Domanda

Nel nostro comune il 10 giugno si terranno le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale. Il Sindaco uscente si ripresenta. Nel frattempo stiamo organizzando le manifestazioni in occasione della festa del 2 giugno (Festa della Repubblica Italiana), oltre all’acquisto dei manifesti ad hoc. Questo tipo di evento come s’inquadra nell’ambito dei divieti previsti dalle norme sulla propaganda elettorale?

Risposta

Sappiamo che in base alle norme sulla propaganda elettorale previste dalla l. 212/1956, l’affissione di stampati e manifesti di propaganda è effettuata esclusivamente negli appositi spazi destinati allo scopo in ogni Comune (come stabiliti dalle Giunte comunali tra l’8 ed il 10 maggio). Dal 30° giorno antecedente quello della votazione (venerdì 11 maggio), sono vietati:

  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • la propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • la propaganda luminosa mobile.

Dallo stesso giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l’obbligo di preavviso al Questore.

Venendo all’oggetto del quesito, la circolare del Ministero dell’Interno n. 45 del 24/04/2018 ha previsto che:

4. Concomitanza delle manifestazioni di propaganda elettorale con la ricorrenza del 2 giugno.

Le manifestazioni indette per la ricorrenza della Festa della Repubblica del 2 giugno, ricadente nel periodo dello svolgimento della campagna elettorale per le consultazioni in oggetto, purché attinenti esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima, non costituiscono forme di propaganda elettorale. Conseguentemente i relativi manifesti vanno affissi in luoghi diversi dagli appositi spazi destinati a detta propaganda.

Pertanto, secondo il Ministero, le manifestazioni del 2 giugno non costituiscono forme di propaganda elettorale, ovviamente però il Sindaco dovrà attenersi esclusivamente ai temi inerenti alla ricorrenza medesima. Non dovrà esserci alcuna commistione tra le manifestazioni stesse e la propaganda elettorale ed i relativi manifesti dovranno essere affissi al di fuori degli spazi delimitati per la propaganda. L’esposizione di manifesti o iscrizioni deve pertanto riguardare l’oggetto della Festa della Repubblica e non debbono quindi costituire propaganda diretta o indiretta concernente le consultazioni elettorali in corso.

In quest’ottica si inquadrano anche le norme indicate dalla circolare ministeriale n. 40 del 17/04/2018, relative al divieto per le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione in concomitanza con le elezioni.

La circolare dice: “Si rammenta che, ai sensi dell’articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28 (“Disposizioni per la parità d’accesso ai mezzi d’informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”), a far data dalla convocazione dei comizi e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l’efficace assolvimento delle proprie funzioni. Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l’articolo 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l’inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.