Domanda

Un cittadino italiano, nostro residente, vuole trasferire la residenza all’interno del Comune, effettuando un cambio di indirizzo, in una roulotte parcheggiata su un terreno recintato di cui è comproprietario.

Ci chiediamo se questa richiesta è ricevibile, anche a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 2017. Inoltre volevamo sapere come si pone la questione nei confronti delle norme antiabusivismo, della richiesta di assegnazione della numerazione civica e di una eventuale ordinanza di sgombero adottata dal Comune.

 

Risposta

Cerchiamo di fare chiarezza, inquadrando l’argomento in modo dettagliato.

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 03435 del 12 luglio 2017 prevede che la roulotte utilizzata stabilmente come abitazione per la famiglia dovrebbe prima essere autorizzata dal rilascio del permesso di costruire. Nel caso in cui fosse utilizzata per soddisfare esigenze abitative e impiantata in assenza di titolo edilizio, la sentenza ritiene legittima l’ordinanza comunale di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi dove era posizionata.

Detto questo, è però necessario chiarire che l’Anagrafe si occupa di registrare la situazione di fatto e tradizionalmente tale funzione non viene snaturata dalla difesa di altri interessi (urbanistici, igienico -sanitari, di ordine pubblico, ecc.).

Esistono strumenti giuridici appositi, differenti da quelli anagrafici, per la tutela di tali interessi.

Quindi, venendo al caso specifico, se gli accertamenti relativi alla dimora abituale daranno esito positivo il cittadino dovrà essere iscritto in ANPR, indipendentemente dalle eventuali violazioni edilizie. Ovviamente la presenza deve avere carattere di stabilità e non essere itinerante. Quindi, per esemplificare, la roulotte non deve essere semovente, non deve potersi spostare in altro luogo (dovrebbe essere priva di ruote), in quanto l’iscrizione è legata alla abitualità e stabilità della dimora.

Il Sindaco, l’Ufficio Tecnico comunale ed il comando di Polizia Locale riceveranno la segnalazione ad hoc da parte dell’Ufficio Anagrafe (art. 1 della legge anagrafica: “L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie”).

Se questo porterà ad una ordinanza di sgombero (che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato citata, parrebbe pienamente legittima), una volta che quest’ultima verrà effettivamente eseguita, sorgerà il problema della eventuale cancellazione del cittadino in questione. Solo se questa ordinanza dovesse essere effettivamente eseguita prima della conclusione del procedimento anagrafico, sarebbe possibile non effettuare l’iscrizione stessa, per carenza del requisito della dimora abituale.

Tale impostazione pare la più corretta, in quanto coerente con i principi anagrafici e non risultando interpretazioni ministeriali in senso opposto, che possano avvalorare la possibilità di ritenere irricevibile la dichiarazione anagrafica per l’iscrizione in un fabbricato che violi le norme edilizie.

Relativamente alle norme antiabusivismo (che nulla hanno a che vedere con la violazione di norme edilizie), si ritiene che nel caso specifico non vi siano problemi di sorta, in quanto l’interessato è comproprietario del terreno sul quale si erge il fabbricato.

Per potersi configurare una occupazione abusiva, secondo quanto previsto dall’art. 5 del d.l. 47/2014, occorre infatti la presenza contemporanea di due requisiti:

  • l’occupazione arbitraria di terreni o immobili altrui;
  • la querela di parte della persona offesa.

Anche relativamente alla numerazione civica, pare non ci siano dubbi nel senso di doversi procedere, essendo comunque indispensabile, come detto a proposito dell’accertamento della dimora abituale, il carattere di stabilità e fissità della roulotte in questione.