Domanda

La procedura su Mepa nella forma della RDO APERTA, per come costruita in piattaforma, soddisfa di per sé tutti gli obblighi di trasparenza, oppure è necessario che al lancio della procedura seguano altre forme di pubblicità?

 

Risposta

La Richiesta di Offerta (RDO) è quello strumento di negoziazione presente sul Mepa di Consip attraverso il quale una stazione appaltante seleziona, al termine di una procedura interamente telematica e secondo modalità ben definite, il fornitore aggiudicatario di una specifica prestazione. Alle RDO su Mepa possono partecipare solo gli operatori abilitati al Mercato Elettronico, ed in particolare a quello specifico bando collegato alla categoria merceologica di riferimento. Infatti, in base alla tipologia di attivata effettuata, l’operatore esprimerà in sede di abilitazione, la propria preferenza alla/e categoria/e o sottocategoria/e merceologica/che di interesse.

La RDO può essere di due forme, ad “invito”, dove l’Amministrazione seleziona gli operatori con cui negoziare, oppure “Aperta”, ovvero quel tipo di procedura a cui possono partecipare tutti i fornitori abilitati allo specifico bando collegato alla categoria merceologica, nonché coloro che entro i termini di scadenza previsti per la presentazione dell’offerta ottengono l’abilitazione. Quest’ultima rappresenta sicuramente quel tipo di procedura che le linee guida n. 4, definiscono aperta al mercato, dove non si opera alcuna limitazione in ordine al numero degli operatori da selezionare, e rispetto alla quale non si applica il c.d.  “principio di rotazione”.

A livello informatico gli operatori prendono conoscenza della procedura, nel primo caso, entrando in piattaforma lato fornitore, nello spazio dedicato alle gare ad invito diretto (diversamente da quanto previsto per la Trattativa Diretta e per l’Ordine Diretto di Acquisto, per le RDO non è attivo alcun sistema di comunicazione a mezzo mail). Nel caso delle RDO aperte, invece, la ricerca è possibile sia nel cruscotto del fornitore, che nella funzione di ricerca bandi (in VENDI – RDO Aperte) dove recentemente è stata introdotta la possibilità di individuare una negoziazione digitando il numero generato automaticamente dal sistema al momento della creazione della gara.

Con riferimento al quesito si precisa che la pubblicazione sul portale di Consip non esaurisce gli adempimenti previsti dalla vigente normativa. Al fine di assicurare la pubblicità e la trasparenza delle procedure di gara come previsto dalle disposizioni codicistiche e dai provvedimenti attuativi, nel caso di RDO Aperta il “Riepilogo RDO” generato direttamente dal Portale Informatico deve essere pubblicato:

–          sul Profilo Committente dell’Amministrazione aggiudicatrice, sezione Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Bandi e contratti di gara;
–          sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali  e-procurement.

L’art. 29, co. 1 e 2 del codice dei contratti  prevede infatti  che “tutti gli atti relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente e pubblicati, altresì, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.