Domanda

Alcuni degli enti che rientrano nel perimetro di consolidamento non ci hanno fornito per tempo i dati per procedere con l’elaborazione del Bilancio Consolidato entro la scadenza del 30/09. In quali sanzioni incorre l’ente per il ritardato adempimento? Entro quale termine dovrà poi procedere con il deposito alla BDAP una volta approvato?

Risposta

In caso di mancata approvazione del Bilancio Consolidato entro la scadenza del 30/09 di ogni anno, non si applica la sanzione di attivazione della procedura di cui all’art. 141, comma  2, del TUEL (diffida ad adempiere, nomina del commissario ad acta, comunicazione al prefetto per  lo scioglimento del consiglio), prevista sia per la mancata approvazione del bilancio di previsione che del rendiconto.

Si applicata, invece, il comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. 113/2016, ai sensi del quale in caso di mancato rispetto dei termini  previsti  per l’approvazione del bilancio consolidato (oltre che dei  bilanci  di  previsione e dei rendiconti) gli enti inadempienti non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale,  ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e  di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto.

È fatto altresì divieto di stipulare contratti di  servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi  della  disposizione del precedente periodo.

Il termine per l’invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (cosiddetta BDAP) è di trenta giorni dall’approvazione del bilancio stesso in Consiglio Comunale.

Anche in caso di ritardo di detto invio si applica la sanzione prevista dal comma 1-quinquies dell’art. 9 del d.l. 113/2016.