Domanda

Il nostro ente (un comune) sta procedendo con la costituzione di uno specifico ufficio di supporto al RUP. Nel nosto caso i RUP, in certi casi, non coincidono con i responsabili di servizio ma sono inquadrati comunque nella categoria D. E’ possibile da parte del RUP non responsabile del servizio nominare, nell’ambito dell’ufficio di supporto, i responsabili di procedimento ai sensi della legge 241/90 per lo svolgimento di specifici compiti dell’ambito del procedimento di affidamento? (es. nomina responsabile del procedimento per la predisposizione dell’avviso a manifestare interesse o per la predisposizione dell’albo dei prestatori o simili).

Risposta

La stazione appaltante può, nell’ambito della propria autonomia, organizzare come ritiene opportuno lo sviluppo/svolgimento delle procedure di affidamento, articolando anche alcune funzioni/compiti in modo differente prevedendo, come nel caso del quesito posto, anche uno specifico ufficio/servizio di supporto al RUP (anche, magari con funzioni di verifica formale della documentazione amministrativa delle gara e successiva verifica sostanziale).

Ciò che appare precluso alla stazione appaltante è la possibilità di scindere le funzioni del RUP, proprio perché responsabile unico della procedura (in questo senso, a titolo esemplificativo, il Governo ha impugnato la legge regionale della Sardegna in tema di appalti n. 8/2018 – e segnatamente alcuni commi dell’articolo 34 – proprio per la previsione di due RUP guidati da un “responsabile di progetto”).

Pertanto, al netto di quanto evidenziato, l’ipotesi è praticabile ma si ritiene che il RUP non dirigente, ma solo funzionario non responsabile del servizio, non possa nominare gli specifici responsabili di procedimento ai sensi della legge 241/90.

Questa prerogativa, oltre a non essere prevista né nell’articolo 31 né nelle linee guida ANAC n. 3, viene esclusa più o meno implicitamente dalla legge 241/90 ed in particolare dall’articolo 5.

L’articolo citato al primo comma prevede che “il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale”.

Il secondo comma – quale disposizione di chiusura – chiarisce che “fino a quando non sia effettuata l’assegnazione” del procedimento “è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa (…)” .

Si ritiene quindi che la dinamica RUP/collaboratori debba essere “disciplinata” nell’ordine di servizio di assegnazione delle funzioni (il dott._______________ potrà disporre dell’ausilio/collaborazione delle persone …..) – in sostanza con una individuazione dei responsbaili di procedimento a monte, in modo che in presenza di necessità il RUP non debba sempre chiedere l’intermediazione/intervento del dirigente/responsabile del servizio.