Domanda
Nel bilancio 2018/2020 avevamo iscritto un’opera pubblica imputandola interamente all’esercizio 2018 in assenza di un preciso cronoprogramma di realizzazione della stessa. Entro il 31/12/2018 l’ufficio tecnico comunale ha tuttavia solo formalmente indetto la procedura di affidamento.
L’ufficio tecnico vuole ora aggiudicare la procedura, posso imputare contabilmente l’impegno conseguente sul 2018 e poi reimputarlo quando provvederò al riaccertamento ordinario dei residui?
Risposta
Alla sola indizione della procedura di affidamento nell’anno 2018 (così come con l’impegno di una delle spese del quadro dell’opera ad esclusione delle spese di progettazione) non risulta possibile impegnare tutta la spesa in assenza di tutti gli elementi costitutivi dell’impegno previsti dal principio generale di competenza finanziaria n. 16 (allegato 1 al d.lgs. 118/2011), ma solo provvedere alla prenotazione del medesimo impegno (infatti non si conosce sicuramente né il fornitore né l’importo preciso) e conseguentemente – come previsto dal punto 5.4 del Principio Contabile Applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al d.lgs. 118/2011) – a determinare sull’anno 2018 il relativo FPV atto alla reimputazione della spesa sull’esercizio 2019.
Passando alla soluzione del caso concreto posto nel quesito, non risulta ora possibile procedere con l’impegno imputandolo all’esercizio precedente a quello in corso. Prima di provvedere allo stesso, si rende necessario procedere ad una variazione di esigibilità della spesa che permetta di avere la disponibilità sull’anno in corso.
Tale variazione (di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell’art. 175 c. 5-bis lettera e), previo parere dell’organo di revisione) se non vi sono residui attivi da reimputare è disposta direttamente senza la necessità di un atto propedeutico. Diversamente, laddove l’Ente abbia già posto in essere un accertamento di entrata sull’anno 2018 (relativo a contributi a rendicontazione e operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate da reimputare in considerazione dell’esigibilità), prima di porre in essere la variazione di esigibilità è necessario procedere con un atto propedeutico alla stessa: un riaccertamento parziale dei residui. Tale atto va concretizzato attraverso una determina del responsabile dei servizi finanziari sulla quale dovrà esprimere il suo parere anche l’organo di revisione, all’interno della quale verranno accertati i motivi per cui si rende necessario procedere a tale reimputazione dei residui attivi ed alla conseguente reiscrizione sull’esercizio successivo della correlata spesa.
Resta infine da capire però se l’Ente ha già approvato il Bilancio di Previsione 2019/2021 oppure se si trova in esercizio provvisorio. Ciò in quanto ai sensi dell’art. 163 c. 3 del TUEL: “nel corso dell’esercizio provvisorio … gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza.“; ovvero gli enti in esercizio provvisorio non potranno in ogni caso addivenire all’aggiudicazione definitiva (che determina il passaggio da impegno provvisorio a definitivo) se non per interventi di somma urgenza.