Domanda
Nel caso di gare di progettazione come possono essere richiesti i requisiti di partecipazione, in particolare quelli che attengono all’avvenuto espletamento dei servizi svolti, anche di “punta” nel caso di raggruppamenti?
Risposta
Le linee guida n. 1 di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14.09.2016 e aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 138 del 21.02.2018 definiscono al paragrafo 2.2.2 i requisiti di partecipazione, tra cui rientrano i servizi svolti, anche c.d. “di punta”.
Preliminarmente occorre individuare l’oggetto dell’affidamento. Sul punto l’ANAC è più volte intervenuta affermando che nei bandi ed avvisi per l’affidamento di servizi di architettura ed ingegneria, all’onere di specificazione dell’attività principale e delle attività secondarie può assolversi anche mediante la mera individuazione delle classi e categorie di progettazione, con i relativi importi (delibera n. 431 del 24.04.2017). All’art. 5 delle sopra citate linee guida, rubricato “Classi, categorie e tariffe professionali” l’Autorità fornisce delle indicazioni sulla classificazione delle prestazioni, e sull’elasticità nella valutazione del possesso dei requisiti.
Con riferimento alla partecipazione dei raggruppamenti le linee guida si limitano ad affermare che i requisiti finanziari e tecnici di cui al paragrafo 2.2.2 devono essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento, senza specificare se il possesso del requisito debba essere limitato ai lavori della classificazione prevalente per importo, o estesa a tutte le lavorazioni.
In particolare, si ritiene che il requisito di partecipazione di cui al sopra citato quesito, debba essere differentemente disciplinato a seconda che si faccia riferimento a raggruppamenti di tipo orizzontale, oppure verticale. Pertanto:
1. nel caso di raggruppamenti di tipo orizzontale:
- requisito di cui al punto 2.2.2.1 lett. b): Il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Tutti gli operatori riuniti devono essere qualificati in ognuna delle prestazioni previste (principale e secondarie). Il mandatario in ogni classe e categoria deve possedere ed eseguire il rispettivo requisito in misura percentuale superiore ed il o i mandanti in ogni classe e categoria devono possedere cumulativamente il rispettivo requisito nella restante percentuale;
- requisito di cui al punto 2.2.2.1 lett. c): deve essere posseduto per intero dalla mandataria che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile);
2. nel caso di raggruppamento di tipo verticale:
- requisiti di cui al punto 2.2.2.1 lett. b e c): devono essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso. Il mandatario deve possedere il requisito nella percentuale del 100% con riferimento alla prestazione principale ed ogni mandante deve possedere i requisiti nella percentuale del 100% con riferimento alla classe e categoria della prestazione secondaria.