Domanda
Sono l’assessore al bilancio di un’amministrazione comunale insediatasi nello scorso mese di giugno. Il mio ragioniere mi ha parlato dell’obbligo di predisporre una relazione di inizio mandato. In che cosa consiste? C’è un termine entro cui debba essere approvata?
Risposta
La relazione di cui si parla nel quesito è prevista e disciplinata dall’art. 4-bis del DLgs. n.149 del 06/09/2011 approvato dall’allora ‘governo Monti’. La norma stabilisce che le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di inizio mandato, volta a verificare la propria situazione finanziaria e patrimoniale e la misura dell’indebitamento. Essa è finalizzata a garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica ed il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa. La relazione è predisposta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale ed è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco entro il novantesimo giorno dall’inizio del mandato. Qualora ne sussistano i presupposti, e sulla base delle risultanze della relazione medesima, il presidente della provincia o il sindaco neo eletti, possono ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario previste dalla normativa vigente.
A differenza di quanto fatto per l’analoga relazione di fine mandato, il Legislatore non ha previsto uno schema obbligatorio per gli enti chiamati ad adottarla, ma ne ha definito soltanto gli elementi essenziali. Ogni ente è pertanto libero di decidere quali dati e informazioni riportare e quali schemi, tabelle e prospetti inserire. E’ sicuramente opportuno produrre uno strumento snello ed essenziale, ma al tempo stesso concreto, che faccia una sorta di fotografia della situazione dell’ente ad inizio mandato, con riguardo ai seguenti aspetti della sua gestione: la struttura organizzativa; la situazione finanziaria e le politiche fiscali e tariffarie; gli equilibri di bilancio; l’ammontare e l’anzianità dei residui attivi e passivi di bilancio; i saldi di finanza pubblica; l’indebitamento, con analisi prospettica; la situazione patrimoniale; le società ed enti partecipati e il loro stato di salute. I dati e le tabelle da inserire nella relazione possono essere mutuati dai certificati al bilancio preventivo ed al rendiconto già redatti ai sensi dell’art. 161 del Tuel e dai questionari periodicamente inviati dall’organo di revisione economico finanziario alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell’articolo 1, comma 166 e seguenti della legge n. 266/2005. Tali dati troveranno pertanto riscontro anche in questi documenti, oltre che nella contabilità dell’ente. Il Legislatore non ha previsto neppure alcun obbligo di invio della relazione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. In caso di mancata o tardiva predisposizione non sono previste sanzioni. La magistratura contabile, tuttavia, vigilerà sul corretto adempimento dell’obbligo, anche attraverso i consueti questionari che i revisori degli enti locali sono tenuti a compilare e ad inviare. Il DLgs. 149/2011, così come anche il più recente DLgs. 33/2013, che disciplina la trasparenza e la diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, non prevedono nulla circa la sua diffusione verso l’esterno. Tuttavia è sicuramente opportuno provvedervi mediante la sua pubblicazione nella sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web dell’ente, nella sotto-sezione denominata ‘Provvedimenti degli organi di indirizzo politico’ o nella sotto-sezione residuale denominata ‘Altri contenuti’.
Quanto ai termini, il Legislatore – come detto – ha invece stabilito un termine preciso per la sua adozione: esso è fissato in novanta giorni dalla data di inizio del mandato amministrativo. Pertanto per le amministrazioni elette al primo turno nelle elezioni del 10 giugno scorso il termine è fissato all’8 settembre prossimo; per quelle elette al secondo turno il termine è invece fissato al 22 settembre. Resta pertanto poco tempo per adempiere a questo importante obbligo di legge.