Domanda

Le nuove linee guida ANAC n. 4 adeguate al decreto legislativo 56/2017, come anche la versione precedente del 2016, fanno riferimento alla esigenza che la stazione appaltante si doti di un proprio regolamento interno per disciplinare anche l’applicazione del principio di rotazione. E’ possibile fornire un chiarimento pratico anche sulla competenza sull’adozione del regolamento (se di giunta comunale o di consiglio) e se lo stesso possa essere sostituito da indirizzi di carattere generale ai responsabili di servizio?

Risposta

Secondo l’ANAC, la stazione appaltante potrebbe dotarsi – sarebbe opportuno – di uno specifico regolamento interno (o utilizzare all’uopo il regolamento di contabilità) per disciplinare alcuni aspetti del procedimento semplificato nel sottosoglia comunitario. In questo senso anche le recenti linee guida n. 4 che, non si ritenga superfluo rilevarlo, sono indicazioni comunque non vincolanti per la stazione appaltante. In generale, soprattutto nel caso di indicazioni specifiche, ogni scostamento deve risultare adeguatamente motivato da parte del RUP.

In relazione al regolamento, effettivamente, come anche già per le abrogate acquisizioni in economia (oggi sostituite dal nuovo modello normativo declinato nell’articolo 36 del codice dei contratti), la stazione appaltante potrebbe adottare uno specifico regolamento interno la cui funzione, più che altro considerato che le linee guida appaiono invero esaustive, di indirizzare i vari responsabili di servizio ed i RUP verso comportamenti omogenei.

In particolare andrebbero disciplinati con il regolamento l’atteggiarsi pratico del principio di rotazione (che potrebbe essere escluso in caso di successione di appalti anche per lo stesso oggetto o oggetto riconducibile alla stessa categoria merceologica ma per diversa fascia di importo) e quindi per la definizione delle fasce di importo. E’ infatti impensabile che questo aspetto venga rimesso a ciascun responsabile di procedimento.

Nello stesso regolamento, la stazione appaltante può disciplinar l’aspetto delle verifiche sulle dichiarazioni sui requisiti indicando “una quota significativa minima di controlli a campione da effettuarsi in ciascun anno solare […] nonché le modalità di assoggettamento al controllo e di effettuazione dello stesso”.

Nello stesso documento una disciplina ad hoc potrebbe essere dedicata ai micro acquisti, soprattutto rispetto all’atteggiarsi dell’affidamento diretto, che può essere sinteticamente motivato nell’ambito di acquisti entro i mille euro proprio con richiamo al regolamento.

Sempre nel regolamento interno, e, si ripete, per evitare l’adozione di una moltitudine di atti, le stazioni appaltanti possono disciplinare anche le dinamiche da adottare nell’avvio e svolgimento delle indagini di mercato “eventualmente distinte per fasce di importo, anche in considerazione della necessità di applicare il principio di rotazione”,  le modalità di costituzione e le procedure di revisione dell’elenco degli operatori economici, distinti per categoria e fascia di importo ed i criteri di scelta dei soggetti da invitare “a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo dall’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato”.

Il regolamento dovrà disciplinare anche le dinamiche di redazione  dell’albo dei fornitori/prestatori.

Per quanto concerne la questione delle competenze. In primo luogo, coinvolgendo il regolamento tanto i lavori quanto i servizi e forniture, appare ovvio che ogni stazione appaltante assegni l’obiettivo della predisposizione del regolamento ai vari responsabili di servizio – ciascuno coinvolto pro quota –  che avranno l’indirizzo/obiettivo di  predisporre la proposta di regolamento.

L’organo competente – per l’approvazione del regolamento -, nel caso di un comune, non potrà che essere il consiglio comunale avendo l’atto chiara valenza esterna.

A sommesso parere, il regolamento potrà essere sostituito con un indirizzo di carattere generale, magari predisposto dal funzionario anticorruzione o attraverso una disposizione concertata in conferenza di  responsabili di servizi approvati dalla giunta comunale. In questo caso, naturalmente, non si tratterebbe di un vero e proprio regolamento.