Domanda

Il mio ente approverà il bilancio 2019-2021 entro fine mese. Il prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica va ancora allegato, come in passato? O non più, a seguito dell’abrogazione del pareggio di bilancio disposta dalla L. 145/2018?

Risposta

Il prospetto dimostrativo del rispetto dei saldi di finanza pubblica non va più allegato al bilancio di previsione. La risposta al quesito, sebbene tardiva, è stata fornita da Arconet con la FAQ n. 33 pubblicata sul proprio sito lo scorso 21 febbraio. Nella sua risposta la Commissione ricorda prioritariamente che, ai sensi dei commi 819 e 821 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), a partire dal 2019 il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica da parte delle regioni a statuto speciale, delle province autonome di Trento e Bolzano, delle città metropolitane e delle province e dei comuni, ai fini della tutela economica della Repubblica, si realizza attraverso il raggiungimento di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo. Tale informazione viene ricavata, in ciascun esercizio, dal prospetto della “Verifica equilibri” allegato al rendiconto della gestione previsto dall’allegato 10 del d.lgs. 118/2011. Per le regioni a statuto ordinario, ai sensi del comma 824 del medesimo articolo 1, le disposizioni sopra richiamate decorrono a partire dall’esercizio 2021. A tal fine le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province ed i comuni, possono non compilare il “Prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica”. La risposta al quesito è pertanto negativa. Ovviamente ciò vale per i soli enti che devono ancora approvare il bilancio di previsione.

A questo punto la domanda che sorge spontanea è: come fa il MEF a verificare a consuntivo se gli enti sono rispettosi del saldo obiettivo? I dati necessari a tale verifica saranno desunti direttamente dalla BDAP a cui, come noto, gli enti devono inviare sia i dati relativi al bilancio previsionale sia quelli relativi al rendiconto di esercizio. La verifica sugli andamenti della finanza pubblica in corso d’anno sarà invece effettuata attraverso il SIOPE. In fase preventiva non ci sarà alcuna verifica circa la coerenza del bilancio all’obiettivo fissato dal Legislatore. D’altra parte esso dovrà necessariamente essere in equilibrio; un qualsiasi prospetto che ne verifichi il rispetto sarebbe del tutto superfluo e ridondante. Come noto, a prevedere tale obbligo è l’art. 162, comma 6 del TUEL. Quest’ultimo individua e definisce l’equilibrio di parte corrente che non può essere negativo in fase previsionale. L’equilibrio di parte capitale viene definito per differenza in quanto complementare ad esso, essendo il bilancio di previsione approvato sempre in equilibrio complessivo. In sede di rendiconto l’allegato 10 darà conto di tali equilibri parziali, a cui si aggiunge l’equilibrio dato dal saldo fra accertamenti del titolo 5 dell’entrata (alle tipologie 200, 300 e 400) ed impegni del titolo 3 di spesa (ai programmi 2, 3, 4). La somma algebrica di tali equilibri parziali determinerà l’equilibrio finale. Quest’ultimo potrebbe invece essere negativo, qualora le previsioni di entrata fatte in sede di approvazione di bilancio, come eventualmente modificate in sede di variazioni in corso di esercizio, non dovessero avere riscontro in sede di rendicontazione. Infine è solo il caso di ricordare che, al momento, non sono previste sanzioni specifiche per quegli enti che non dovessero rispettare a consuntivo 2019 l’equilibrio finale di bilancio. Allo stesso modo, non è previsto alcun sistema premiante a favore degli enti adempienti.