Domanda
Il revisore unico dei conti presso il mio Comune è impossibilitato da ormai due mesi a svolgere le sue funzioni per motivi di salute. E’ possibile sostituirlo con il secondo nominativo estratto a suo tempo dalla Prefettura in qualità di riserva? E in caso contrario, come si deve procedere?
Risposta
Sul tema posto dal lettore è intervenuto nei mesi scorsi il Ministero dell’Interno con proprio parere del 22 aprile 2020 rilasciato ad un comune della Sicilia. Non essendo prevista nel nostro ordinamento giuridico la figura del revisore supplente, non è possibile fare ricorso ai nominativi a suo tempo estratti come riserve dall’apposito elenco regionale. La risposta al quesito è pertanto negativa. Il secondo estratto non può in alcun modo subentrare al primo nominativo qualora quest’ultimo, per qualsivoglia ragione, non possa svolgere le proprie funzioni di revisore. Come procedere allora, a fronte di una situazione di stallo determinata dall’assenza del titolare che – sebbene giustificata – si prolunga ormai da mesi e per la quale non si vede un termine? Il parere del Ministero richiama il dettato dell’art. 235, comma 3, lett. c) del Tuel: “Il revisore cessa dall’incarico per “(…) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. Lo stesso articolo, al comma 1, prevede che si applichino le norme relative alla proroga degli organi amministrativi di cui agli articoli 2, 3 comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. In particolare l’art. 3, comma 1 di tale decreto dispone che gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all’articolo 2 (ovvero quello della loro scadenza naturale) sono prorogati per non più di quarantacinque giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Si tratta, come noto, della cosiddetta ‘prorogatio’ degli organi amministrativi scaduti ma non ancora rinnovati. Sempre all’art. 235 del Tuel, al comma 3 lettera b) è previsto che il revisore debba comunicare all’ente, con un preavviso di almeno quarantacinque giorni, le proprie dimissioni volontarie. Tale norma – ricorda il parere ministeriale – è stata introdotta nel 2014 dall’art.19, comma 1 bis) lettera a), del decreto legge n.66 del 2014 con l’evidente finalità di garantire la necessaria continuità dell’incarico di revisore dei conti, a salvaguardia della piena funzionalità delle attività dell’ente locale. In tale prospettiva, prosegue il Ministero, occorre interpretare l’ipotesi di cessazione dall’incarico, prevista dal richiamato comma 3, lettera c) dell’art. 235 del Tuel, con riferimento alla “impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l’incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento dell’ente”. Il rinvio alla fonte regolamentare dell’ente ai fini della definizione del periodo temporale al quale ancorare il concetto di “impossibilità” deve necessariamente tener conto dell’evoluzione normativa degli ultimi anni che ha visto un costante ampliamento delle funzioni attribuite all’organo di revisione e della connessa importanza acquisita dal revisore nell’ambito della gestione dell’ente locale. In ogni caso, quindi, anche qualora il regolamento comunale stabilisse un termine particolare, si rende necessario contemperare il tutto con le esigenze di continuità dell’esercizio della funzione di revisore. Tanto premesso, in base ad una interpretazione sistematica del quadro normativo vigente, a parere del Ministero, la sola ipotesi percorribile è quella di applicare l’istituto della cessazione dall’incarico previsto dall’art.235, comma 3, lettera c) del Tuel al fine di scongiurare ogni possibile danno o pregiudizio a carico dell’ente. In sostanza, l’assenza prolungata viene equiparata alla cessazione del revisore, il che consente all’ente di avviare le ordinarie procedure per addivenire all’estrazione e successiva nomina di un nuovo revisore che possa svolgere appieno le ampie ed importanti funzioni che la legge gli attribuisce.
Il testo integrale del parere del Ministero è reperibile al seguente link: https://dait.interno.gov.it/pareri/98261,