Domanda
L’amministrazione sta procedendo ad un affidamento del servizio di assistenza legale e vorrei saper quali informazioni vanno pubblicate su Amministrazione Trasparente e in quale sottosezione è corretto inserirle.
Risposta
Per inquadrare correttamente la fattispecie occorre precisare la tipologia di servizio legale che si intende affidare. A tal proposito è utile consultare le Linee Guida n. 12 dell’ANAC, approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 nelle quali si specifica l’ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti).
L’affidamento di servizi legali si configura senz’altro come appalto di servizi nel caso in cui venga affidata la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell’unità di tempo considerata. In tal caso essi rientrano nella categorie di servizi di cui all’Allegato IX del d.lgs. 50/2016.
Diversamente, qualora venga conferito un incarico ad hoc per la trattazione di una singola controversia, si configura una ipotesi contratto escluso dall’applicazione del codice [art. 17, comma 1, lettera d) del d.lgs. 50/2016] ed inquadrabile nella fattispecie di contratto d’opera professionale.
Le citate Linee Guida, specificano le procedure da seguire e come si declinano i principi di trasparenza e pubblicità con riferimento ad entrambe le tipologie di servizi legali.
Conseguentemente, nella prima ipotesi il regime di trasparenza è quello di cui all’art. 37 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e la sottosezione di Amministrazione Trasparente su cui pubblicare le informazioni è “Bandi di gara e contratti”. Nella seconda si rientra nella categoria di “Consulenti e collaboratori”, di cui all’art. 15 del d.lgs. 33/2013 e la sottosezione di riferimento è quella con analoga denominazione.
In merito alle informazioni da pubblicare, nel caso di appalto di servizi, l’art. 37 rinvia agli obblighi già previsti nell’art. 1, comma 32, della legge del 6 novembre 2012, n. 190 ed alle disposizioni in materia di trasparenza contenute nel d.lgs. 50/2016. Pertanto, ai sensi dell’art. 29 di quest’ultimo, occorre pubblicare tutti gli atti della procedura di affidamento, dalla programmazione all’esecuzione del contratto. Trattandosi di settori di cui all’Allegato IX occorre aver riguardo, per il regime della pubblicazione, a quanto previsto dagli artt. 140 e seguenti del d.lgs. 50/2016.
Nel caso di contratto d’opera professionale rientrante nella tipologia “Consulenti e collaboratori”, l’art. 15 del d.lgs. 33/2013 specifica al comma 1 le informazioni da pubblicare, mentre, al comma 2 precisa che tale pubblicazione rappresenta una condizione di efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Il comma 3 contempla infine specifiche sanzioni per l’omessa pubblicazione.