Domanda
Per il raggiungimento delle finalità previste dalla pubblicità legale di bandi o avvisi è sufficiente pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” ed in particolare nelle varie sotto-sezioni individuate in base alla tipologia di prestazione?
Risposta
Con l’entrata in vigore del d.lgs. 14.03.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazione”, ed in particolare dell’art. 37 si sono delineati due sistemi diversi di pubblicità in materia di contratti pubblici di appalti e concessioni. Uno che attiene agli obblighi di pubblicità legale, ed un altro legato al concetto di trasparenza quale strumento di controllo da parte dei cittadini sull’attività amministrativa e sull’utilizzo corretto delle risorse pubbliche, anche quale misura di prevenzione della corruzione.
Tale articolo va collegato con le disposizioni codicistiche e con il decreto del MIT del 02.12.2016 “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di cui gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del d.lgs. 50/2016”, operazione non particolarmente semplice per il difetto di coordinamento di alcune disposizioni.
Nello specifico gli artt. 72, 73 e 98 del d.lgs. 50/2016 riguardano quella forma di pubblicità che possiamo definire indispensabile per la validità stessa delle procedure, essendo finalizzata a rendere le gare conoscibili e accessibili per l’attuazione di quell’imprescindibile principio comunitario in materia di appalti e concessioni, ossia la libera concorrenza.
Affinché tale forma di pubblicità produca gli ulteriori effetti giuridici che gli sono propri, e quindi in base al valore delle procedure, la decorrenza ad esempio dei termini per la partecipazione, nonché quelli relativi all’impugnazione dei bandi di gara e/o avvisi, si ritiene che gli stessi debbano essere pubblicati sul profilo committente, nella sezione dedicata, denominata Bandi di gara, direttamente raggiungibile dalla home page, con funzione appunto di albo on line (cfr. art. 4 del d.P.C.M. del 26.04.2011 “Pubblicazione nei siti web di atti e provvedimenti su procedure ad evidenza pubblica o di bilanci”).
Il richiamo al profilo committente, come sezione diversa rispetto all’Amministrazione trasparente, di cui ovviamente si consiglia un link di collegamento per evidenti ragioni di semplificazione, sembra ricavarsi anche da una lettura combinata degli artt. 73, co. 4, 36, co. 9, del d.lgs. 50/2016, art. 2, co. 1 del D.M. 02.12.2016.
In “Amministrazione trasparente” vengono poi pubblicate sia le informazioni in formato tabellare di cui all’art. 1, co. 32, della l. 190/2012, nonché tutte quelle previste dallo stesso codice dei contratti ed in particolare dall’art. 29, come specificate nella delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 “Prime linee guida recanti indicazione sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato da d.lgs. 97/2016”. Elenco che richiama anche la pubblicazione di bandi, avvisi ed esiti, seppur per finalità diverse.
Probabilmente la volontà del legislatore era quella di attribuire all’“Amministrazione trasparente” la doppia funzione di pubblicità legale e di informazione generale, tanto che molte amministrazioni hanno eliminato la sezione dedicata di cui al sopra citato d.P.C.M. 26.04.2011.
Tuttavia, in assenza di un chiarimento a livello prudenziale si consiglia di mantenere separate le due sezioni prevedendo nell’home page sia quella denominata “Bandi di gara” ove pubblicare tutti i bandi, gli avvisi e gli esiti, con un link diretto all’ “Amministrazione trasparente” e alle varie sotto-sezioni di riferimento.