Domanda

Quali sono le regole essenziali per assumere attraverso l’istituto dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, in un’unione di comuni?

Risposta

Con riferimento alla richiesta in merito all’assunzione da parte di un’unione di un dipendente ex art. 110, comma 1, del d.lgs. 267/2000, riportiamo di seguito alcune considerazioni:

1.   trattandosi di incarico in dotazione organica il posto deve essere previsto nella stessa;

2.   per poterlo prevedere l’ente deve dimostrare di rispettare tutti i limiti vigenti in materia di risorse umane e nello specifico:

  • gli incarichi ex art. 110 rientrano sicuramente nella norma di contenimento della spesa di personale (comma 557 o comma 562 della l. 296/2009) e, quindi, l’ente deve avere il margine per tale assunzione. Ricordiamo, che la spesa di personale dell’unione deve comunque trovare spazio nei limiti delle spese di personale dei comuni che partecipano all’unione medesima. Quindi, per poter proceder all’assunzione è necessario verificare se la maggior spesa dell’art. 110 permette a tutti gli enti e all’unione di rispettare le norme sopra richiamate;
  • gli incarichi ex art. 110, comma 1, non rientrano nel limite del lavoro flessibile in quanto esplicitamente esclusi dallo stesso art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010;
  • gli incarichi ex art. 110, comma 1, essendo temporanei non assorbono capacità assunzionale per assunzioni a tempo indeterminato;
  • se all’incaricato viene corrisposta la retribuzione di posizione o l’assegno ad personam di cui al comma 3, questi rientrano, a nostro parere e nonostante il parere contrario di alcune sezioni regionali della Corte dei Conti, nel limite del trattamento accessorio di cui all’art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 (se non in quello dell’unione in quello dei comuni aderenti).