Domanda
Sto iniziando a ragionare sulla delibera consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio 2020: avete novità circa l’ammontare del saldo del trasferimento statale per le funzioni fondamentali?
Risposta
Quella della salvaguardia degli equilibri di bilancio è senz’altro la madre di tutte le ansie dei responsabili finanziari per l’estate 2020. Mai come quest’anno l’appuntamento di luglio è stato così cruciale e arduo. In tale contesto un ruolo essenziale lo svolgerà indubbiamente il fondo di 3,5 mld stanziato dall’art.106 del d.l. 34/2020, ‘Decreto Rilancio’, la cui conversione in legge dovrà avvenire proprio entro la metà di luglio. Come è ormai ben noto il fondo si pone l’obiettivo di concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate a seguito dell’emergenza sanitaria. Tali somme sono assegnate per 3 miliardi di euro ai comuni e per i restanti 500 milioni a province e città metropolitane. A fine maggio ne è stato erogato un primo acconto pari al 30% del totale, mentre le restanti somme dovranno essere ripartite con decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il MEF, da adottarsi entro il prossimo 10 luglio, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali. Sulla quantificazione del saldo, fermo restando che a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell’andamento delle spese connesse all’emergenza per l’espletamento delle funzioni fondamentali, da effettuarsi entro il 30 giugno 2021, si provvederà all’eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, Ifel ha fatto una sua ipotesi. Secondo quest’ultima, indubbiamente approssimativa e prudenziale, l’importo a saldo si ottiene rapportando l’importo ricevuto dal singolo ente a titolo di acconto (il 30%, dei 900 milioni erogati a maggio) al totale del fondo (pari a complessivi tre miliardi per i comuni) e riducendo prudenzialmente del 10/15% il risultato così ottenuto. Ifel afferma poi che tale importo, meramente indicativo, può essere provvisoriamente considerato ai fini della formulazione delle previsioni o della verifica degli equilibri di bilancio, nelle more della determinazione definitiva del riparto. Riteniamo tuttavia inopportuno modificare adesso, sulla base di questa stima, lo stanziamento di bilancio, visto che non c’è nessuna fretta a farlo. Conviene aspettare il decreto ministeriale di riparto e la conversione in legge del Decreto Rilancio. Molti sono gli emendamenti proposti al testo vigente, fra questi anche quello di Anci che chiede di elevarne la dotazione ad 8,2 miliardi di euro, di cui 6,2 miliardi di euro in favore dei comuni. Vedremo presto che ne sarà. Volendo istituire apposito capitolo di bilancio in entrata, anziché farlo transitare in un generico capitolo del titolo 2, tipologia 101, categoria 1 con Piano finanziario: E.2.01.01.01.001 (Trasferimenti correnti da Ministeri del bilancio), si può procedere con semplice variazione di Peg che lo istituisca con stanziamento a zero. In tal modo si potrà regolarizzare il relativo provvisorio di entrata con sfondamento del nuovo capitolo. In ogni caso, sia che si utilizzi un capitolo già esistente, sia che se ne istituisca uno ad hoc, è da evitare l’utilizzo di tali maggiori entrate per finanziare nuove spese, come taluni amministratori sarebbero tentati di fare. Per due ordini di motivi:
1) il trasferimento statale è finalizzato al finanziamento delle spese per l’espletamento delle funzioni fondamentali dell’ente ed ha natura compensativa delle minori entrate derivanti dalla loro perdita di gettito rispetto ai fabbisogni di spesa.
2) la quantificazione di tale minor gettito è operazione assai ardua che di certo non si concluderà nel mese di luglio, specie per quegli enti che hanno deciso di sospendere e rinviare il pagamento dei propri tributi, nuova Imu su tutte. La prima rata di quest’ultima, che in via ordinaria scadeva lo scorso 16 giugno, consente di norma di fare una stima sul gettito complessivo dell’anno. Ma se questa è stata rinviata, anche solo per specifiche tipologie di contribuenti, tale stima in sede di riequilibrio diviene pressoché impossibile da fare.
Ricordiamo infatti che quella di luglio è sì una tappa fondamentale ed obbligatoria (ce lo dice l’art. 193, comma 2 del Tuel), ma non necessariamente l’unica, specie per quest’anno così travagliato.