Domanda

Nell’ambito delle verifiche sulla piattaforma GePI, abbiamo un problema relativamente ad un cittadino che al momento della richiesta del reddito di cittadinanza era residente nel nostro comune (e lo è tutt’ora), ma in precedenza era stato cancellato per irreperibilità, pertanto formalmente non avrebbe i requisiti per accedere al beneficio in questione.

Come procedere in questi casi?

 

Risposta

La nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19.02.2020 tratta il caso di specie fornendo alcune indicazioni:

“Si ritiene che il requisito della residenza in Italia, in via continuativa, per almeno due anni, possa considerarsi soddisfatto qualora, pur in mancanza di una continuità della residenza anagrafica sia dimostrabile l’elemento obiettivo della permanenza continuativa in un Comune Italiano, che per i senza fissa dimora occorre individuare avuto riguardo ai luoghi nei quali hanno svolto abitualmente la maggioranza dei rapporti sociali nella vita quotidiana.
Pertanto, nel caso descritto, si ritiene che il richiedente il Rdc per il quale sia avvenuta la cancellazione anagrafica, al momento della presentazione della domanda possa dichiarare la sussistenza del requisito della residenza continuativa in Italia nei due anni precedenti la domanda e indicare il Comune di attuale residenza.
Ai fini delle verifiche di competenza dei Comuni in merito al requisito in oggetto, qualora risulti necessario accertare il luogo di residenza del cittadino nel periodo di irreperibilità, i servizi anagrafici potranno collaborare con i servizi competenti in materia di contrasto alla povertà del Comune di residenza del richiedente il Rdc, per verificare l’esistenza di elementi oggettivi di riscontro. Nel caso in cui tali servizi non abbiano elementi utili per verificare quanto auto-dichiarato dal cittadino, potranno ricostruire con il cittadino la situazione relativa alla residenza e la motivazione della mancata registrazione anagrafica e acquisire elementi di riscontro eventualmente collaborando con i Comuni coinvolti, e in particolare con il Comune che aveva proceduto alla cancellazione dai propri registri anagrafici a seguito di un procedimento di cancellazione per irreperibilità.

In assenza di tali riscontri il requisito sarà considerato non soddisfatto.”

Pertanto, secondo le indicazioni ministeriali, il cittadino può autocertificare la dimora abituale anche in assenza di iscrizione anagrafica, indicando gli elementi oggettivi di riscontro.

Successivamente sarà necessario verificare questi elementi con i servizi sociali e la Polizia locale. Se da tali verifiche emergeranno dei riscontri oggettivi, la pratica verrà chiusa in modo positivo; al contrario, se tale verifica dovesse dare esito negativo o l’interessato non rispondesse agli inviti dell’ufficio, il requisito sarà considerato non soddisfatto.