Domanda

Formato aperto: quali sono le indicazioni tecniche per il caricamento dei dati e delle informazioni nella sezione web di Amministrazione Trasparente?

Risposta

L’Autorità Nazionale Anticorruzione – quando ancora si chiamava CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) – aveva diffuso un documento tecnico che definiva puntualmente i criteri di qualità della pubblicazione dei dati nella sezione web di Amministrazione Trasparente.

In particolare, veniva richiamata la definizione data dalla Legge 190/2012: “per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il più ampio riutilizzo.”.

Inoltre, il formato di dati di tipo aperto viene precisamente definito alla lettera a), comma 3, dell’art. 68 del CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale, decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82) come “un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi”. Tale definizione fa riferimento agli aspetti tecnologici ed evidenzia l’obiettivo di garantire un livello adeguato di interoperabilità dei dati.

Da ciò discende che i files pubblicabili in Amministrazione Trasparente, conformi – quindi – alle regole tecniche dettate dall’Autorità, devono possedere le seguenti determinate caratteristiche:

  • sono originati da una suite gestionale rilasciata con licenza libera e Open Source – come OpenOffice o LibreOffice – in un formato ODF (Open Document Format) che consente di leggere e scrivere files nei formati utilizzati dai prodotti più diffusi sul mercato, oltre a consentirne l’esportazione in formato PDF;
  • sono originati da un applicativo il cui software – anche se proprietario – è però scaricabile gratuitamente (es. Adobe Acrobat ).

In questo secondo caso specifico, si raccomanda l’impiego del software esclusivamente nelle versioni che consentano l’archiviazione a lungo termine (ad esempio, il formato PDF/A), a garanzia di una futura accessibilità.

Diversamente, i PDF in formato immagine – originati da una scansione digitale di documenti cartacei – non permettono che i dati e le informazioni contenute siano liberamente scaricabili ed elaborabili. Per questo motivo tali files non potranno essere pubblicati nella sezione web di Amministrazione Trasparente, poiché non riconosciuti dall’Autorità come “formato aperto”.

Anche i documenti originati da una suite proprietaria – come i files di word o excel – non sono riconosciuti dall’Autorità tra i formati aperti; per esserlo, dovranno essere trasformati in PDF/A.