Domanda
A seguito dell’emanazione della circolare della RGS che svincola l’utilizzo dell’avanzo ai fini del Pareggio di Bilancio, mi sorgono diversi dubbi rispetto alle specificità del mio ente:
1) viene citato l’“avanzo per investimenti”, è da intendersi il solo avanzo destinato?
2) Se no, si libera anche l’Avanzo vincolato che avevo applicato a suo tempo al bilancio di previsione o solo quello che applicherò d’ora in avanti?
3) Si libera anche l’avanzo accantonato con cui avevo finanziato i rinnovi contrattuali?
4) Posso finanziare ora con Avanzo che non avevo applicato prima un trasferimento in conto capitale all’Unione per la realizzazione di un’opera pubblica o lo sblocco vale solo per gli investimenti che realizza direttamente l’Ente?
5) Avevo chiesto spazi nazionali verticali e orizzontali, che fine fanno queste risorse?
6) Sono alle prese anche con la predisposizione delle bozze di Bilancio di Previsione 2019/2021, posso già considerare valido lo sblocco anche per il prossimo triennio?
Risposta
Il lettore fa riferimento alla Circolare n. 25 emanata il 03 ottobre scorso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di modifica della Circolare n. 5 del 20/02/2018. In tale circolare, a seguito delle note sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, viene modificato l’orientamento circa la possibilità di utilizzo dell’Avanzo di Amministrazione come entrata utile per la determinazione del Saldo Rilevante per il rispetto dei vincoli sul Pareggio di Bilancio. La formulazione della stessa nello specifico prevede:
…le città metropolitane, le provincie e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2018, n. 118.
Conseguentemente ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, …, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.
La scarna previsione ha lasciato diversi dubbi agli enti coinvolti, come quelli del lettore che ha posto il quesito. Maggiori precisazioni sono arrivate da una mail inviata successivamente dalla stessa RGS agli Enti.
Dalla lettura combinata di Circolare e successiva mail a chiarimento è possibile giungere alle seguenti risposte:
1) Per “Avanzo per investimenti” è da intendersi qualsiasi tipologia di quota di avanzo di amministrazione (ovvero sia quote vincolate, che destinate, che libere) purché impiegate per il finanziamento di spesa di investimento. Ovviamente, al fine di averne un beneficio, deve risultare poi possibile almeno prenotare gli FPV di spesa correlati all’opera finanziata secondo le indicazioni del Principio Contabile Applicato 4/2 (che ad oggi – visto il mancato inserimento di novità sul tema nel nono decreto di modifica dei principi da poco emanato – prevede ancora solo due casistiche: procedura di affidamento formalmente indetta; impegno di una delle spese del quadro dell’opera ad esclusione della progettazione).
2) Si libera tutto l’avanzo applicato al bilancio di previsione sia in fase di sua approvazione, sia applicato o da applicare con successiva variazione di bilancio. Fa eccezione solo l’Avanzo applicato a finanziamento di spese per cui si era ottenuto lo sblocco per i patti verticali e orizzontali di cui diremo poi.
3) L’avanzo accantonato con cui si erano finanziati i rinnovi contrattuali non viene liberato da questo intervento in quanto non finanzia spesa in conto capitale. Allo stesso modo non viene liberata alcun’altra quota di avanzo libero, vincolato o accantonato applicato a finanziamento di voci di spesa corrente (come ad esempio l’avanzo libero applicato a copertura dei un disequilibrio dichiarato ai sensi dell’art. 193 del TUEL).
4) E’ possibile finanziare con Avanzo anche un trasferimento in conto capitale all’Unione di comuni a cui si partecipa per la realizzazione di un’opera pubblica, la mail a chiarimento ha infatti indicato che possono essere finanziati investimenti “sia diretti che indiretti”; possono essere dati anche trasferimenti a privati, purché siano trasferimenti in conto capitale.
5) Le risorse derivanti dai cosiddetti patti di solidarietà nazionali o regionali, siano essi spazi verticali o orizzontali, finanziate da Avanzo fanno eccezione rispetto al trattamento sopra descritto. Per queste la mail inviata a chiarimento prevede che: deve trattarsi di utilizzo di avanzo aggiuntivo rispetto a quello già utilizzato o da utilizzare a seguito di eventuale acquisizione di spazi finanziari per investimenti finanziati da avanzo, attraverso la partecipazione nel 2018 ai patti di solidarietà nazionali e alle intese regionali.
La formulazione non è delle più chiare, tuttavia leggendo anche il proseguo della mail è da intendersi che gli enti – non avendo mai avuto vincolo sull’utilizzo di tali avanzi – dovranno continuare a gestire la voce non includendo tale avanzo fra le entrate finali (non dovranno riportarlo nella costituenda voce AA del prospetto di monitoraggio), ma continueranno ad avere come obiettivo il saldo negativo rivisto sulla base degli spazi ricevuti dai patti di solidarietà (compileranno la sezione 2 del modello di monitoraggio come in passato).
E’ ovvio pertanto che chi ha chiesto spazi orizzontali è (almeno allo stato attuale) fortemente penalizzato dal fatto che l’avanzo sarebbe ora comunque sbloccato, ma – non avendo eliminato il meccanismo – sarà chiamato comunque nel prossimo biennio a restituire gli spazi.
6) La circolare e la mail parlano esclusivamente del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018. Ovvio che se la modifica è determinata dalle citate sentenze non possa avere portata solo per l’anno 2018, ma sia possibile estenderla anche agli anni successivi. In ogni caso si suggerisce di attendere le previsioni apportate dalla legge di bilancio 2019, che – con buona probabilità – interverranno ulteriormente sulla questione (speriamo sbloccando anche l’avanzo applicato a finanziamento delle spesa corrente, cosa che avviene spesso non per necessità ma in quanto previsto dai principi contabili).