni servizi sociali – per importi al di sotto e superiori ai 40mila euro – come RUP mi sto ponendo il problema della rotazione. Anche nel caso di questi servizi (caratterizzati da prestazioni particolari per utenza in situazioni particolari per la quale la continuità del servizio) la rotazione si impone ? E’ ammissibile la deroga alla rotazione e, nel caso di procedure sopra i 40mila euro, invitare anche il pregresso affidatario? Inoltre, in che modo posso assicurare la continuità di prestazioni del personale già in servizio?
Risposta
La questione dell’applicazione del principio della rotazione, nei procedimenti in ambito sotto soglia comunitario (compreso il caso in cui il procedimento in “deroga” segua ad una procedura ad evidenza pubblica) è, senza dubbio, uno dei problemi maggiormente sentiti dai RUP dei procedimenti d’appalto.
È quasi superfluo ricordare che la giurisprudenza sta interpretando in modo rigoroso il criterio dell’alternanza ed in caso di deroga l’aspetto sostanziale è dato dalla motivazione. Sulla correttezza/congruità della motivazione con cui il RUP è giunto alla deroga si esprime il sindacato del giudice.
La rotazione ha, come emerge dalla domanda, effetti particolarmente negativi (con anche gravi ripercussioni) nel caso di servizi sociali considerata la potenziale topologia d’utenza.
La questione è stata posta anche nelle recentissime linee guida ANAC in tema di affidamento di servizi sociali (da poco – il 5 luglio – si è conclusa la fase di consultazione).
In attesa della formalizzazione è opportuno rilevare che nel documento si evidenzia che in ambito sotto soglia anche per i servizi sociali si deve procedere con l’applicazione della rotazione.
L’autorità anticorruzione, però, non disconosce casi specifici in cui l’alternanza può essere derogata. In un passo dello schema posto in consultazione, infatti, si legge che “Nell’ambito dei servizi sociali possono sussistere particolari ragioni per derogare al principio della rotazione, che dipendono dalla natura del servizio offerto oppure dalla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari del servizio o i prestatori dello stesso. Si pensi all’ipotesi di servizi rivolti a utenti con problemi psichici per i quali qualsiasi cambiamento può rappresentare un motivo di forte destabilizzazione, oppure ai servizi resi nell’ambito di progetti volti all’inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate, il cui percorso di accompagnamento potrebbe richiedere un carattere di continuità, anche ambientale”.
È chiaro, anche in questo caso – si pensi alla ipotesi dell’affidamento diretto nell’ambito dei 40mila euro – che la deroga alla rotazione dovrà trovare adeguata motivazione. Ancora nel documento si legge – secondo una riflessione abbastanza nota ai RUP – che “la stazione appaltante deve motivare la scelta adottata anche in relazione alle specifiche ragioni connesse alla natura del servizio o alle condizioni degli utenti/prestatori che giustificano il ricorso alla deroga, specificando il motivo per cui dette esigenze non possano essere superate attivando la clausola sociale. Ciò anche in considerazione del fatto che l’importo per cui è consentito il ricorso alle procedure sotto soglia, per i servizi in argomento, è particolarmente elevato”. Pertanto, nel caso di procedimenti ad inviti sopra i 40mila euro, l’invito del pregresso affidatario andrà comunque motivato (allo stesso modo dei soggetti già invitati).
Il sistema per assicurare la continuità di prestazioni, ovviamente, è quello dell’inserimento della clausola sociale che, pur facoltativa nel sottosoglia, per servizi di quelli in commento appare quanto meno opportuna.
Anche in questo caso, naturalmente, non si può imporre l’obbligo del riassorbimento infatti, come si legge anche nel documento in commento (ma è nello stesso senso l’orientamento giurisprudenziale consolidato) “l’obbligo di riassorbimento dei lavoratori alle dipendenze dell’appaltatore uscente nello stesso posto di lavoro e nel contesto dello stesso appalto, deve essere armonizzato e reso compatibile con l’organizzazione di impresa prescelta dall’imprenditore subentrante, secondo le indicazioni fornite nelle Linee guida n. 13, adottate dall’ANAC con deliberazione n. 114 del 13/2/2019”.