Domanda

Nei giorni scorsi il Ministero dell’Interno ha erogato al mio Comune un acconto sulle spese sostenute in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018. La somma liquidata è ampiamente superiore alle spese effettivamente sostenute e che verranno chieste a rimborso in sede di rendicontazione. L’eccedenza va restituita? Con quali tempi e modalità?

Risposta

In occasione delle elezioni politiche del 4 marzo scorso, il Ministero dell’Interno ha provveduto ad erogare un acconto delle spese sostenute dai singoli comuni per il loro svolgimento. In più di un caso le somme erogate, a differenza di quanto avvenuto nelle passate consultazioni elettorali, sono state superiori alle spese sostenute dai singoli enti. Come precisato nel comunicato del 19 marzo scorso pubblicato sul proprio sito, sezione Finanza locale (reperibile qui: http://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-19-marzo-2018) le somme liquidate a titolo di acconto ammontano al 90 per cento delle spese complessivamente calcolate in base a distinti parametri, come previsto dall’articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136 e s.m.i. Le somme erogate a ciascun comune sono visualizzabili alla voce ‘Pagamenti’ della sezione ‘Banche dati degli enti locali’ del medesimo sito.

Come in passato, il saldo verrà liquidato a seguito dell’avvenuto controllo da parte delle Prefetture e Autorità competenti del rendiconto delle spese sostenute dal singolo comune. Il comunicato pone l’accento sul termine ultimo per il suo invio, fissato in quattro mesi dalla data delle elezioni, ovvero entro il 4 luglio 2018. Il termine è perentorio ed il suo mancato rispetto comporta la perdita del diritto al rimborso delle somme.

Con propria Circolare n. 12 del 16 aprile scorso, inviata alle singole Prefetture, il Ministero si sofferma proprio sull’ipotesi di somme erogate a titolo di acconto e non utilizzate, essendo inferiori le spese effettivamente sostenute dal singolo comune. Nel rinviare alla Circolare F.L. n.2 del 16 gennaio 2018 si precisa che per il recupero di tali somme il Ministero procederà secondo le modalità stabilite dall’articolo 1, commi 128 e 129, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012. Tali norme prevedono che le somme a debito a  qualsiasi titolo dovute  dagli  enti  locali  al  Ministero  dell’Interno  sono recuperate a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. In caso di incapienza sulle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’Interno, l’Agenzia delle Entrate, provvederà a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, al momento del pagamento agli stessi dell’IMU, riscossa tramite modello F24 o  bollettino di conto corrente postale. In pratica il recupero avverrà mediante trattenuta sui primi pagamenti che dovranno essere disposti a favore del comune interessato. Nel caso in cui l’Agenzia delle  Entrate  non riesca a procedere, in tutto o anche solo in parte, al  recupero  richiesto dal Ministero dell’Interno, il comune è tenuto a versare la somma residua direttamente all’entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione dell’adempimento al Ministero dell’Interno.

La stessa procedura trova applicazione anche nell’ipotesi di mancato invio del rendiconto delle spese elettorali sostenute entro il termine perentorio del 4 luglio 2018 richiamato più sopra.

La Circolare precisa infine che le somme erogate a titolo di acconto si riferiscono esclusivamente alle sole risorse finanziarie di competenza dello Stato, anche per quegli enti in cui, nella stessa data, si sono svolte le consultazioni politiche abbinate a quelle regionali (Lombardia e Lazio).