Domanda
Nella sezione Amministrazione trasparente del nostro sito, alla sottosezione “Organizzazione”, tra le altre, ci sono le sottosezioni di Livello 2, denominate rispettivamente:
- sanzioni per mancata comunicazione dei dati;
- rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali;
- articolazione degli uffici.
È possibile sapere cosa va pubblicato, di preciso, in queste sottosezioni?
Risposta
Secondo le norme del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (cd: decreto trasparenza), come ampiamente modificato dal d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, ogni amministrazione deve prevedere nella home-page del proprio sito istituzionale, una sezione denominata AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE. Tale sezione, sulla base dell’allegato 1, alla delibera ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016, si suddivide in 26 sottosezioni di Livello 1 e 67 sottosezioni di Livello 2. Tale ripartizione è obbligatoria e gli enti non possono adottare una propria “Alberatura”, aggiungendo e sottraendo sottosezioni a proprio piacimento (FAQ ANAC Trasparenza 1.7).
La seconda sottosezione dell’Albero della Trasparenza è quella legata alla “Organizzazione” dell’ente e si compone di cinque sottosezioni di Livello 2, denominate rispettivamente:
- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo;
- sanzioni per mancata comunicazione dei dati;
- rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali;
- articolazione degli uffici;
- telefono e posta elettronica.
Per le tre sottosezioni citate del quesito, gli obblighi di pubblicazione riguardano:
ORGANIZZAZIONE > SANZIONI PER MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI:
In questa sottosezione vanno pubblicate le (eventuali) sanzioni irrogate dall’ANAC per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo. Qualora il comune non abbia ricevuto sanzioni, è consigliabile inserire la seguente dicitura “Il comune di …………. non ha ricevuto sanzioni per la mancata comunicazione dei dati”. Il riferimento normativo per la sottosezione è l’articolo 47, comma 1, del d.lgs. 33/2013.
ORGANIZZAZIONE > RENDICONTI GRUPPI CONSILIARI REGIONALI / PROVINCIALI
Trattandosi di un comune, non ci sono dati da pubblicare, ma – come sostenuto dall’ANAC – non è consigliabile lasciare le sottosezioni vuote. L’Autorità considera questi casi specifici come omessa pubblicazione. E’ preferibile, pertanto, inserire una frase o un documento, che dia conto – con estrema completezza – delle motivazioni della mancanza dei contenuti. Nel caso specifico, si consiglia in inserire la seguente dicitura: “Ai sensi dell’art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, la sottosezione non è di competenza per questo comune”.
ORGANIZZAZIONE > ARTICOLAZIONE DEGLI UFFICI
In questa sottosezione di Livello 2 vanno pubblicare le competenze di ciascun ufficio e i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici. Va, inoltre, pubblicata una illustrazione, in forma semplificata, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche e i nominativi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici.
Come recentemente previsto nella delibera ANAC n. 1074 del 28/11/2018, recante “Approvazione definitiva dell’Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”, per i comuni sotto 15.000 abitanti – classe demografica a cui appartiene il comune interpellante – è possibile la pubblicazione di organigramma semplificato contenente:
- la denominazione degli uffici;
- il nominativo del responsabile;
- l’indicazione dei recapiti telefonici e caselle EMAIL, cui gli interessati possano rivolgersi.
Il riferimento normativo per i dati da pubblicare in questa sottosezione è l’articolo 13, comma 1, lettere b) e c), del d.lgs. 33/2013.