Domanda
A partire dal 1° gennaio 2013 è obbligo, ai sensi dell’art. 142 del Codice della Strada, corrispondere il 50% delle somme introitate tramite l’attività accertativa effettuata dalla polizia locale con i cd autovelox all’ente proprietario della strada. A tutt’oggi non risultano essere stati emanati i relativi decreti attuativi e il nostro Comune non ha stipulato alcuna convenzione con l’ente proprietario della strada. Si chiede come contabilizzare le somme introitate.
Risposta
La normativa e diverse circolari interpretative hanno creato su tale questione non poca confusione e situazioni anomale.
L’ultimo parere ANCI del 1° dicembre 2017, ribadisce una costante interpretazione a cui si ritiene si possa aderire integralmente.
Il comma 12-bis dell’art. 142 stabilisce che i proventi delle sanzioni derivanti dall’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità, attraverso l’impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all’ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l’accertamento e all’ente da cui dipende l’organo accertatore.
Tali disposizioni non si applicano alle strade in concessione.
Il comma 12-quater dispone che ciascun ente locale trasmette entro il 31 maggio di ogni anno, in via informatica, al Ministero delle IITT ed al Ministero dell’interno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’art. 208 e al comma 12-bis dell’art. 142, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse.
Specifiche previsioni normative per l’attuazione dei criteri di ripartizione e di destinazione dei proventi di cui al comma 12-bis dell’art. 142 sono contenute nel comma 2 dell’art. 25 della citata l. 120/2010, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è approvato il modello di relazione e sono definite le modalità di trasmissione in via informatica della stessa, nonché le modalità di versamento dei proventi agli enti.
Il comma 16 dell’art. 4-ter del d.l. 2 marzo 2012, n. 16 ha stabilito che “Il decreto è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell’articolo 142 del codice della strada”.
Il richiamato decreto non risulta essere stato ancora emanato. Ne deriva dunque che le amministrazioni sono comunque tenute all’applicazione delle disposizioni contemplate dai commi 12-bis, 12-ter e 12 quater dell’art 142 del Codice della strada, con la conseguenza che è per esse obbligatorio provvedere alla gestione separata dei proventi delle sanzioni amministrative di cui all’art. 142 del CdS e all’accantonamento della quota del 50% dei proventi delle suddette sanzioni, da destinare a favore dell’ente proprietario della strada.
In relazione alla ripartizione dei proventi, questi sono da considerarsi al netto delle spese accessorie connesse a procedimenti di accertamento ed esazione. E, altresì, che non potendo le dette spese costituire un aggravio per il bilancio dell’ente, la compensazione delle spese medesime può avvenire solo con le entrate derivanti dall’incasso delle sanzioni.
Infine, circa la trasmissione delle informazioni al Ministero ai sensi dell’art. 142, comma 12-quater si ritiene che in mancanza del supporto informatico previsto ed in assenza di specifiche comunicazioni da parte dei Ministeri interessati per l’anno in corso, tale incombenza possa non essere osservata.
Pertanto gli introiti di cui all’art. 142, comma 12-bis, del Codice della strada destinati all’ente proprietario della strada (il 50%) devono essere comunque impegnati a bilancio a fine anno e iscritti nei residui passivi. In sede di riaccertamento dei residui non risulta possibile re-imputare tale spesa all’anno successivo: pertanto la somma impegnata deve rimanere tra i residui passivi riferiti all’anno di competenza.
Nel caso invece che risulti essere sottoscritta una convenzione con l’ente proprietario della strada le somme possono essere messe legittimamente a disposizione evitando l’accantonamento delle stesse tra i residui passivi.