Domanda
Rendicontazione dei risparmi derivanti da piani di razionalizzazione. È corretto far precedere la certificazione stessa da una breve relazione del responsabile del piano ove si attesti il raggiungimento dell’obiettivo attraverso lo svolgimento dell’attività ivi prevista?
Risposta
La disposizione normativa che disciplina i cosiddetti Piani di Razionalizzazione (ex art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 98/2011 e relativa legge di conversione n. 111/2011), prevede testualmente che:
a) Le risorse di cui al primo periodo sono utilizzabili solo se a consuntivo è accertato, con riferimento a ciascun esercizio, dalle amministrazioni interessate, il raggiungimento degli obiettivi fissati per ciascuna delle singole voci di spesa previste nei piani di cui al comma 4 e i conseguenti risparmi;
b) I risparmi sono certificati, ai sensi della normativa vigente, dai competenti organi di controllo.
Alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, per gli enti locali, hanno individuato nel Collegio dei Revisori l’organo competente a “certificare” i risparmi, escludendo, pertanto, sia il Nucleo di Valutazione (o OIV), che la struttura deputata all’effettuazione dei Controlli interni.
Dall’esperienza fattuale, maturata in questi anni, è emerso che alcuni Collegi dei revisori, per poter compiutamente esprimere la loro (necessaria) certificazione, hanno richiesto alle figure apicali (dirigenti/P.O.) una relazione conclusiva, in cui venivano esplicitate le misure attuate e i risparmi conseguiti. Altri Collegi, invece, hanno provveduto alla certificazione, senza richiedere alcuna relazione, sulla base dei dati del consuntivo.
Il quesito pone la questione se “sia corretto” richiedere tale relazione.
Non spetta a noi decidere cosa sia corretto o meno. La nostra personale valutazione ci induce a ritenere che la richiesta possa essere opportuna, anche se non risulta prevista dalle norme di legge, facendo presente che – d’altro canto – non dovrebbe essere difficile per i dirigenti, relazionare su ciò che è stato fatto e, soprattutto, sull’entità dei risparmi conseguiti che – si ricorda – devono aver RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI FISSATI, nel Piano approvato dalla Giunta.