Domanda
Nel nostro ente, mancando il segretario comunale da aprile 2020, il Sindaco non ha nominato nessuno al suo posto. Ci chiediamo chi deve preparare la relazione dell’anno 2020 e la bozza di Piano Anticorruzione 2021/2023. Ci potete dare un suggerimento?
Risposta
L’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (cd. Legge Severino), prevede che ogni pubblica amministrazione deve nominare un responsabile della prevenzione e della trasparenza. La nomina compete all’organo politico e, nei comuni, l’ANAC con vari pronunciamenti – delibera Civit-ANAC n. 15/2013 e FAQ 3.3.3 – ha individuato il Sindaco come soggetto competente.
La medesima norma di legge prevede che “Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione”.
Quel “di norma” inserito nel testo del comma 7, indica che se il segretario comunale risulta assente o impedito, il Sindaco, motivandone la scelta, deve individuare un altro soggetto, perché la ratio della norma sulla prevenzione della corruzione è che nessun ente della pubblica amministrazione può non avere un RPCT nominato.
Avvicinandosi la duplice scadenza di preparare e pubblicare la relazione sull’attività svolta nell’anno 2020 e la redazione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) per il periodo 2021/2023 – entrambi gli adempimenti sono stati differiti dall’ANAC al 31 marzo 2021 – si consiglia di procedere nel seguente modo:
- Predisporre il decreto del Sindaco che individua il nuovo RPCT, tra le figure apicali del vostro comune (titolari di posizione organizzativa);
- Se tra questi è previsto un vicesegretario, potrebbe essere una soluzione logica e razionale individuare la P.O. che svolge le veci del segretario;
- Notificare il decreto all’interessato;
- Pubblicarlo nel sito web istituzionale nella sezione Amministrazione trasparente> Altri contenuti> Prevenzione della corruzione;
- Caricare i dati del nuovo RPCT nell’apposita piattaforma ANAC.
Svolti, con rapidità, questi semplici adempimenti, andrà prestata la massima collaborazione – anche mediante individuazione di una struttura di supporto ad hoc – al RPCT, così da arrivare al 31 marzo 2021 con la relazione completata (e pubblicata) e il piano sottoposto all’esame e approvazione da parte della Giunta.
Al riguardo si ricorda che:
- la relazione del RPCT va anche trasmessa al Sindaco e all’OIV o Nucleo di Valutazione (articolo 1, comma 14, legge 190/2012);
- il Piano va approvato con deliberazione della Giunta comunale e pubblicato, tempestivamente, sempre nella sezione Amministrazione trasparente> Altri contenuti> Prevenzione della corruzione, assieme con gli altri piani del quinquennio precedente;
- la mancata adozione del PTPCT, così come previsto all’articolo 19, comma 5, lettera b) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 – prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000.