Domanda
Si sono presentati presso il nostro ufficio i nonni di un minore per rifare la sua carta di identità valida per l’espatrio, dicendo di essere gli affidatari del minore stesso.
Qual è la procedura corretta in questo caso per poter rilasciare una carta di identità valida per l’espatrio al minore?
Risposta
Chiaramente stiamo parlando di un provvedimento del Tribunale di affidamento del minore ai nonni, pertanto, è importante conoscere il contenuto del provvedimento stesso.
Comunque, qui di seguito forniamo le indicazioni per la risoluzione di tutte le casistiche previste.
La Circolare del Ministero dell’Interno n. 7/1993 prevede che per il rilascio ai minori della C.I. valida per l’espatrio è necessario l’assenso dei genitori o di chi ne fa le veci, oltre alla dichiarazione di assenza di motivi ostativi all’espatrio ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 649/74.
Il D.P.R. richiama le condizioni ostative al rilascio del passaporto, previste dalla legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti), la quale, all’art. 3, prevede che:
“Non possono ottenere il passaporto: a) coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell’assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell’assenso anche di questa; o, in difetto, dell’autorizzazione del giudice tutelare”.
Quindi, se i genitori hanno conservato la responsabilità genitoriale ed il minore è affidato ai nonni, serve l’assenso dei genitori ed anche dei nonni, essendo affidatari.
Se, al contrario, i genitori hanno perso la responsabilità genitoriale, allora serve l’assenso del tutore e degli affidatari, salvo il caso in cui le due figure siano coincidenti. In assenza è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
In ogni caso, è necessario acquisire obbligatoriamente il provvedimento giudiziale per capire quali siano le disposizioni che contiene.