Domanda

Sono stato nominato da poco Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dalla mia amministrazione, ma non possiedo una formazione specifica in materia e non ho del personale assegnato allo staff, per cui vorrei sapere quali sono le mie responsabilità ed i rischi connessi a tale incarico.

 

Risposta

La responsabilità della scelta del dipendente a cui attribuire l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) è dell’organo di indirizzo[1] che è tenuto ad adottare le modifiche organizzative necessarie ad assicurare allo stesso, funzioni e poteri idonei e, dunque, anche personale e mezzi tecnici adeguati.

In ogni caso, prima di affrontare il tema della responsabilità e dei rischi, è necessario comprendere il ruolo del RPCT. Il cardine dei poteri del RPCT, specifica l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nella delibera n. 840 del 2 ottobre 2018, è centrato sul prevenire la corruzione. A tale figura non spetta l’accertamento di responsabilità, ma l’acquisizione di informazioni sulle modalità di attuazione delle misure e la segnalazione agli organi competenti (Organismo Interno di Valutazione, vertice politico, ufficio di disciplina) dei dipendenti che non le attuano.

In aggiunta alla citata delibera, si consiglia di consultare la parte IV del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, approvato con deliberazione ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 e l’Allegato 3 dello stesso PNA.

Sinteticamente il RPCT deve:

  • proporre all’organo di indirizzo il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), che contiene l’analisi dei processi a rischio e le misure di prevenzione, vigilare sull’osservanza dello stesso e proporre i correttivi necessari in caso di significative violazioni, modifiche organizzative o funzionali;
  • relazionare sull’attività svolta, ai sensi dell’art. 1, comma 14, secondo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La norma prevede il termine del 15 dicembre, ma l’ANAC, da alcuni anni, differisce il termine al 31 gennaio dell’anno successivo. Per quest’anno consultare il comunicato del Presidente dell’Autorità del 13 novembre 2019;
  • verificare che si attui la rotazione o, in mancanza, che ci siano adeguate misure alternative;
  • individuare i dipendenti coinvolti in procedimenti a rischio corruzione ai fini dell’inserimento in appositi programmi di formazione.

Il RPCT è, dunque, chiamato a delineare la strategia di prevenzione della corruzione adeguata all’amministrazione di riferimento e verificare il rispetto delle misure di prevenzione da parte dei dipendenti.

Pertanto – seppure è importante che il RPCT acquisisca una formazione di carattere tecnico-giuridico – è bene privilegiare, nella scelta del soggetto, altre valutazioni. Si deve trattare di un soggetto dalla condotta integerrima, un dirigente che conosca bene l’amministrazione, l’organizzazione, i processi di lavoro, che abbia una capacità di analisi e sia in grado di sensibilizzare il personale.

La negligenza del RPCT può comportare delle significative responsabilità nel caso di commissione, all’interno dell’amministrazione, di un reato di corruzione, accertato con sentenza passata in giudicato, nonché nel caso di ripetute violazioni di misure di prevenzione previste dal piano.

I commi 12 e 14, dell’art. 1 della legge 190/2012, delineano una sorta di responsabilità oggettiva in capo al RPCT, una responsabilità dirigenziale ex art. 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, una responsabilità disciplinare (con sanzione non inferiore alla sospensione del servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi) e una responsabilità per danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione.

Per andare esente da responsabilità il RPCT deve provare di aver predisposto il PTPCT e vigilato sul funzionamento e l’osservanza dello stesso, nonché di aver messo in atto tutte le misure, di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 1, della legge 190/2012 e di aver comunicato agli uffici le misure e le modalità di attuazione. Le prove da fornire per andare esente da responsabilità sono precisate in dettaglio nel paragrafo 9, della parte IV, del PNA 2019.

Da ciò consegue che è importante tracciare tutta l’attività di informazione, formazione e sensibilizzazione del personale. L’ANAC raccomanda anche di prevedere adeguati meccanismi di monitoraggio e controllo. Pur considerando la difficoltà di effettuare i controlli connessi al rispetto delle misure concernenti l’imparzialità dei funzionari pubblici, è importante individuare degli indicatori utili a verificare se le misure di prevenzione sono state attuate. Nell’Allegato 1, al PNA 2019, l’ANAC ribadisce che l’individuazione e la programmazione delle misure rappresentano la parte fondamentale, il “cuore” del PTPCT e che un elenco generico di misure di prevenzione, non assolve al compito di definire la strategia di prevenzione della corruzione.

La mancata adozione del PTPCT (come anche del Codice di comportamento) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro, ai sensi dell’art. 19, comma 5, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90. Si tratta di una responsabilità in capo all’Amministrazione ed è evidente che il RPCT non risponde in prima persona qualora abbia proposto il PTPCT all’organo di indirizzo, ma quest’ultimo non l’abbia adottato (si veda ad esempio la decisione dell’ANAC relativa al procedimento sanzionatorio n. 649 del 18 luglio 2019).

Responsabilità dirette a carico del RPCT conseguono invece alla mancata predisposizione di misure a tutela del whistleblowing. L’art. 54-bis, comma 6, d.lgs. 165/2001, prevede che “Qualora venga accertata l’assenza di procedure per l’inoltro e la gestione delle segnalazioni ovvero l’adozione di procedure non conformi a quelle di cui al comma 5, l’ANAC applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Qualora venga accertato il mancato svolgimento da parte del responsabile di attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, si applica al responsabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. L’ANAC determina l’entità della sanzione tenuto conto delle dimensioni dell’amministrazione o dell’ente cui si riferisce la segnalazione.”

In tema di trasparenza spetta al RPCT delineare chiaramente i soggetti responsabili della pubblicazione sulle diverse sottosezioni di Amministrazione Trasparente, al fine di andare esente dalle responsabilità di cui agli artt. 46 e 47, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L’individuazione di specifiche responsabilità risponde all’obiettivo di costruire un modello a rete, che coinvolge tutti i soggetti dell’amministrazione.

In questo ci aiuta anche il Testo Unico sul Pubblico Impiego: l’art. 16, comma 1, lettera  l-bis), l-ter) e l-quater) del d.lgs. 165/2001, individua, infatti, specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione in capo a ciascun dirigente.

[1] Articolo 1, comma 7, delle 190/2012;