Domanda

Il presidente della commissione di gara può adottare i provvedimenti di esclusione?

Risposta

Il quesito presenterà una particolare rilevanza soprattutto in seguito alla definitiva redazione dell’albo dei commissari con il conseguente obbligo delle stazioni appaltanti di individuare (almeno) il presidente dell’organo giudicatore direttamente dall’elenco che verrà gestito dall’ANAC.

Come emerge dalle linee guida (in particolare le n. 5/2016 dedicate alle commissioni giudicatrici) la commissione di gara non potrà più adottare atti di amministrazione attiva e, tra questi, vanno sicuramente annoverati i provvedimenti di esclusione.

Prima di questa fase – e quindi nel regime transitorio – si deve ritenere che le commissioni possano procedere anche adottando tali provvedimenti.

Nel recente bando tipo relativo alle forniture e servizi sopra soglia comunitaria da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (approvato con la deliberazione ANAC n. 1228/2017 in vigore trascorsi 15 giorni dalla pubblicazione in G.U.), l’autorità anticorruzione chiarisce che i provvedimenti di esclusione non vengono adottati  dalla commissione ma questa si limita a proporli al RUP (o al seggio di gara o all’ufficio/servizio preposto secondo la modalità organizzativa della stazione appaltante).

A tal riguardo, si legge nel documento che in qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, “la commissione provvede a comunicare, tempestivamente” al soggetto individuato dalla stazione appaltante (che, come detto, può coincidere con il RUP, con un seggio di gara o con un ufficio/servizio appositamente apprestato) “i casi di esclusione”.

Nella fase di valutazione, i casi di esclusione potranno riguardare:

a) la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste A e B;

b) la presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 59, comma 3 lett. a), del codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;

c) presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 59, comma 4 lett. a) e c), del codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara.

Analogo ragionamento, sempre espresso dall’ANAC sia nel bando tipo sia nelle linee guida n. 3 (dedicate al responsabile unico del procedimento) è previsto in relazione alle offerte che dovessero, dopo la verifica condotta a cura del RUP, risultare anomale. Anche in questo caso il provvedimento di esclusione è di competenza del RUP a prescindere dalla circostanza che coincida o meno con il responsabile del servizio e sia o meno un dirigente.