Domanda
Un dipendente comunale ha svolto nei mesi scorsi, per conto di una società privata, alcuni incarichi retribuiti di docenza ed ora si è rivolto all’ufficio personale dell’Amministrazione per poter essere autorizzato, ai sensi dell’art. 53, comma 9, del d.lgs. 165/2001. L’impiegato si è scusato dicendo di non conoscere la normativa e ha chiesto di poter sanare nel timore di incorrere in sanzioni. Come si deve regolare l’Amministrazione?
Risposta
In linea generale, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni possono svolgere incarichi retribuiti conferiti da altri soggetti, pubblici o privati, solo se autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. L’articolo 53, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, dispone, al comma 7, che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi…” e, ai commi 8 e 9, precisa che, dal canto loro, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi.
La tipologia di incarico in questione rientra fortunatamente in una delle deroghe elencate nel comma 6 [1], del medesimo art. 53; ai sensi della lettera f-bis), infatti, per le “attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica”, non è necessario acquisire l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
L’occasione è utile tuttavia per ricordare alcuni aspetti della disciplina degli incarichi extraistituzionali e, in particolare, quali siano le conseguenze in caso di violazione del divieto di cui al comma 7 e se sia possibile acquisire la prescritta autorizzazione dopo lo svolgimento dell’incarico.
In caso di inosservanza del divieto, il compenso dovuto per le prestazioni svolte deve essere versato, a cura del soggetto che lo eroga o, in difetto, del dipendente che lo percepisce, all’Amministrazione di appartenenza del dipendente.
L’omissione del versamento delle somme percepite costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti.
Resta ferma, altresì, la responsabilità disciplinare del dipendente che ha svolto attività professionale non autorizzata (nonché, nel caso di conferimento da parte di altra pubblica amministrazione, del funzionario responsabile del procedimento).
Alla domanda se sia possibile, come richiesto dal dipendente del comune, che l’autorizzazione venga rilasciata successivamente allo svolgimento dell’incarico (con la formula: ora per allora), la giurisprudenza risponde negativamente.
L’orientamento dei Tribunali Amministrativi Regionali[2] era già nel senso che “sarebbe un controsenso autorizzare ex post un incarico in base ad un potenziale conflitto di interessi, se si considera, altresì, che il fondamento della disciplina della norma citata deve rintracciarsi negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ovvero nelle garanzie di imparzialità, efficienza e buon andamento dei pubblici impiegati che sono a servizio esclusivo della Nazione. Sussiste in questa materia una presunzione legale di carattere generale in relazione all’incompatibilità degli incarichi esterni con i doveri d’ufficio…”.
Analogamente la Cassazione, in una recente pronuncia[3] equipara l’autorizzazione “ora per allora” alla “autorizzazione postuma” e nega la possibilità di concedere successivamente e con efficacia sanante l’autorizzazione di cui all’art. 53, comma 7, del d.lgs. 165/2001.
Il Supremo Giudice afferma, infatti, che “Seppure, dunque, il principio di tipicità degli atti amministrativi non impedisce che il momento di esercizio del potere amministrativo possa essere spostato in avanti in tutti i casi in cui sia ancora possibile effettuare le valutazioni che ne sono alla base (come per le autorizzazioni postume in relazione ad attività edilizie ovvero paesaggistiche: Cons. Stato, sez. VI, 30 marzo 2004, n. 1695), ciò va escluso nell’ambito specifico degli incarichi dei pubblici dipendenti, che consente che il dipendente medesimo, in presenza di una specifica e preventiva autorizzazione rilasciata da parte dell’amministrazione di appartenenza, possa eccezionalmente ricoprire incarichi ulteriori al di fuori di quelli istituzionali. Invero, l’autorizzazione postuma (id est, con riferimento allo specifico caso in esame, l’autorizzazione “ora per allora”) risulta ontologicamente incompatibile con la finalità dell’istituto della previa autorizzazione che, in base al disposto di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 7, è quella (come detto) di verificare, necessariamente ex ante, l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. “.
In conclusione, non si pongono problemi con riferimento al caso proposto, stante l’esclusione dall’obbligo della previa autorizzazione per gli incarichi di docenza, ai sensi della lettera f-bis) dell’art. 53, comma 6. Tuttavia, la circostanza che il dipendente affermi candidamente di non conoscere la normativa, deve far riflettere l’Amministrazione e, in particolare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, in merito all’adeguatezza della strategia di prevenzione della corruzione e del livello della formazione somministrata ai dipendenti.
Il RPCT dovrà probabilmente proporre, ai sensi dell’art. 1, comma 10, della legge 6 novembre 2012, n. 190, una modifica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT), implementando le misure di informazione e formazione, in materia di conflitto di interessi, rivolte ai dipendenti.
[1] … Gli incarichi retribuiti, di cui ai commi seguenti, sono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi derivanti: (311)a) dalla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
b) dalla utilizzazione economica da parte dell’autore o inventore di opere dell’ingegno e di invenzioni industriali;
c) dalla partecipazione a convegni e seminari;
d) da incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
e) da incarichi per lo svolgimento dei quali il dipendente è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
f) da incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
f-bis) da attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione nonché di docenza e di ricerca scientifica [2] Tar Emilia-Romagna Parma Sez. I, Sent., 17 luglio 2017, n. 263; Tar Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 5 giugno 2017, n. 191; Tar. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 14 marzo 2017, n. 195; Tar. Lombardia Milano, Sez. IV, 7 marzo 2013, n. 614
[3] Cass. civ. Sez. II, Sent., (ud. 23/01/2020) 18-06-2020, n. 11811