Domanda
L’amministrazione comunale del mio ente è in scadenza nei prossimi mesi, essendo stata eletta nel 2014. Quali sono i termini per la predisposizione, l’invio alla Corte dei conti e la pubblicazione della relazione di fine mandato?
Risposta
Come noto l’obbligo di predisporre la relazione di fine mandato è stato introdotto dall’art. 4 del d.lgs. 149/2011. Il comma 2 stabilisce che essa venga redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sia poi sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre quindici giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa dovrà risultare certificata dall’organo di revisione dell’ente locale e, nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. E’ poi previsto che la relazione e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale dell’ente entro i sette giorni successivi alla data di certificazione da parte dall’organo di revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il dubbio che si pone per molti operatori degli enti locali attiene alla modalità di conteggio dei sessanta giorni dalla data di scadenza del mandato. Sul punto è intervenuta la Corte dei conti con deliberazione della Sezione Autonomie n. 15/2016. (il cui testo integrale è reperibile qui: http://www.corteconti.it/export/sites/portalecdc/_documenti/controllo/sez_autonomie/2016/delibera_15_2016.pdf). In particolare la Corte, nell’interpretare la norma di legge, afferma che debba ‘ritenersi che il mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia abbia inizio con la proclamazione tanto è vero che tali organi, appena proclamati eletti, hanno il potere di compiere atti ed assumere provvedimenti immediatamente, senza attendere alcuna legittimazione successiva da parte del Consiglio’. Pertanto, alla luce di ciò i sessanta giorni vengono conteggiati proprio con riferimento alla suddetta data di proclamazione degli eletti da parte dell’adunanza dei presidenti di seggio. Per gli enti che sono andati ad elezione il 25/05/2014 e per i quali la proclamazione è avvenuta il giorno successivo (26/05), la relazione dovrà essere predisposta entro il 27 marzo prossimo. Analogamente per gli enti che sono andati al ballottaggio il 08/06/2014, per i quali la proclamazione è avvenuta il 09/06/2014, il termine per la predisposizione della relazione è fissato per il 10 aprile prossimo.
Il successivo comma 4 del medesimo articolo 4 del d.lgs. 149/2011 definisce il contenuto della relazione. Il modello da utilizzare è stato poi approvato con d.m. Interno del 26/04/2013. In merito agli obblighi di pubblicazione sul sito dell’ente si evidenzia come la legge si limiti a fissarne la data: la pubblicazione dovrà infatti avvenire entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Non viene specificato dove la relazione debba essere pubblicata. Non dice nulla al riguardo neppure il d.lgs. 33/2013 in materia di trasparenza degli enti locali. Nel silenzio della norma si ritiene opportuno che la relazione sia pubblicata all’interno della sezione ‘Amministrazione trasparente’ del sito web istituzionale, nella sottosezione ‘Organizzazione’ > ‘Organi di indirizzo politico-amministrativo’. È inoltre opportuno per una maggiore trasparenza e visibilità, prevederne la pubblicazione anche all’interno della home page del sito.
Infine attenzione alle sanzioni: il comma 6 prevede infatti che in caso di mancato adempimento dell’obbligo di redazione e di pubblicazione nel sito dell’ente, della relazione di fine mandato, al sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l’importo dell’indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è inoltre tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella home page del sito medesimo.