Domanda
Come vanno riproporzionate nei part-time verticali le 18 ore annue di permesso retribuito disciplinato all’art. 32 del CCNL del 21.05.2018?
Risposta
L’articolo 32 del contratto sottoscritto il 21 maggio scorso, disciplina i permessi orari per particolari motivi personali o familiari, fruibili complessivamente nel tetto massimo delle 18 ore annue. La norma precisa che questi permessi non possono essere cumulati con altri permessi orari disciplinati da fonte legale e/o contrattuale; tuttavia, possono essere utilizzati anche per coprire l’assenza dell’intera giornata lavorativa. In questo caso, l’incidenza dell’assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a 6, prescindendo quindi dal numero delle ore teoriche che il lavoratore avrebbe dovuto rendere in caso di presenza in servizio.
Dettando le istruzioni di applicazione dell’istituto il contratto precisa che detti permessi orari, in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale devono essere riproporzionati.
Il contatto, nel definire la regola del riproporzionamento, non opera alcuna distinzione tra rapporto di lavoro in regime di part-time orizzontale e verticale. L’ipotesi interpretativa volge a ritenere che il riproporzionamento vada fatto non soltanto sul montante complessivo delle ore a disposizione (se il part time è al 50% le ore di permesso sono 9) ma anche sulla durata convenzionale della giornata di lavoro di un part-time verticale, qualora venissero fruiti per coprire l’assenza di una intera giornata lavorativa.
Meno plausibile appare l’ipotesi interpretativa del riproporzionamento dei corrispondenti tre giorni derivanti dall’equivalenza 6h per 3 gg = 18h.
Questo in ragione del fatto che i permessi nascono come permessi orari e non come permessi giornalieri.