Domanda
Il mio Ente ha già sostenuto alcune spese in vista del referendum costituzionale ora rinviato a causa dell’emergenza Coronavirus. Che ne sarà di queste spese?
Risposta
Le drammatiche vicende di queste settimane legate al virus COVID-19 non hanno risparmiato neppure il referendum costituzionale fissato per il 29 marzo prossimo. Come è ormai noto il Governo lo ha rinviato a data da destinarsi. Nel frattempo, tuttavia, la macchina organizzativa degli uffici elettorali dei comuni si era già avviata e gli enti avevano già sostenuto alcune spese nel rispetto della circolare F.L. n. 2 del 6 febbraio scorso. Quest’ultima, infatti, forniva le istruzioni per le spese di organizzazione tecnica ed attuazione del referendum. Come comportarsi rispetto ad esse? A spiegarcelo è la Circolare ministeriale n. 7 del 6 marzo 2020, pubblicata dal Ministero dell’Interno sul proprio portale (il testo integrale è disponibile qui: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/circolari/circolare-n7-del-6-marzo-2020). Vediamone i contenuti essenziali. Premesso che la Circolare afferma che “(…) tutte le attività di spesa connesse con l’organizzazione della consultazione referendaria sono sospese con effetto immediato”, i comuni sono chiamati ora a contabilizzare, alla data del 5 marzo, tutte le spese già sostenute e rimborsabili dallo Stato, così come previsto dalla circolare F.L. n. 2/2020. Di quali spese si tratta? La Circolare le elenca come segue:
a) spese per lavoro straordinario effettuato nel periodo 03/02/2020 – 05/03/2020 compresi;
b) spese per assunzioni di personale a tempo determinato. In particolare per tali spese, laddove sostenute, la Circolare precisa che: “si dovrà procedere alla risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione, in base alle norme generali in materia di risoluzione dei contratti a prestazioni corrispettive (art. 1463 cod. civ.). Il calcolo della spesa dovrà essere riferito al periodo di cui sopra”;
c) spese relative agli stampati (o software sostitutivi), non forniti direttamente dallo Stato. Si fa riferimento alle sole spese per le quali l’obbligazione sia già perfezionata alla data del 5 marzo. Detti stampati dovranno comunque essere utilizzati, ove possibile, per i successivi adempimenti organizzativi connessi all’emanazione del nuovo decreto di indizione del referendum.
d) spese per eventuale acquisto di cabine elettorali e di materiale di consumo vario per le sezioni elettorali. Anche per queste spese l’obbligazione deve essere già perfezionata alla data del 5 marzo;
e) spese per la propaganda elettorale. Anche per queste spese l’obbligazione deve essere già perfezionata alla data del 5 marzo;
f) spese postali;
g) ulteriori spese purché legittimamente assunte e indispensabili per l’organizzazione tecnica delle consultazioni.
Il Ministero chiede ora ai comuni di redigere e trasmettere alla prefettura competente per territorio un prospetto riepilogativo delle spese sostenute, secondo l’elencazione di cui sopra, entro il prossimo 20 marzo. Sarà cura delle Prefetture inoltrare poi detti prospetti alla Direzione centrale del Ministero entro il successivo 31 marzo. Resta inoltre confermato il termine di quattro mesi decorrente dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di revoca della consultazione referendaria, per la predisposizione ed invio del rendiconto delle spese sostenute, fino al 5 marzo, con le modalità previste dalla stessa circolare F.L. n.2/2020. Ora poiché il decreto di revoca del 05/03/2020 a firma del Presidente Mattarella è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 del 06/03/2020 (qui il testo integrale: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/06/20A01499/SG), il rendiconto dovrà essere inviato entro il 5 luglio 2020. Quindi, riepilogando, i termini perentori che i comuni dovranno rispettare sono due, uno fissato al 20 marzo ed uno fissato al 5 luglio prossimi.